Trasparenza Rifiuti Flero
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Flero

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Trasparenza Rifiuti Flero
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
CENTRO DI RACCOLTA
CENTRO DI RACCOLTA - GESTITO DALLA SOCIETA' CERRO TORRE ONLUS IN ATI CON APRICA
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Art. 32 Articolazione della tariffa 

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale. 

4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 4.481,30 t
Cluster: Comuni con medio-alto livello di benessere e attrazione economica localizzati nelle zone pianeggianti del nord-est - € 0,133058025
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 84,45%
Fattori di contesto del comune: € 28,67426442
Economie e diseconomie di scala: € 0,32839
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 8
Discariche: 8
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 20,575 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,87%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,52%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,85%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata Acconto 2022 + Eccedenze 2021 UTENZE DOMESTICHE
30/04/2022
25,00%
1° rata Acconto 2022 + Eccedenze 2021 UTENZE NON DOMESTICHE
01/08/2022
25,00%
2° rata saldo 2022 Utenze domestiche e non domestiche
30/11/2022
50,00%
1° RATA ACCONTO 2023 + ECCEDENZE 2022
31/03/2023
50,00%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Art. 10 Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per evitare l’applicazione della sanzione, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto, avvalendosi del “Ravvedimento operoso” (art. 13 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni) per la cui disciplina si rinvia al regolamento delle entrate. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 7, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

5. Le sanzioni previste per l’omessa, ovvero, per l’infedele dichiarazione nonché nei casi previsti dal precedente comma 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e/o della sanzione e degli interessi 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 


Art. 11 Interessi 

Gli interessi di mora e di rimborso sono disciplinati dal regolamento delle entrate

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.


  • Numero Verde Aprica Spa 800 - 437678
  • Ecosportello presso Comune di Flero 030.2563173 int. 6 nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì (escluso giovedì) dalle ore 8 alle ore 13
  • Numero Verde Arera c/o Comune di Flero 800-441400 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12


Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Flero è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.


Le somme dovute a titolo di accertamento possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento generale delle entrate.


Art. 22 – Dilazione e sospensione del pagamento 

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati. 

La dilazione di pagamento, fatto salvo quanto specificato nei regolamenti delle singole entrate, può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente, da comprovarsi preventivamente da parte del debitore con la produzione della relativa documentazione reddituale:

- per debiti fino ad un importo di € 500,00: massimo tre rate mensili; 

- per debiti fino ad un importo da 500,01 a € 1.000,00: massimo sei rate mensili; 

- per debiti da € 1.000,01 a € 5.000,00: massimo dodici rate mensili; 

- per debiti da € 5.000,01 a € 20.000,00: massimo diciotto rate mensili; 

- per debiti da € 20.000,01 a € 50.000,00: massimo ventiquattro rate mensili; 

- per debiti superiori a € 50.000,00: massimo trentasei rate mensili; 

Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore. 

14 In caso di presentazione di documentazione reddituale non veritiera ovvero in caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, delle rate previste e comunque di due rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato. 

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, su istanza dello stesso, il debitore può essere dichiarato non decaduto dal diritto alla dilazione e rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute e non pagate, con atto del funzionario responsabile nell’ipotesi di comprovata sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, restando a carico del debitore la prova di tale sussistenza. L’atto di rimessione in termini disporrà in merito al pagamento delle rate scadute nell’ambito della rideterminazione del piano di dilazione che tenga conto della situazione contingente del caso concreto. In via del tutto eccezionale, sempre che sussistano comprovate condizioni di gravissima ed involontaria situazione di difficoltà economico-finanziaria non riconducibile a responsabilità del richiedente (es. blocco conto corrente per successione), su specifica richiesta del contribuente o debitore, può essere concessa la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di dodici mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell’importo dovuto nei termini massimi, compreso il periodo di sospensione, stabiliti al precedente comma 1. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute. 

Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 30.000,00, l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai competenti uffici comunali o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell’entrata, sulla base di atto dispositivo assunto dal dirigente competente per la singola entrata, con il quale sono definiti procedure, indici quantitativi e qualitativi, e criteri applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo. Per quanto non disposto ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19 del 29/09/1973 n. 602 ed automaticamente le relative successive modificazioni ed integrazioni. E’ fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate. 

La presente disposizione non trova applicazione in materia di riscossione ordinaria delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali. In tal caso trovano applicazione le disposizioni normative speciali che regolano la riscossione delle singole entrate”

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione relativa, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello unico messo a disposizione dal Comune, anche sul proprio sito web, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni. Al fine di acquisire o confermare le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e quello dell'interno, ove esistente, fermo restando il dato sulle superfici dichiarate. 

2. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti: a) Sono tenute a dichiarare il numero dei componenti iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e la relativa variazione ad eccezione di quelle che sono iscritte in due o più nuclei familiari nella stessa unità abitativa; b) devono dichiarare il numero delle persone che, sebbene iscritte nell’anagrafe della popolazione residente di altro Comune, occupano l’immobile con frequenza abituale ricorrente (anche una sola volta a settimana) o per periodi dell’anno (anche non consecutivi) non inferiori alla durata di un bimestre solare. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche, dagli intestatari della/e scheda/e di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante (locatario, affittuario, comodatario, depositario ecc.) che, in ogni caso (anche se residente), dovrà allegare copia del titolo giuridico che giustifichi la detenzione, l’uso o il possesso dell’immobile; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge o da soggetto all’uopo delegato; 3 c) per le utenze “miste”, ovvero quelle di cui al successivo art. 37 commi 5 e 6 della sezione seconda del presente regolamento, dal soggetto che destina i locali per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili ad affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente (“ordinaria”, “transitoria”, “studenti”, “breve” ecc.); d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 

4. La variazione anagrafica di emigrazione e di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare (utenze domestiche) non sostituisce, rispettivamente, la dichiarazione di cessazione o di variazione del nucleo familiare. La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario/i della/e scheda/e famiglia; eventuale indirizzo di posta elettronica; recapito telefonico. b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; eventuale indirizzo di posta elettronica; recapito telefonico. c) l’ubicazione comprensiva di numero civico e di numero di interno, ove esistente, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) i dati identificativi del precedente occupante o detentore (nel caso di iscrizione); g) i dati anagrafici del subentrante (nel caso di cessazione); h) in caso di conduzione i dati di riferimento della proprietà. La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell’attività, sede legale, descrizione dell’attività effettivamente svolta, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, recapito telefonico); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha inizio l’occupazione/conduzione o in cui interviene la variazione o cessazione; e) i dati identificativi del precedente occupante o detentore e del proprietario in caso di conduzione (nel caso di iscrizione); f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità: a) direttamente agli uffici dell’ente (sportello tributi), negli orari di ricevimento del pubblico; b) spedita tramite raccomandata, con avviso di ricevimento A.R., unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore; c) inviata tramite posta elettronica, anche certificata, unitamente a copia digitale del documento d’identità del sottoscrittore. In caso di spedizione tramite raccomandata A.R. fa fede la data di invio. 

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, permessi edilizi, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, ai fini della presente entrata, nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentarla anche in assenza di detto invito. 

7. Le dichiarazioni o le comunicazioni che comportano riduzioni del tributo, agevolazioni o esclusioni di superfici per produzione di rifiuti speciali devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento, salvo eventuali eccezioni indicate nello stesso. 

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea, saranno volturate d’ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare, dalla data del decesso. In assenza di eredi residenti, l’utenza sarà volturata all’erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, fatta salva la facoltà dell’ente, nel caso che non sia stato individuato alcun erede, di richiedere al Tribunale in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) che sia fissato un termine per l’accettazione dell’eredità (art. 481 c.c.) e/o la nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.).