RIDUZIONI TARIFFARIE
Ai sensi dell’art. 1, comma 659,
della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti
ipotesi:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano
la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso: del 30%
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: del 30%
c) locali diversi
dalle abitazioni ed aree scoperte operative di pertinenza degli stessi,
ad uso stagionale, purché non superiore a sei mesi nell’anno solare: del 30%
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a
richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della
richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di
inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui
caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
RIDUZIONE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (COMPOSTAGGIO)
Per le utenze che provvedono a
smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è
prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo.
I prodotti di risulta dovranno essere utilizzati nel proprio giardino/orto/terreno
agrario, di almeno 100 mq. La riduzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si
attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in
modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi,
purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza
il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a
verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della riduzione richiesta la
suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno.
ULTERIORI
RIDUZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma
660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta nella quota fissa e
nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) utenze domestiche utilizzate come
abitazione principale da intestatario di età superiore a 65 anni con un reddito
ISEE di € 7.500,00: riduzione del 30%
b) per i nuclei familiari con reddito ISEE di
€ 7.500,00 in cui è presente un disabile con riconoscimento minimo dello stato di invalidità
dell’80%: riduzione del 30%
Le riduzioni di
cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente e decorrono
dall’anno successivo a quello della
richiesta, salvo che non siano domandate
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso
o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
CUMULO DI
RIDUZIONI
Qualora
si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può
fruirne al massimo solo di DUE scelte tra quelle più favorevoli.