3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Le isole ecologiche per non residenti, a cui si accede con badge, sono sono situate:
• piazza Libertà a Fivizzano;
• piazza Sasi - località Monzone;
• Soliera - area depuratore.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
esempio n. 3 occupanti
esempio n.5 occupanti
esempio attività BAR
esempio attività RISTORANTE
Per le utenze domestiche il conteggio del tributo dovuto tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e della tipologia di attività svolta. All'importo complessivo della TARI occorre aggiungere il tributo provinciale, per le funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale spettante alla Provincia di Massa Carrara, calcolato nella percentuale del 5% degli importi dovuti al Comune.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ZONE NON SERVITE
intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona
servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti
urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di
essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari,
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della
strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo
da applicare è ridotto in misura del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, se la
distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è
superiore a 400 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare,
le quali sono considerate a tutti gli effetti servite, fatto salvo il caso di specifiche ubicazioni nelle
quali il servizio non viene di fatto effettuato, come documentato da apposita dichiarazione del
soggetto gestore del servizio.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto
passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall’anno successivo a
quello di attivazione del servizio di raccolta;
RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del
tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita
istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo
in modo continuativo.
2. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la
cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata
istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell’anno precedente, di apposita
istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di
riferimento.
Art 23
RIDUZIONI TARIFFARIE
1.Ai sensi del comma 659 art. 1 della legge 147 del 27/12/2013
La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
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- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione
amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l’esercizio dell’attività a condizione che nel
corso dell’anno solare l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 6
mesi: riduzione del 30%;
2.In fase di prima applicazione le riduzioni tariffarie sopra indicate si effettueranno d’ufficio a
partire dal 1 gennaio 2019.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le
riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 24
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o tabaccherie che non
abbiano installato o che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione:
- del 30% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per le attività che
non hanno mai installato apparecchi di video poker, slot machine, videlottery o altri
apparecchi con vincita in denaro;
- del 50% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per le attività che
dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot machine, videlottery o altri
apparecchi con vincita in denaro.
Tale agevolazione:
- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino
regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui
rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.
- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio
dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l’agevolazione all’Ufficio competente
del Comune di Fivizzano corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei
presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all’ottenimento della stessa.
2. Ai contribuenti che avviano una nuova attività economica e/o subentrano in un’attività
economica già esistente, nel perimetro del territorio comunale è applicata una
riduzione/agevolazione che prevede la sostituzione del Comune all’utenza, nel pagamento del
tributo comunale sui rifiuti – TARI e tributo provinciale – per l’unità sita nel territorio
comunale:
• nella misura totale (quota fissa e variabile) per i primi 3 anni di attività per le nuove
attività economiche;
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• nella misura pari al 50% (quota fissa e variabile) per i primi 3 anni dei subentri in
attività economiche già preesistenti.
3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, caffè, pasticceria (cod 24
categorie utenze non domestiche) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e
formaggi, generi alimentari (cod 25 categorie utenze non domestiche) e plurilicenze
alimentari e/o miste (cod 26 categorie utenze non domestiche) che si trovano nel
perimetro del territorio comunale ad un’altezza minima di 700 mt sul livello del mare, è
applicata una riduzione del 50% sia della quota variabile che della quota fissa, a carico del
bilancio comunale;
4. Possono usufruire dell’agevolazione/riduzione di cui ai commi 2 e 3 i soggetti passivi della
TARI che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:
- Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese;
- Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- Non avviare o subentrare in attività che abbiamo apparecchi di videopoker, slot
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro;
- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda,
risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali
(compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.
- I soggetti che posseggono i requisiti e che intendono usufruire
dell’agevolazione/riduzione di cui ai commi precedenti devono presentare
domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Comune di Fivizzano
nella dichiarazione Tari, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune.
Il Comune di Fivizzano procede alla revoca delle agevolazioni/riduzioni, autonomamente,
previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi al
beneficio. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero di eventuali
benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare la perdita anche di
uno solo dei requisiti che hanno determinato l’ammissione all’agevolazione.
5. Le agevolazioni riduzioni di cui ai commi 2 e 3 per ogni singolo contribuente non possono
superare in ogni caso l’importo massimo annuo di euro 1000,00 (euro mille/00) costituito
da Tari e Tributo Provinciale.
La quantificazione dell’agevolazione sarà in ogni caso determinata con riferimento alle
disponibilità di bilancio. Qualora le risorse stanziate in bilancio non siano sufficienti a
soddisfare in pieno le richieste pervenute nel corso dell’esercizio, si procederà a
riconoscere ai beneficiari un’agevolazione di importo proporzionale rispetto al beneficio
ammissibile, in funzione alle disponibilità effettive di bilancio.
6. Per l’anno 2021 e 2022 è applicata, ai sensi dell’art.1 c. 660 della L. 147/2013, una
riduzione per il protrarsi dello stato di emergenza causato dalla pandemia da coronavirus,
sull’importo totale della bolletta (parte fissa e variabile)
- del 50% alle utenze non domestiche del territorio comunale la cui attività è stata limitata a
seguito di provvedimenti normativi nazionali o regionali nel corso del 2021 e 2022, nello specifico
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categorie: 7,8 alberghi con o senza ristorante, 24 bar caffè pasticceria, 22 ristoranti trattorie
osterie (categoria 31,32 agriturismi se non ancora in vigore la riforma),
- del 100% categorie: 4 solo impianti sportivi, 2 cinematografi e teatri e 5 stabilimenti balneari;
7. Per le utenze non domestiche di cui al comma 6 del presente articolo, il Comune di
Fivizzano applica la riduzione nel pagamento del tributo comunale sui rifiuti – TARI e
tributo provinciale – per l’unità immobiliare oggetto dell’attività nella misura definita al
comma 6 sia quota fissa che variabile, previa presentazione di una richiesta al Comune a
pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022, su apposito modulo reso disponibile dagli
uffici comunali, contenente l’autocertificazione ai sensi degli artt da 53 a 64 del
D.L.34/2020 ( aiuti di Stato). La quantificazione dell’agevolazione sarà in ogni caso
determinata con riferimento alle disponibilità di bilancio. Qualora le risorse stanziate in
bilancio non siano sufficienti a soddisfare in pieno le richieste pervenute nel corso
dell’esercizio, si procederà a riconoscere ai beneficiari un’agevolazione di importo
proporzionale rispetto al beneficio ammissibile, in funzione alle disponibilità effettive di
bilancio.
ART. 25
CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, il contribuente ha diritto di scegliere quella per
lui più conveniente.
2. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti non sono tra loro cumulabili.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
SCADENZA 1^ RATA 31/10/2022
SCADENZA 2^ RATA 30/11/2022
SCADENZA 3^ RATA 31/01/2022
SCADENZA RATA UNICA 31/10/2022
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Si informa che eventuali ulteriori spiegazioni e/o rettifiche in ordine alla Tari potranno essere richieste al Servizio Fiscalità Locale con le seguenti modalità:
chiamando i numeri 0585/942123 – 0585/942140 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì’ dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00;
a mezzo e-mail all’indirizzo: tributi@comune.fivizzano.ms.it
a mezzo pec all’indirizzo: comune.fivizzano@postacert.toscana.it
ovvero presso l’ufficio Tributi ubicato in Via Umberto I Fivizzano, preferibilmente su appuntamento, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì’ dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00;