ART. 27 REGOLAMENTO TARI
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi
della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione
della tassa e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione
dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o
riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di
agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più
soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati
provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente
predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si
sono verificate le modificazioni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta
dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente all’ufficio
protocollo del Comune o inviata a mezzo posta con raccomandata o PEC. La
denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune,
nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro
postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel
caso di invio a PEC. L’utente è tenuto ad utilizzare gli appositi moduli
messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione vale
anche quale richiesta di attivazione del servizio.
4. Ai fini
dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il
contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione
entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si sono verificate le
modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di
variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si
tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia
originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a.
Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la
residenza;
b.
Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con
indicazione della qualifica;
c.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di
numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso
dei singoli locali;
d.
Numero degli occupanti i locali;
e.
Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f.
Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui
è intervenuta la variazione;
g.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a.
Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo
sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale,
codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b.
Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c.
Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e
dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei
singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e.
Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti
speciali;
f.
Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione
degli elementi denunciati.
g.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere
regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve
essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di
cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a
comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla
restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata
la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di
cessazione entro il termine di 90 giorni la tassa non è dovuta se il
contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei
locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante
a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso
del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno
dal decesso o entro il termine di 90 giorni se più favorevole.
8. In sede di prima
applicazione della tassa, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le
superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU
eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti,
necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno
ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a
disposizione dell’Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite
richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.