ART. 31 REGOLAMENTO TARI – DICHIARAZIONE DI INIZIO
OCCUPAZIONE
1.
I soggetti passivi del tributo
devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e,
in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la
sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il
modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione
può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2.
Ai fini del comma 1, la
dichiarazione del tributo, che assume anche, secondo quanto previsto dalla
deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, il valore di richiesta di attivazione del
servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente
alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso
o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante
sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del
sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai
soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i
suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione
dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita
della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della
detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella
richiesta.
3.
Il Comune comunica al
contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire
dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI
inviato al contribuente.
4.
La dichiarazione del tributo e
connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a)
Generalità
dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente / contribuente, il
codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta
elettronica;
b)
Generalità del soggetto
denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c)
Dati identificativi dell’utenza:
dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di
numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso
dei singoli locali;
d)
Numero degli occupanti;
e)
Generalità e codice fiscale dei
soggetti non residenti nei medesimi;
f)
Data di inizio del possesso o
della detenzione dei locali, adeguatamente documentata anche mediante
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g)
La sussistenza dei presupposti
per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a)
Denominazione della ditta o
ragione sociale della società in qualità di utente/contribuente, relativo scopo
sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale,
codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito
postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b)
Generalità del soggetto
denunciante, con indicazione della qualifica;
c)
Persone fisiche che hanno la
rappresentanza e l’amministrazione della società;
d)
Dati catastali, indirizzo di
ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree
denunciati e loro partizioni interne;
e)
Indicazione dell’eventuale parte
della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f)
Data di inizio del possesso o della
detenzione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai
sensi del DPR 445/2000;
g)
La sussistenza dei presupposti
per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere
regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5.
In sede di prima applicazione del
tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici
dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente
opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per
l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti
ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione
dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste
presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n.
212.
ART. 32 REGOLAMENTO TARI – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
O CESSAZIONE
1.
Ai fini dell’applicazione del
tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di
attivazione del servizio di cui all’art. 31 ha effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di
presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
2.
Le dichiarazioni del tributo
corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono
essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI
entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione
o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando
l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del
Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli
fisici. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli
eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione
di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo se più favorevole.
3.
L’ufficio del Comune competente
alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il
riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di
cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a)
il riferimento alla richiesta di variazione o
di cessazione del servizio;
b)
il codice identificativo del riferimento
organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c)
la data a partire dalla quale decorre, ai fini
del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4.
Il modulo per le richieste di
variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi
obbligatori:
a) il recapito postale, di posta
elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi
dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione
societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile
reperirlo;
c) il recapito postale e
l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi
dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice
utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione
(riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli
occupanti domiciliati, il venir meno dei presupposti per usufruire di
agevolazioni, riduzioni o esenzioni);
f) la data in cui è intervenuta
la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00
In caso di dichiarazione di
cessazione, indirizzo di residenza / domicilio per l’invio dell’eventuale
conguaglio.
5.
Le richieste di cessazione del
servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione
se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del
presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se
successiva a tale termine.
6.
Le richieste di variazione del
servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente
producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la
relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le
richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare
all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la
variazione.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6,
gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10,
del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello della comunicazione.