Trasparenza Rifiuti Elmas
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Elmas

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Trasparenza Rifiuti Elmas
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Comune di Elmas 

La gestione del tributo e del rapporto con gli utenti per la presentazione delle dichiarazioni TARI, per le richieste di informazioni, segnalazioni di errori nel calcolo del tributo, disservizi legati alla Tassa sui Rifiuti -TARI -  è rimessa all’Ufficio Tributi, presso la sede comunale in Via del Pino Solitario snc.
Tel. 070 2192 218 –0702192 233 - 0702192 270
Mail tributi@comune.elmas.ca.it
P.E.C. protocollo@pec.comune.elmas.ca.it


La gestione del rapporto con gli utenti e dei reclami per disservizi legati al servizio di raccolta dei rifiuti è rimessa: 

Al Gestore del servizio di raccolta/trasporto e spazzamento/lavaggio ETAmbiente SPA, presso l'Ecocentro Comunale in Via Carloforte snc - 09067 Elmas

per segnalazioni su mancate raccolte e su mancati servizi, segnalazioni su abbandoni rifiuti sul territorio, lamentele, segnalazioni generiche e informazioni inerenti il servizio di raccolta porta a porta, il servizio di spazzamento e lavaggio e i servizi di igiene urbana, al N° verde 800 276 862, dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 14.

Email: -----------

Aperto al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle 12,00

Lunedì - Mercoledì - Sabato dalle ore 14,00 alle 18,00


Al Settore Ambiente, presso la sede comunale in Via del Pino Solitario snc.
Tel. 070 2192  202/310/250
Mail: settoreambiente@comune.elmas.ca.it
PEC protocollo@pec.comune.elmas.ca.it



Orari di apertura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali:  come da Ordinanza Sindacale "Epidemia da Covid19, riapertura al pubblico dei servizi comunali" n. 40- 02/09/2021 di proroga dell'Ordinanza n. 22- 28/05/2020 fino al 31/12/2021.

Previo appuntamento  ai recapiti di telefono, mail, PEC su indicati:

Lunedì - Mercoledì – Giovedì - Venerdì 9.00 – 11.00

Martedì 15,30 – 17,30.

  

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

La Gestione del rapporto con gli utenti e dei reclami legati al Servizio di Igiene Urbana è rimessa all’Ufficio Ambiente, sito in Via del Pino Solitario snc e al Gestore del servizio rifiuti ETAmbiente SpA.
Tale Ufficio si occupa di ricevere le segnalazioni di eventuali disservizi nella raccolta ordinaria dei rifiuti.
Tel. 070 2192 202
 
Mail: settoreambiente@comune.elmas.ca.it

Orario di apertura al pubblico, previo appuntamento:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì -Venerdì 9,00 – 11,00
Martedì 15,30 – 17,30.

La gestione del rapporto con gli utenti relativa all’applicazione del tributo è l’Ufficio Tributi – TARI - al quale vanno inoltrate le richieste per eventuale rettifica di errori negli importi richiesti, per le richieste di storno/rimborso di somme e per le variazioni che incidono sul tributo dovuto. 

E’ scaricabile tutta la modulistica per le pratiche di iscrizione/variazione/cessazione TARI nonchè il modulo per la segnalazione di eventuali errori sulla bollettazione, rimborso/ storno di somme non dovute. 


Si informa che per il ritiro dei contenitori necessari per la raccolta differenziata, dopo aver presentato la denuncia TARI al Comune di Elmas - Ufficio Tributi - è necessario recarsi presso l’Ecocentro Comunale in Via Carloforte snc, muniti di una copia cartacea della denuncia TARI e del n°/ data del protocollo di presentazione ovvero di firma e timbro dell’Ufficio ricevente, insieme al proprio documento di riconoscimento.
In caso di impossibilità per il dichiarante di presentarsi di persona potrà compilare il Modulo di delega per il ritiro del kit contenitori, da presentare insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

E’ possibile scaricare il modulo di Delega per il ritiro Kit contenitori.

Per informazioni legate alle pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione TARI, rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Tributi – TARI, Via del Pino Solitario sn – 09067 Elmas aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari, previo appuntamento:

Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì ore 9.00 – 11.00
Martedì 15,30 – 17,30.
Telefono 070 2192 218 – 233 - 270
Mail: tributi@comune.elmas.ca.it
P.E.C. protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

In caso di smarrimento o furto del mastello per la raccolta differenziata, presentare il modulo di segnalazione insieme al modulo di autocertificazione di seguito riportati e scaricabili, insieme alla copia del proprio documento di riconoscimento, al Settore Polizia Locale in Via del Pino Solitario sn, Elmas per l’apposizione del visto e il successivo ritiro del mastello presso l’Ecocentro Comunale.
 
Orari di apertura al pubblico Uffici Polizia Municipale, previo appuntamento:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì ore 9.00 – 11.00
Martedì 15,30 – 17,30.

Telefono 070 2192 263 – 267  
Mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it

E’ possibile scaricare il modulo di segnalazione e di autocertificazione di seguito riportati.

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Il Comune di Elmas realizza dal Luglio 2005 un sistema di raccolta differenziata porta a porta delle frazioni di rifiuto organico, plastica, vetro e lattine, carta e cartone, secco indifferenziato, stabilita con diversa periodicità settimanale, tramite il gestore del servizio  rifiuti Formula Ambiente SpA.

Attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani prevede:

*Raccolta trisettimanale porta a porta della frazione umida;

*Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca;

*Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone per le utenze domestiche e bisettimanale per le utenze non domestiche;

*Raccolta settimanale porta a porta degli imballaggi in plastica per le utenze domestiche e bisettimanale per le utenze non domestiche;

*Raccolta settimanale porta a porta degli imballaggi in vetro e lattine per le utenze domestiche e bisettimanale per le utenze non domestiche;

*Raccolta domiciliare sul territorio di scarti verdi, ingombranti e RAEE;

*Raccolta trisettimanale di pannolini su richiesta;


Per il corretto conferimento dei rifiuti si invita a prendere visione dei calendari di raccolta delle Utenze Domestiche (abitazioni) e Non Domestiche (attività economiche, enti, associazioni).

Il ritiro dei rifiuti ingombranti viene effettuato con cadenza settimanale di Venerdì mattina da concordare previa prenotazione telefonica al n. verde 800 276 862 con il Gestore ETAmbiente SpA.

Presso l’Ecocentro Comunale è stato predisposto, al servizio delle utenze domestiche e non domestiche, un proprio centro di raccolta in cui è possibile smaltire olii e grassi commestibili usati.

Per ciò che attiene le pile e le batterie esauste, i prodotti farmaceutici scaduti, bombolette spray, sono stati destinati appositi contenitori nell’abitato, a disposizione dell’utenza.

Nel centro abitato del Comune sono dislocati dei cassonetti per la raccolta di capi di vestiario, tessuti e altri vari articoli purché ancora in buone condizioni.

L’Ecocentro Comunale garantisce inoltre la possibilità di conferire in orari stabiliti, da parte direttamente dell’utenze,  tutte le tipologie di rifiuti  urbani, secondo la nuova definizione di cui all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020, tranne che la frazione del rifiuto secco indifferenziato, conferibile solo con la raccolta porta a porta.

 
E’ previsto un servizio aggiuntivo di raccolta pannolini e pannoloni il Lunedì-Martedì-Venerdì, previa richiesta attraverso il modulo allegato, da presentare all'Ufficio Ambiente o all'Ecocentro Comunale, agli indirizzi:

Ecocentro Comunale, Via Carloforte snc  09067 -  Elmas

Per informazioni telefoniche: N. Verde 800 276 862 

dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 12,30.
 

Orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Sabato dalle 8,00 alle 12,00
Lunedì – Mercoledì – Sabato dalle 14,00 – 18,00

Comune di Elmas - Settore Ambiente
Via del Pino Solitario snc p.t.
09067 – Elmas (CA)
Tel. 070 2192 202/310/250

Mail settoreambiente@comune.elmas.ca.it
PEC protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Orario al pubblico Ufficio Ambiente
Previo appuntamento:
Lunedì – Mercoledì –Giovedì -  Venerdì 9,00 – 11,00
Martedì 15,30 – 17,30 


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Pe le informazioni legate al conferimento dei rifiuti, modalità, frazioni e quantità conferibili, ritiro dei mastelli per la raccolta differenziata, consultare il Regolamento Comunale di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati o rivolgersi all’Ecocentro Comunale sito in Via Carloforte snc, 09067 -  Elmas (CA)

Nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Sabato ore 8,00 – 12,00
Lunedì – Mercoledì – Sabato 14,00 – 18,00.

Per informazioni telefoniche, dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle 14,00:
N° verde 800 276 862 






Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

E’ possibile prendere visione e scaricare il “Riciclabolario” contenente tutti i consigli e le istruzioni per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani  con l’indicazione della destinazione corretta per le specifiche frazioni di rifiuti.


