Per le riduzioni applicate alle utenze domestiche e non domestiche il riferimento è al Titolo IV del Regolamento Comunale TARI approvato con Delibera C.C. N. 19 del 16/06/2014, artt. 21-23.
AGEVOLAZIONI 2022 PREVISTE PER LE UTENZE DOMESTICHE (Delibera C.C. N. 17 del 21/04/2022 di approvazione delle tariffe e agevolazioni Tari 2022)
Per l'anno 2022 vista l'emergenza umanitaria scaturita dalle vicende belliche in atto dal 24/02, si è ritenuto di agevolare i nuclei familiari ospitanti profughi provenienti dall'Ucraina per causa della guerra, riconducendo la tariffa TARI al numero degli occupanti al netto dei profughi ospitati, i quali soltanto beneficeranno dell'esenzione del pagamento della tariffa sui rifiuti, il cui costo sarà posto a carico del bilancio del Comune sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito per tutte le agevolazioni applicate, stabilito in € 22.000,00.
Per poter fruire effettivamente del beneficio, le famiglie ospitanti devono fare tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi indicando la circostanza di ospitalità e il numero delle persone ospitate.
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (Regolamento TARI art. 22)
Sono previste agevolazioni sotto forma di esenzione per le famiglie in cui siano presenti situazioni di svantaggio per motivi economici, di reddito e di salute a condizioni che le entrate complessivamente percepite da tutti gli occupanti, non superino i limiti di cui alla "Tabella delle risorse economiche superiori al minimo vitale" di cui all'art. 3 della Delibera R.A.S. n. 141/2012, di seguito riportata.
La richiesta di agevolazione deve essere annotata nella denuncia TARI/01 Civile abitazione, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento.
E’ possibile scaricare i moduli di Denuncia TARI /01 e il modulo di autocertificazione per la richiesta dell’agevolazione da parte degli utenti in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22 del Regolamento TARI.
A seguito dell’istruttoria verrà data espressa risposta al contribuente circa l’esito della pratica. In caso di accoglimento l'agevolazione si applica dal momento della presentazione e non ha effetto retroattivo.
RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER AVVIO AL RICICLO - ART. 21 REGOLAMENTO TARI (modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 con effetto dal 01/01/2022).
Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, l''art. 21 del Regolamento Tari - come modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 - prevede, per le utenze non domestiche che hanno
scelto di servirsi del gestore pubblico, che la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo,
in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione
rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
La riduzione prevista fino ad un massimo del 30% della tariffa variabile è condizionata alla dimostrazione dell'effettivo e corretto avvio al riciclo dei rifiuti urbani.
Per la richiesta di riduzione: "Modulo TARI 03 - Denuncia di attività Utenze non domestiche" per i nuovi utenti o "TARI 07 - Riduzione ditte per avvio al recupero" per gli utenti già iscritti al servizio tassa rifiuti.
COMUNICAZIONE SCELTA DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA - ART. 8 BIS REGOLAMENTO TARI (modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 con effetto dal 01/01/2022 ).
Il Regolamento Comunale TARI all'art. 8 bis in vigore dal 01/01/2021 (modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 con effetto dal 01/01/22), prevede la possibilità per le utenze non domestiche di conferire tutti i propri rifiuti urbani, secondo la classificazione di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero dei rifiuti stessi. In tal caso, in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma, non è dovuta la parte variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Tale scelta del conferimento di tutte le frazioni dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve essere formulata entro il 30 giugno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo ed è vincolante per 5 anni, salva la possibilità per il gestore pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza dei 5 anni.
Nella comunicazione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice E.E.R. (elenco europeo dei rifiuti) e idonea documentazione dimostrante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto che effettua l'attività di recupero.
Per la finalità in esame, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero de rifiuti urbani prodotti, come elencata nell'art. 8 bis comma 5. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a provare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La verifica del corretto avvio a recupero è di competenza del Servizio Ambiente.
La scelta si effettua attraverso il modulo di dichiarazione ai fini della Tassa Rifiuti "Tari 03 Denuncia di attività Utenze non Domestiche" insieme al modulo "Tari 12 Comunicazione scelta gestore privato per avvio al recupero rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche".
PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2022 (Delibera C.C. n. 17 del 21/04/2021 di approvazione delle tariffe e delle seguenti riduzioni:
- Su richiesta preventiva si applica una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa agli esercizi commerciali di cui alle categorie 2.24 e 2.27 in cui non siano
presenti slot machines o apparecchi di gioco con vincite in denaro.
Le richieste di riduzione TARI devono essere presentate negli appositi moduli scaricabili dal presente sito e disponibili gratuitamente presso l'Ufficio Tributi e consegnati a mezzo P.E.C., a mezzo posta o di persona presso l'Ufficio Tributi (previo appuntamento telefonico, via mail o pec) o l'Ufficio Protocollo Generale nei giorni e orari di apertura indicati nella Sezione 3.1.b