E' possibile segnalare eventuali disservizi:
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE (ART. 17 REGOLAMENTO TARI)
1. Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze, anche se a disposizione), condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Favignana, ai fini dell’applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° di gennaio dell’anno di riferimento, con conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute a decorrere dal 1° giorno successivo alla variazione stessa. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno solare (es. colf e badanti).
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
a) anziano dimorante in casa di riposo;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in un Comune diverso o all’estero per un periodo superiore a 6 mesi, debitamente documentato;
c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze) condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Favignana e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, si assume come numero degli occupanti quello forfettario di tre unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche.
4. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° di gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di costituzione dell’utenza.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
5. Costituiscono pertinenza gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Alle pertinenze si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell’abitazione.
6. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e si assume come numero degli occupanti quello di una unità, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (ART. 18 REGOLAMENTO TARI)
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
RIDUZIONI PER UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Per l'anno 2022, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2022, è stata prevista l'esenzione della parte variabile della tariffa (limitatamente all'abitazione di residenza) per i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a) indicatore ISEE non superiore a € 12.000,00:
b) oppure nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00
La richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio del 30/09/2022, utilizzando il modulo allegato.
ESENZIONE TARI PER UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE (ART. 26 REGOLAMENTO COMUNALE)
Sono esenti dal tributo i nuclei familiari o i soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell'anno precedente a quello a cui si riferisce il tributo sussidi economici ordinari da parte del Comune di Favignana per accertate condizioni di indigenza, a condizione che venga presentata apposita istanza al Servizio Tributi.
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (ART. 23 REGOLAMENTO TARI)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;
d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno della richiesta o dalla data della variazione se successiva. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE (ART. 24 REGOLAMENTO TARI)
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, limitatamente all’utenza per la quale è stata richiesta, è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo. L’agevolazione è cumulabile con le
altre agevolazioni tariffarie previste dal presente Regolamento.
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (ART. 25 REGOLAMENTO TARI)
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile, a condizione che
l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO (ART. 5 REGOLAMENTO TARI)
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
§ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza di persone o operatori;
§ unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
§ unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e in relazione alle quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività;
§ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
§ soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 centimetri;
§ locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
§ aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
§ superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
§ aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
§ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
§ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
§ aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
§ zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all’interno dei locali o nelle aree esterne;
§ aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
b) b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate, entro le superiori scadenze.
Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
In caso di pagamenti pregressi mancanti è possibile regolarizzare la propria posizione aggiungendo al dovuto le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lsg 472/1997 e successive modificazioni).
Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Per ricevere il mod. F24 di ravvedimento è possibile contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente 0923/920031-41 oppure a mezzo e-mail: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it
SANZIONI
Variano in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
INTERESSI
Vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
N.B.: gli interessi vanno calcolati solo sul tributo non pagato e non anche sulla sanzione.
La segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa può essere effettuata
In caso di mancato ricevimento della bolletta di pagamento o per riceverla in formato elettronico è possibile contattare l'Ufficio Tributi:
- Tel. 0923/920031 - 920041
e-mail: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it
pec: comune.favignana.tp@pec.it