Per informazioni telefoniche dal Lunedì al Sabato dalle 8,00 alle 14,00
Ecocentro Comunale - Via Carloforte snc - 09067 Elmas
n. 800 276 862

Settore Ambiente
Tel. 070 2192 202/310/250

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA


Per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata raggiunte grazie alla collaborazione attiva di tutti i cittadini e utenti del servizio di raccolta, sulla base dell'andamento rilevato nell'ultimo quadriennio (2017-2020), si stima una percentuale vicina all''82% per il 2021.

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato misto è svolto dal Gestore ETAmbiente SpA. 

Prevede la pulizia delle aree pubbliche e private ad uso pubblico, dei camminamenti ricadenti in aree verdi e giardini pubblici con la rimozione dei rifiuti gettati a terra dagli utenti o di quelli prodotti da cause naturali quali foglie, polveri, con trasporto agli impianti di trattamento, lo svuotamento dei cestini gettacarte e la sostituzione dei sacchi, la pulizia e il lavaggio di piazze e strade.


Lo spazzamento meccanico misto prevede un operatore a terra che precede la spazzatrice meccanizzata rimuovendo e allontanando i rifiuti dal bordo strada in modo che la spazzatrice sia in grado di sollevare e immagazzinare i rifiuti e le impurità presenti a terra.


Per il programma di spazzamento meccanizzato con relativi orari e divieti di sosta nelle vie comunali consultare l’Ordinanza della Polizia Municipale N° 58 del 16/10/2017 e il  calendario di spazzamento meccanizzato di seguito riportato (allegato A).

Per agevolare la ricerca delle vie di interesse  all'interno del calendario di lavaggio e spazzamento stradale, usare la funzione CTRL-F

Tale ordinanza ha apportato la seconda variazione, con modificazione e integrazione degli obblighi e divieti di sosta nelle vie comunali, in variazione alla precedente Ordinanza n. 53 del 27/07/2016 e relativo Allegato A.


Tali atti modificano e integrano il precedente programma  stabilito con l’Ordinanza della Polizia Municipale n° 30 del 01/06/016 e Allegato A, in vigore fino al 26/07/2016.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Occupanti 1
Per un'utenza Domestica di 80mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 106,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,67
Tariffa variabile: € 47,46
Quota fissa: € 0,67 * 80 * (365/365) = € 53,60
Quota variabile: € 47,46 * (365/365) = € 47,46
Totale imposta: € 53,60 + € 47,46 = € 101,06
Totale: € 101,06 + 5 % = € 106,11
Totale arrotondato: € 106,00
Occupanti 3
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 238,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,84
Tariffa variabile: € 142,37
Quota fissa: € 0,84 * 100 * (365/365) = € 84,00
Quota variabile: € 142,37 * (365/365) = € 142,37
Totale imposta: € 84,00 + € 142,37 = € 226,37
Totale: € 226,37 + 5 % = € 237,69
Totale arrotondato: € 238,00
Occupanti 5
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 335,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,9
Tariffa variabile: € 229,37
Quota fissa: € 0,9 * 100 * (365/365) = € 90,00
Quota variabile: € 229,37 * (365/365) = € 229,37
Totale imposta: € 90,00 + € 229,37 = € 319,37
Totale: € 319,37 + 5 % = € 335,34
Totale arrotondato: € 335,00
Categoria 2.13 Commercio
Per un'utenza Non domestica di 150mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 340,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,77
Tariffa variabile: € 1,39
Tipo Riduzione: Nessuna
Percentuale riduzione: 0%
Riduzione calcolata: € 0
Quota fissa: € 0,77 * 150 * (365/365) = € 115,50
Quota variabile: € 1,39 * 150 * (365/365) = € 208,50
Totale imposta: € 115,50 + € 208,50 = € 324,00
Totale: € 324,00 + 5 % = € 340,20
Totale arrotondato: € 340,00
Categoria 2.11 Uffici, agenzie, autoscuole, autonoleggi
Per un'utenza Non domestica di 200mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 479,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,82
Tariffa variabile: € 1,46
Tipo Riduzione: Nessuna
Percentuale riduzione: 0%
Riduzione calcolata: € 0
Quota fissa: € 0,82 * 200 * (365/365) = € 164,00
Quota variabile: € 1,46 * 200 * (365/365) = € 292,00
Totale imposta: € 164,00 + € 292,00 = € 456,00
Totale: € 456,00 + 5 % = € 478,80
Totale arrotondato: € 479,00
Categoria 2.25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, generi alimentari
Per un'utenza Non domestica di 180mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 748,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,42
Tariffa variabile: € 2,54
Quota fissa: € 1,42 * 180 * (365/365) = € 255,60
Quota variabile: € 2,54 * 180 * (365/365) = € 457,20
Totale imposta: € 255,60 + € 457,20 = € 712,80
Totale: € 712,80 + 5 % = € 748,44
Totale arrotondato: € 748,00

