Le riduzioni sono quellle previste
nel Regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti (TARI), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 settembre 2020, s.m.i. :
Riduzioni per le utenze domestiche
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147,
la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a.
abitazioni con unico residente pensionato o coppia di pensionati residenti che
rientrano nelle seguenti fasce di reddito ISEE:
-fino
a € 7.500,00 riduzione del 30%;
-da €
7.500,01 a 9.000,00 riduzione del 20%;
Le richieste di
riduzione legate all’indicatore ISEE devono essere presentate entro il 30
giugno dell’anno di competenza del tributo. Sarà considerato l’indicatore ISEE
derivante dalla dichiarazione ISEE in corso si validità di tutti i componenti
il nucleo familiare.
b. la parte abitativa della costruzione
rurale occupata da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo
principale riduzione 20% (l’immobile deve riportare la sussistenza dei
requisiti di ruralità ex art.2, comma 6, DM 26/07/2012, agli atti catastali);
c. a decorrere dal 01/01/2015 – in
applicazione di quando disposto dall’art.9 bis commi 1 e 2 del D.L.47/2014,
convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014, è considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. La Tari dovuta
per tali unità immobiliari è ridotta nella misura di due terzi.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al
precedente comma 1, lett. a) e b), competono a richiesta dell’interessato e
decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano
domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di
variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza
della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle
condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni
cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro
fruizione, anche se non dichiarate.
3. La riduzione
tariffaria di cui al precedente comma 1, lett. c), deve essere richiesta
dall’interessato mediante la presentazione di denuncia di inizio
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, ed hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione.
Agevolazioni sociali
1. A favore delle
utenze domestiche “residenti” vengono previste le seguenti agevolazioni:
riduzione del 15 % della
quota variabileper i nuclei familiari, esclusi quelli composti da unico
residente pensionato o coppia di pensionati residenti di cui al comma 1
dell’Art.18 del presente regolamento, con ISEE in corso di validità inferiore a
€ 5.000,00
riduzione del 10 % della
quota variabileper i nuclei familiari, esclusi quelli composti da unico
residente pensionato o coppia di pensionati residenti di cui al comma 1
dell’Art.18 del presente regolamento, con ISEE in corso di validità inferiore a
€ 7.500,00
riduzione del 5 % della
quota variabileper i nuclei familiari, esclusi quelli composti da unico
residente pensionato o coppia di pensionati residenti di cui al comma 1
dell’Art.18 del presente regolamento, con ISEE in corso di validità inferiore a
€ 9.000,00.
2. Le riduzioni tariffarie di
cui al precedente comma 1competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate
contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di
variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza
della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle
condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione di variazione. La richiesta di
riduzione dovrà essere presentata di anno in anno. Il riconoscimento
dell’agevolazione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
che l’hanno determinata, anche se non dichiarate.
3. Le richieste di riduzione
di cui al precedente comma 1 devono essere presentate, su carta libera, entro
il 30 giugno dell’anno di competenza del tributo. Solo per l’anno 2020 potranno
essere presentate entro il 15 ottobre. Sarà considerato l’indicatore ISEE
derivante dalla dichiarazione in corso di validità in cui sono riportati i
redditi e il patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare.
4. Le
somme necessarie ai suddetti interventi sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune.
5. Qualora gli importi stanziati a
Bilancio si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate al
Comune, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente
ridotte al fine di rispettare l’importo complessivo massimo previsto a carico
del Bilancio Comunale.
6. Nel caso in cui
sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, ovvero sia stata
rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre
componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, rispetto all’ISEE in corso
di validità presentato, oltre al recupero del tributo, verrà applicata la
sanzione di euro 500,00, prevista dall’art. 38 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, per ogni anno di imposta accertato che abbia dato luogo ad una
indebita percezione dell’agevolazione. In caso di falsità in atti e/o
dichiarazioni mendaci, oltre al recupero del tributo, si applica l’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.