In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, oltre alla tassa, anche le sanzioni (come previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni) e gli interessi legali vigenti.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
- 3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti
- TEFA: tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
-TEFN: tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente- interessi;
-TEFZ: tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni.
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazione contestate si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.