Art. 3
Dichiarazione Tari - Istanze Di Rettifica – Reclami
1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. L’obbligazione tributaria si costituisce comunque nel momento in cui si realizza il presupposto del tributo, come previsto dall’Art.2.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine richiamato al comma 4 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Indirizzo di posta elettronica/PEC;
c. Autorizzazione all’invio di comunicazioni mediante posta elettronica/PEC;
d. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
f. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
g. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
h. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività.
b) Indirizzo di Posta elettronica certificata;
c) Autorizzazione all’invio di comunicazioni mediante posta elettronica/PEC;
d) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
e) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
f) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
g) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
h) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
i) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
1. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
2. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
3. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’art. 3, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario di cui all’art. 6 comma 3.
7. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso i punti di contatto con i contribuenti.
8. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune purché la stessa contenga le informazioni minime utili alla gestione dell’istanza.
9. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni fornite dal contribuente.
10. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.