Il calcolo della TARI si applica secondo le tariffe contenute negli Allegati B (utenze non domestiche) e C (utenze domestiche) calcolate con le modalità indicate nel D.P.R. 27/04/1999 N. 158 e  e successive modificazioni e integrazioni, così detto Metodo Normalizzato. 

Le tariffe sono state determinate in base al Piano Economico Finanziario TARI 2022 redatto secondo le direttive stabilite dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) introdotto dalla Delibera ARERA N. 363/2021/R/rif del 03/08/2021  a garanzia della copertura di tutti i costi effettivi di esercizio e di investimento del servizio di gestione dei rifiuti,  approvato dal Consiglio Comunale con Delibera N. 17 del 21/04/2022.

 

A decorrere dall'anno 2020, i versamenti delle rate TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. 

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Portale del Federalismo Fiscale – Dipartimento delle Finanze - entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

 La norma di riferimento è l'art. l’art. 15 bis del D.L. N. 34 del 10/04/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 28/06/2019, in vigore dal 30/06/19

Pertanto negli avvisi di pagamento TARI 2022,  la rata in scadenza al 31/10/2022 sarà calcolata sulla base delle tariffe TARI 2021 e le restanti rate in scadenza al 31/12/2022 - 28/02/2023 e 31/04/2023 saranno calcolate in base alle tariffe TARI approvate per l'anno 2022 con la medesima Delibera C.C. n. 17 del 21/04/2021.



La tariffa Tari è composta da una parte fissa e da una parte variabile.

Per la determinazione delle tariffe si sono applicati i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999 per i Comuni con più di 5.000 abitanti in area geografica SUD (Tabella 1A e 1B dei coefficienti per la parte fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche e Tabella 3a e 4a per l’attribuzione della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche).

Per le utenze domestiche la parte fissa della tariffa è legata alla metratura dell’immobile ed è rapportata ad appositi coefficienti di adattamento (Allegato B Tabella 1A), stabiliti in base al numero dei componenti del nucleo familiare o degli occupanti, anche se non residenti. La tariffa variabile è riferita ad un ipotetica quantità di rifiuti prodotti in base alle dimensioni del nucleo familiare (Tabella 1B).  

Sono previste tariffe differenti per nuclei con 1,2,3,4, 5, o 6 e più componenti.
Per le utenze non domestiche, il calcolo della tassa dovuta tiene conto della superficie e dell’attività svolta.
La parte fissa è rapportata a un coefficiente di potenziale produzione di rifiuti determinato ai sensi dell’art. 4.3 del DPR 158/99 Allegato C (Tabella 3a) e la parte variabile della tariffa è rapportata alla superficie e alla destinazione d’uso (Tabella 4a).  E’ previsto un elenco di 30 categorie di utenze non domestiche in rapporto all'attività svolta.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Per le riduzioni applicate alle utenze domestiche e non domestiche il riferimento è al Titolo IV del Regolamento Comunale TARI approvato con Delibera C.C. N. 19 del 16/06/2014, artt. 21-23.


AGEVOLAZIONI  2022  PREVISTE PER LE UTENZE DOMESTICHE  (Delibera C.C. N. 17 del 21/04/2022 di approvazione delle tariffe e agevolazioni Tari 2022)

Per l'anno 2022 vista l'emergenza umanitaria scaturita dalle vicende belliche in atto dal 24/02, si è  ritenuto di agevolare i nuclei familiari ospitanti profughi provenienti dall'Ucraina per causa della guerra, riconducendo la tariffa TARI al numero degli occupanti al netto dei profughi ospitati, i quali soltanto beneficeranno  dell'esenzione del pagamento della tariffa sui rifiuti, il cui costo sarà posto a carico del bilancio del Comune sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito per tutte le agevolazioni applicate, stabilito in € 22.000,00.

Per poter fruire effettivamente del beneficio, le famiglie ospitanti devono fare tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi indicando la circostanza di ospitalità e il numero delle persone ospitate.


