E' possibile segnalare eventuali disservizi:
RIDUZIONI / ESENZIONI
La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locale, diverso dalle abitazioni, adibito ad uso stagionale o ad altro uso non continuo ma ricorrente, risultante dalla licenza o dall’autorizzazione;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
Sono esenti dal tributo i nuclei familiari o i soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell’anno precedente a quello a cui si riferisce il tributo sussidi economici ordinari da parte del Comune di Favignana per accertate condizioni di indigenza, a condizione che venga presentata apposita istanza all'Ufficio Tributi.
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
1) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
2) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
3) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all’uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (acqua e luce);
4) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile;
5) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
6) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
7) le aree adibite in via esclusiva al transito;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
d) i locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
La segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa può essere effettuata