Il servizio di igiene ambientale nel Comune di Fagnano Olona è affidato ad ECONORD SPA in ATI con AGESP SPA. Sul territorio comunale il servizio viene svolto da AGESP SPA.
Il servizio di riscossione della TARI (tariffa rifiuti : iscrizione al tributo, variazioni, calcolo, emissione fatture, introito pagamenti) è svolto da Ge.A.S.C.
Per informazioni e segnalazioni sul servizio di igiene ambientale:
NUMERO VERDE 800 178 973 attivo dal LUNEDI' AL SABATO nei seguenti orari: 10.00-12.00 14.00-16.00
Per informazioni sulla TARI (tariffa rifiuti):
Ge.A.S.C.
0331-362710 attivo dal LUNEDI' AL VENERDI' nei seguenti orari: 9.00-13.00 14.30-18.00
Per segnalazione errori e/o ricalcolo avvisi di pagamento TARI scrivere a:
La pulizia delle strade (spazzamento meccanizzato e manuale) si svolge di norma dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
La cartina con i percorsi e i giorni di spazzamento è consultabile in allegato.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/07/2020, questo ente ha previsto le seguenti agevolazioni tariffarie:
· Per le utenze non domestiche: riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa ad esclusione delle seguenti categorie: banche, Istituti di credito e farmacie;
· Per le utenze domestiche in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato nonché per i titolari di reddito e di pensione di cittadinanza una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa.
Articolo 13 del d. lgs 472/97. Sanzioni per omesso versamento
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
...... OMISSIS ........Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
GLI STEP:
Lo Sportello Ge.A.S.C./ Tari è contattabile per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati negli avvisi di pagamento e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, e per ricevere la modulistica per le denunce di nuova occupazione, variazione, cessazione, per presentare reclami e per la richiesta di rimborsi ai seguenti recapiti:
Telefono: 0331/362710
e-mail: rifiuti@geasc.it
pec: info@geascpec.it