AGEVOLAZIONI PER  LE UTENZE DOMESTICHE  (Regolamento TARI art. 22)

Sono previste agevolazioni sotto forma di esenzione per le famiglie in cui siano presenti situazioni di svantaggio per motivi economici, di reddito e di salute a condizioni che le entrate complessivamente percepite da tutti gli occupanti, non superino i limiti di cui alla "Tabella delle risorse economiche superiori al minimo vitale" di cui all'art. 3 della Delibera R.A.S. n. 141/2012, di seguito riportata.

La richiesta di agevolazione deve essere annotata nella denuncia TARI/01 Civile abitazione, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento. 

E’ possibile scaricare i moduli di Denuncia TARI /01 e il modulo di autocertificazione per la richiesta dell’agevolazione da parte degli utenti in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22 del Regolamento TARI.

A seguito dell’istruttoria verrà data espressa risposta al contribuente circa l’esito della pratica. In caso di accoglimento l'agevolazione si applica dal momento della presentazione e non ha effetto retroattivo.


RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER AVVIO AL RICICLO - ART. 21 REGOLAMENTO TARI  (modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 con effetto dal 01/01/2022).

 Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, l''art. 21 del Regolamento Tari - come modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 - prevede,  per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, che la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

La riduzione prevista fino ad un massimo del 30% della tariffa variabile è condizionata alla dimostrazione dell'effettivo e corretto avvio al riciclo dei rifiuti urbani.  

Per la richiesta di riduzione: "Modulo TARI 03 - Denuncia di attività Utenze non domestiche" per i nuovi utenti o "TARI 07 - Riduzione ditte per avvio al recupero" per gli utenti già iscritti al servizio tassa rifiuti.


COMUNICAZIONE SCELTA DEL  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA - ART. 8 BIS REGOLAMENTO TARI  (modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 con effetto dal 01/01/2022 ).

Il Regolamento Comunale TARI  all'art. 8 bis in vigore dal 01/01/2021 (modificato dalla Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 con effetto dal 01/01/22), prevede la possibilità per le utenze non domestiche di conferire tutti i propri rifiuti urbani, secondo la classificazione  di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero dei rifiuti stessi. In tal caso, in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma, non è dovuta la parte variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Tale scelta del conferimento di tutte le frazioni dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve essere formulata entro il 30 giugno  con effetto dal 1° gennaio  dell'anno successivo ed è vincolante per 5 anni, salva la possibilità per il gestore pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza dei 5 anni.

Nella comunicazione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice E.E.R. (elenco europeo dei rifiuti) e idonea documentazione dimostrante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto che effettua l'attività di recupero.

Per la finalità in esame, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero de rifiuti urbani prodotti, come elencata nell'art. 8 bis comma 5. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a provare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La verifica del corretto avvio a recupero è di competenza del Servizio Ambiente.

La scelta si effettua attraverso il modulo di dichiarazione ai fini della Tassa Rifiuti "Tari 03 Denuncia di attività Utenze non Domestiche" insieme al modulo "Tari 12 Comunicazione scelta gestore privato per avvio al recupero rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche".


PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2022 (Delibera C.C.  n. 17 del 21/04/2021 di approvazione delle tariffe e delle seguenti riduzioni:

  -  Su richiesta preventiva si applica una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa agli esercizi commerciali di cui alle categorie 2.24   e 2.27 in cui non siano 

    presenti   slot machines o apparecchi di gioco con vincite in denaro.


Le richieste di riduzione TARI devono essere presentate negli appositi moduli scaricabili dal presente sito e disponibili gratuitamente presso l'Ufficio Tributi e consegnati a mezzo P.E.C., a mezzo posta o di persona presso l'Ufficio Tributi (previo appuntamento telefonico, via mail o pec) o l'Ufficio Protocollo Generale nei giorni e orari di apertura indicati nella Sezione 3.1.b

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti


Le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario approvato ogni anno dal Consiglio Comunale entro il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziaria, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione.

Sulla base del Piano Economico Finanziario che determina il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si procede all'articolazione delle tariffe.



Le Delibere di approvazione dei P.E.F. sono consultabili e scaricabili.




 


Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

Dal 01/0/2014 per effetto della Legge n. 147/2013 Art. 1 commi 639 e ss., è stata introdotta la TARI in sostituzione del precedente regime di prelievo in materia di rifiuti, Tares, rimasta in vigore dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Il Regolamento Comunale TARI  è stato approvato con Deliberazione C.C.  N. 19 del 16/06/2014 ed è in vigore dal 01/01/2014.  

Allegati: "A" Elenco sostanze assimilate ai rifiuti urbani e "B" Elenco categorie utenze non domestiche.


E' stato modificato all'art. 29 con Delibera C.C. N. 27 del 21/07/2020 e successivamente modificato e integrato con Delibera C.C. N. 13 del 30/06/2021, con effetto dal 01/01/2021, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 03/09/2020 N. 116 che ha modificato il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 03/04/2006 N. 152) con l'eliminazione del concetto di assimilazione ai rifiuti urbani.

E' stato modificato agli articoli 8 bis e 21 con Delibera C.C. N. 16 del 21/04/2022 in coerenza con la Delibera Arera n. 15/2022 art. 3, in vigore dal 01/01/2022.

  
   
Il Regolamento Comunale TARES – Tributo sui Rifiuti e sui Servizi – è stato approvato con Deliberazione C.C. N. 45 del 12/07/2013.

Il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati è stato approvato con Deliberazione C.C. N. 38 del 22/12/2017.

Il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, modificato e integrato con Delibera C.C. N. 89 del 19/12/2001, e il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’Accertamento con adesione sono stati approvati con Delibera C.C. N. 16 del 29/04/1999.

È possibile prendere visione degli atti ufficiali, effettuando il download degli stessi, di seguito riportati 


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modelli precompilati inviati insieme all’invito di pagamento

Solo per le Amministrazioni pubbliche in regime di Tesoreria Unica il pagamento della TARI è sul conto di Tesoreria Speciale n. 0187714 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari.

Nella causale del versamento indicare: Tari, rata/anno di riferimento cognome e nome dell'utente, C.F. /P. IVA .


Solo per coloro che risiedono o si trovano all'estero, il versamento della TARI potrà essere effettuato mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato al Comune di Elmas presso Banco di Sardegna - 41230 Filiale Elmas:

IBAN  IT 11 F  01015 41230 000070701444

BIC (codice swift) BPMOIT22XXX

Indicare nella causale: TARI, rata/anno di riferimento, cognome e nome dell'utente, C.F./P.I.


Gii avvisi di pagamento  TARI 2022 avranno le seguenti scadenze:  31/10/2022 - 31/12/2022 (anche rata unica) - 28/02/2023 - 30/04/2023.

L'Ufficio Tributi provvederà ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento TARI 2020 a partire dal mese di Settembre.

Per chi volesse ricevere la TARI a mezzo PEC può farne richiesta tramite l'apposito modulo di richiesta scaricabile.

 

I contribuenti possono rivolgersi all’Ufficio Tributi in caso di necessità di un duplicato dell’avviso di pagamento anche tramite richiesta via Mail o PEC ai seguenti indirizzi:
P.E.C. protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Mail tributi@comune.elmas.ca.it
Tel. 070 2192 218 - 233 - 270


Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
31/12/2022
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
31/10/2022
25,00%
2° rata
31/12/2022
25,00%
3° rata
28/02/2023
25,00%
4° rata
30/04/2023
25,00%

                                                  PAGAMENTO DELLA TARI 2022  

Si comunica ai cittadini e agli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti, che, a partire dal mese di ottobre 2022  partirà la consegna/spedizione degli avvisi di pagamento della Tassa sui Rifiuti e dei moduli di pagamento F24,  a cura della ditta IRISCO SRL a mezzo Poste Italiane SpA.

in caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento entro la data di scadenza della prima rata (31/10/2022) è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi via mail o PEC o di persona previo appuntamento, per avere un duplicato.

In merito alle tariffe TARI 2022, con Delibera C.C. n. 17 del 21/04/22, sono state approvate le tariffe e agevolazioni in vigore nel 2022. La Delibera di approvazione e gli allegati con le tariffe sono consultabili e scaricabili dalla sezione 3.1.l.

Per i termini di pagamento si rinvia alle nuove scadenze indicate, approvate con Delibera C.C. N. 27 del 21/07/2020  con effetto dal 2020.

Per chi volesse ricevere l'avviso di pagamento e le altre comunicazioni inerenti la Tari e il Servizio dei Rifiuti a mezzo PEC,  può scaricare il relativo modulo per la richiesta e farlo pervenire all'Ufficio Tributi con le modalità indicate.


L'art. 15 bis del D.L. N. 34 del 10/04/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 28/06/2019, in vigore dal 30/06/19 prevede che: 

I versamenti delle rate TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. 

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Portale del Federalismo Fiscale – Dipartimento delle Finanze - entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 

In caso di mancata pubblicazione nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.   
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Comunale TARI In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ex lege.
L’ Art. 1 Comma 695 della Legge 147/2013 istitutiva della TARI, prevede che in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 
 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro (art. 1 comma 696 L 147/2013). 
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (art. 1 comma 697 L. 147/2013).
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 26, comma 2 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a € 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione (art. 1 comma 698 L. 147/2013). 
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione o per mancata, infedele, incompleta risposta al questionario, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (art. 1 comma 699 L. 147/2013). 
Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

Ravvedimento operoso: il contribuente può ravvedersi spontaneamente, sempreché' la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, attraverso il pagamento della sanzione ridotta in rapporto al tempo del ravvedimento. La norma di riferimento è l’art. 13 del D. LGS. N. 18/12/1997 N. 472, modificato dal DL 26/10/2019 n. 124 Art. 10 bis, che prevede i seguenti termini e percentuali di ravvedimento, in vigore dal 25/12/2019:

Art. 13 D.Lgs. 472/97

Termine

Riduzione     

Sanzione prevista

Sanzione ridotta

Lett. a)

Dal 1° al 14° giorno

1/10

1% per ogni giorno di ritardo

0,1% per ogni giorno di ritardo

Lett. a)

Dal 15° al 30°giorno

1/10

15%

1,5%

Lett. a-bis)

Entro 90 giorni dalla violazione

1/9

15%

1,67%

Lett. b)

Entro la data della presentazione della dichiarazione

1/8

30%

3,75%

Lett. b-bis Lungo

Entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo

1/7

30%

4,29%

Lett. b-ter

Oltre la data di presentazione della dichiarazione e fino all’accertamento del Comune.

1/6

30%

5%


Condizione essenziale del ravvedimento operoso è che il pagamento della sanzione ridotta debba essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla scadenza fino alla data del pagamento. 

Il tasso legale degli interessi stabilito dal D.M. Economia del 13/12/2021 in vigore dal 01/01/2022 è dello 1,25% annuo.

I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di sollecito di pagamento o un avviso di accertamento, qualora ritengano che gli stessi siano viziati da errori o inesattezze, possono presentare domanda di ricorso in autotutela, entro il termine indicato nell'atto stesso e promuovere così un riesame anche nel merito dell’avviso.

L'AUTOTUTELA e' uno strumento di autocorrezione attraverso il quale l'Ufficio Tributi, qualora si accorga di avere commesso errori nei propri atti, può rettificare il proprio operato senza ricorrere al giudice (la Commissione Tributaria).
L'autotutela può essere applicata in via autonoma cioè d'ufficio, oppure su richiesta del cittadino.
La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente il termine per il pagamento degli atti ne' quello per presentare ricorso alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica dell'atto).
L'ufficio tributi non e' obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto e nel caso in cui questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, si dovrà procedere al ricorso presso il giudice tributario nei termini previsti dalla legge.
L'istanza di autotutela può essere presentata anche in pendenza di giudizio e anche nel caso in cui si sia già provveduto al pagamento dell'atto di accertamento (in questo caso qualora venisse accolta si avrà diritto al rimborso di quanto indebitamente versato).

Requisiti:
L'autotutela può essere richiesta nei casi previsti dal Regolamento per l’esercizio  del potere di autotutela da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,  Decreto Ministero delle Finanze n. 37 del 11/02/1997, qualora l’illegittimità degli atti derivi da:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di  pagamenti d’imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
-sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Documentazione necessaria:
Modulo di istanza in carta libera contenente l'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le  osservazioni sostenute.

Normativa:
D.P.R. 27/03/1992 n. 287;
Legge n. 656 del 30/11/1994; 
Decreto del Ministero delle Finanze n. 37 del 11/02/97;
Legge 18/02/1999 n. 28, art. 27 (che aggiunge il comma 1 ter all'art. 2 quater del D.L.564/94 prevedendo espressamente l'esercizio del potere di autotutela da parte degli enti locali) 
Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con Delibera C.C. N. 16 del 29/04/99 e modificato dalla Delibera C.C. N. 89 del 19/12/2001.

Tempi:
L'autotutela ha carattere discrezionale e in base alla legge l'ufficio non e' obbligato ad accoglierla ne' a formulare risposta al contribuente che la richiede.
Pertanto occorre prestare attenzione a non fare trascorrere i 60 giorni di tempo dalla notifica dell'atto ritenuto illegittimo per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.

Modalità di presentazione dell'istanza: a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
insieme alla copia del documento d’identità oppure di persona all’Ufficio Protocollo Generale.

Ovvero fare ricorso agli istituti deflativi del contenzioso quali: 

Accertamento con adesione come da Regolamento Comunale ai sensi del D. Lgs. n. 218/1997.
L’accertamento con adesione è disciplinato dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218 e dal Regolamento Comunale per l’Accertamento con adesione. 
Questo strumento consente al contribuente di definire il tributo dovuto ed evitare in tal modo l’insorgere di una lite tributaria. E’ un “accordo” tra il contribuente e l’ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. L’accertamento con adesione cui sono ammessi tutti i contribuenti può essere attivato dal contribuente o dall’Ufficio Tributi.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. 
La norma di riferimento è il Regolamento Comunale dell’Accertamento con adesione e il D.Lgs. 19/.6/1997 n. 218, approvato con Delibera C.C. N. 16 del 29/04/1999.

Ricorso- Reclamo con o senza proposta di mediazione art. 17 bis D. Lgs. 31/12/1992 n. 546

Per la rateizzazione di avvisi di accertamento TARI di importo superiore a € 500,00, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, il contribuente può richiedere, non oltre il termine del versamento, una rateazione ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Comunale TARI.
L’istanza, in carta libera, deve essere presentata insieme al documento di riconoscimento all’Ufficio Tributi o al Protocollo Generale nei giorni e orari di apertura al pubblico ovvero mediante P.E.C. o Mail ai seguenti indirizzi:
P.E.C. protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Mail tributi@comune.elmas.ca.it
Tel. 070 2192 233- 218
 

Orario al pubblico uffici comunali: 
Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 9,00 – 11,00
Martedì 15,30 – 17,30.




Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
I contribuenti che abbiano verificato un’incongruenza nei dati di dettaglio dell’invito al pagamento della TARI, possono chiedere la rettifica  degli importi attraverso il modulo scaricabile di "Richiesta di riesame TARI".

Nel caso in cui, per errore, siano state versate delle somme in eccedenza il contribuente potrà chiedere il rimborso ovvero la compensazione a conguaglio con il prossimo avviso TARI da emettere.
La richiesta potrà essere fatta sul modulo Richiesta di riesame TARI, da presentare insieme alla copia del documento di riconoscimento, avendo cura di specificare anche la modalità prescelta per il rimborso, se in contanti ovvero a mezzo bonifico e in tal caso dovranno essere indicate le proprie coordinate bancarie.

Qualora la rettifica sia determinata da una variazione nel presupposto del tributo o nel suo ammontare (numero degli occupanti, superficie, variazione d’indirizzo, subentro), è necessario presentare una denuncia TARI che adegui il tributo dovuto alla nuova situazione di fatto, ai sensi e nei termini dell’art. 24 del Regolamento TARI.


Il termine entro il quale deve essere presentata la denuncia di iscrizione / variazione / cessazione è il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si realizza i l presupposto (art. 25 Regolamento TARI).

Le variazioni di tariffa in corso d’anno (ad es.  variazioni intervenute in corso d’anno nel numero degli occupanti, superficie) sono conteggiate a conguaglio. 

È possibile scaricare i moduli di seguito riportati per le dovute comunicazioni/denunce Tari di cui sopra, da presentare a mezzo PEC o Mail agli indirizzi indicati, o  er posta o di persona all’Ufficio Protocollo o Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico.

Comune di Elmas 
Via del Pino Solitario sn
09067 – Elmas (CA)
Mail:  tributi@comune.elmas.ca.it 
PEC protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Per informazioni. Tel. 070 2192 218 – 270 - 233

Orario al pubblico:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 9,00 – 11,00
Martedì 15,30 – 17,30

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

I contribuenti che intendono richiedere la ricezione di documenti relativi al Tributo Tari tramite Posta Elettronica Certificata possono comunicarlo compilando ed inviando il modulo all’indirizzo mail o PEC di seguito riportato insieme alla copia del documento di riconoscimento, oppure presentandosi con lo stesso agli sportelli dell’Ufficio Tributi o Ufficio Protocollo Generale nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Mail:  tributi@comune.elmas.ca.it 
PEC protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Per informazioni. Tel. 070 2192 218 - 233 - 270
 

Orario al pubblico:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 9,00 – 11,00
Martedì 15,30 – 17,30

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Elmas è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.