3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Per i reclami relativi al servizio di igiene urbana è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:
info@comune.filottrano.an.it
info@riecospa.it
serviziorifiuti@atarifiuti.an.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione di 80 mq con 2 componenti
Abitazione di 100 mq con 4 componenti
BAR, CAFFE' E PASTICCERIE
NEGOZI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Art. 16, comma 9, lettera A del regolamento Comunale TARI:
E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione del 40% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa per le abitazioni non di lusso e che non siano comunque classificate catastalmente con categoria A/1, A/7, A/8, A/9, occupate da famiglie che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
- a) siano composte da tutti ultrasessantacinquenni o che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un invalido in misura superiore al 66%;
- b) il cui indicatore I.S.E.E. non superi di oltre 1.500 euro il "minimo vitale" fissato dal "Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici economici e per interventi di assistenza e sicurezza sociale ad Enti Pubblici e soggetti privati" e annualmente aggiornato, sulla base del tasso Istat, con determina dal Responsabile dell'Area III;
La riduzione spetta dal 1° gennaio ed è subordinata ad espressa domanda dell'interessato, contenente la certificazione I.S.E.E., da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Il "minimo vitale" per l'anno 2022 è di € 7.390,80 per cui il limite I.S.E.E. per poter godere del beneficio in questione nel 2022 è di € 8.890,80
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
IL COMUNE HA STABILITO CON ATTO DI C.C. N. 16 DEL 30/05/2022 CHE, PER L’ANNO 2022 LA TARI SIA VERSATA IN TRE RATE, ALLE SEGUENTI SCADENZE:
· PRIMA RATA 31/07/2022 (relativa ai primi 5 mesi)
· SECONDA RATA 30/09/2022 (relativa ai successivi 4 mesi)
· TERZA RATA 30/11/2021 (a conguaglio)
·
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Art. 23 Regolamento comunale "Sanzioni e interessi"
Articolo 23
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per segnalare errori nella determinazione degli importi addebitati o errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa è possibile inviare una mail al seguente indirizzo utilizzando la documentazione allegata:
MAIL: serrani@riecospa.it
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi