Art.
12 - Riduzioni del tributo
1. Il tributo è
graduato in relazione alla distanza tra l’utenza e il più vicino punto di
conferimento, come da tabella allegata al presente regolamento (allegato A).
2. L’interruzione
temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del
tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30
giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo
è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura
massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per
i locali e le aree, ad uso non domestico, adibiti ad uso stagionale e/o che vengono occupati o detenuti fino ad un
massimo di 8 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.
L’uso stagionale deve risultare dalla licenza, autorizzazione, comunicazione di
avvio o comunque preventiva comunicazione rilasciata o inviata ai competenti
organi per l’esercizio della attività svolta. La riduzione decorre dalla data
indicata in tale documentazione, a condizione che sia richiesta entro i termini
indicati dal comma 2 dell'art. 18.
4. Alle
utenze domestiche residenti costituite da una sola persona portatrice di
handicap o con invalidità superiore al 60%, è applicata una riduzione del 50%
sulla quota variabile a seguito della presentazione di idonea documentazione.
Art.
13 - Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e
speciali.
1. Nella
determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di
quella parte della stessa dove si formano, in via continuativa e prevalente,
rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell’ipotesi in cui
vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i
rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di
rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in
maniera forfettaria applicando all’intera superficie tassabile su cui
l’attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di
attività economiche:
|
Attività
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% riduzione
superficie
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OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori, ecc.)
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50%
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FALEGNAMERIE
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20%
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AUTOCARROZZERIE
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50%
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AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI
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50%
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GOMMISTI
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50%
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AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO
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50%
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
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20%
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ROSTICCERIE
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20%
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PASTICCERIE
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20%
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3. Per fruire
dell’esclusione di cui al comma 1 nonché della percentuale di abbattimento di
cui al comma 2 gli interessati devono:
a) indicare nella
denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.)
nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l’uso e le
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare
annualmente, mediante l’apposita modulistica predisposta dal Comune, da
presentarsi entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando
idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate
(a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto
dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).
Art.
14 - Agevolazioni
1. Ferma
restando la copertura integrale del costo del servizio, agevolazioni per la
raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative – art.1 comma 658
legge 27/12/2013 n.147 - sono determinate, su base individuale e collettiva,
nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico
finanziario, la tariffa stessa.
2. A
favore delle utenze domestiche che provvedono compostaggio domestico, è
concessa la riduzione del tributo prevista all’allegato B; la richiesta di consegna
della compostiera è effettuata dal dichiarante al Comune o al gestore del
servizio di raccolta rifiuti. La riduzione è riconosciuta con decorrenza dal
periodo d'imposta in cui l'utente riceve la compostiera se questa avviene entro
il 30 settembre compreso. La riduzione è riconosciuta con decorrenza dal
periodo d'imposta successivo in cui l'utente riceve la compostiera se questa
avviene successivamente al 30 settembre.
3. Ai
sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l’applicazione di uno
sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di
raccolta differenziata. L’attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze
domestiche è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore sulla base
delle quantità desunte dalle raccolte collettive e individuali. La
valorizzazione della riduzione è riportata nell’allegato B.
4. Le
agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 sono liquidate unitamente alla rata di
conguaglio dell'anno successivo.
5. Le utenze
non domestiche appartenenti a specifiche categorie usufruiranno di una
riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati. La valorizzazione
della riduzione è riportata nell’allegato B.
6. L'Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura - ai sensi di
Legge - agli utenti domestici del servizio in condizioni economico-sociali
disagiate condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono
individuati dalla suddetta autorità, che definisce, con propri provvedimenti,
le modalità attuative.
7. Le riduzioni
di cui ai commi successivi si applicano sia sulla parte fissa che su quella
variabile della tariffa e non vengono concesse se il contribuente al primo di
gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il
diritto all’agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione
viene regolarizzata.
8. Le riduzioni
a carico dell’Ente per le UTENZE DOMESTICHE, pensate per nuclei familiari in
situazione di disagio socio-economico, possono essere previste con la delibera
di approvazione delle tariffe, fermo restando quanto indicato al precedente
comma 1, e sono:
a. per i nuclei
familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura
indicata nella suddetta delibera: tale riduzione può essere anche
graduata in relazione a diversi importi ISEE ma non può superare il 60%.
b. per i nuclei
familiari di residenti nullatenenti ed in situazione di indigenza accertata
dai servizi sociali è previsto un abbattimento del 100% del tributo.
Art.
15 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
1. In
nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle
utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 70% del
tributo lordo dovuto.