Si riporta il titolo IV del vigente Regolamento dedicato proprio alle riduzioni
TITOLO IV – RIDUZIONI
E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le
utenze domestiche
1.
La
tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota
variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come
emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune:
riduzione del 10 %;
b)
abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
c)
abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: riduzione
del 50%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %.
2.
Alle utenze domestiche che
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una
riduzione del 10%.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante
di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di
riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto
dell’apposito contenitore.
3.
Le
riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune,
anche in mancanza di specifica dichiarazione.
4.
Le
riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione.
Art. 24. Riduzioni per le
utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte
fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2.
La predetta riduzione si
applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3.
Si
applicano il terzo e il quarto comma dell’articolo 23.
Art. 25. Riduzioni per il
recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze
non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per
«recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere
ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o
di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o
nell'economia in generale.
3. La
riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta
dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti
assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al
recupero per il 10%
del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi
variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti
prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La
riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando
l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La
riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Le
utenze domestiche e non domestiche
che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno
diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla
base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso
dell’anno solare precedente. L’ammontare della riduzione spettante viene
calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:
|
Quantità delle frazioni di rifiuto
|
Incentivo (Euro)
|
|
a. Da 0 a 75 Kg.
|
50%
del corrispettivo incassato dall’ente per il conferimento, dei rifiuti
stoccati, ai consorzi di filiera in base all’accordo ANCI –CONAI per
tipologia di rifiuto conferito ed anno
di riferimento
|
|
b. Oltre
75 Kg.
|
75%
del corrispettivo incassato dall’ente per il conferimento, dei rifiuti
stoccati, ai consorzi di filiera in base all’accordo ANCI –CONAI per
tipologia di rifiuto conferito ed anno
di riferimento
|
In
ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della
quota variabile della tariffa.
6.
L’ammontare globale delle
riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito
annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono
proporzionalmente ridotte.
7.
Le agevolazioni indicate nei
precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il
tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale
eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Art. 26. Riduzioni per
inferiori livelli di prestazione del servizio
1.
Il tributo è ridotto, tanto
nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle seguenti misure:
-
distanza dal punto di
raccolta da metri 801 fino a metri 1500 riduzione del 60%
-
distanza dal punto di raccolta
superiore a metri 1501 riduzione del 65%,
misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2.
Il tributo è dovuto nella
misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato
una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di
danno alle persone o all'ambiente.
3.
Le
riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
4.
Le
riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione.
Art. 27. Agevolazioni.
1. Le
agevolazioni di cui al presente articolo
sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura
è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa nel limite massimo
stabilito dal piano finanziario.
2. Sono
esenti dalla tassa gli edifici direttamente utilizzati dal Comune.
3. Per
le Utenze Domestiche, nel calcolo dei componenti del nucleo familiare vengono
esclusi i soggetti diversabili,
riconosciuti invalidi civili al 100%. Nel caso in cui il nucleo familiare sia
composto esclusivamente da soggetti diversabili viene azzerata la parte
variabile della tariffa.
4. E’
possibile richiedere un’agevolazione pari al 30% della tassa complessiva,
riferita alla unità adibita ad abitazione e relative pertinenze, qualora siano
verificati tutti i seguenti requisiti:
-
l’abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui ai
punti successivi;
-
tutti gli occupanti l’abitazione siano stati iscritti nell’anagrafe del Comune
di Eboli nell’intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari
e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
-
l’unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
-
l’indicatore ISEE delle persone che occupano l’abitazione non sia superiore
alla pensione minima INPS per l’anno di riferimento o in alternativa il reddito
imponibile del nucleo familiare non sia superiore al doppio della pensione
minima INPS.
-per
indicatore ISEE e reddito imponibile fino ad un massimo del 50% in più di
quanto definito al punto precedente, l’agevolazione si riduce al 15%
-
sia stata assolta la tassa nell’anno precedente a quello per il quale viene
richiesta l’agevolazione
-non
è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste.
5. Per
le superfici dei locali ed aree scoperte destinate ad attività produttive
nell’area PIP, che insistono su lotti direttamente assegnati dal Comune entro il 30/06/2010, è concessa una esenzione della
tassa complessivamente dovuta. La esenzione è valida per un periodo di cinque
anni dalla dichiarazione di inizio occupazione, per le nuove attività, oppure,
con riferimento alle attività già avviate, dalla richiesta formale
dell’assegnatario. Per poter usufruire dell’esenzione indicata i soggetti
passivi devono essere in regola con i pagamenti dei lotti assegnati e non avere
contenzioso con l’Ente. Sono considerati in regola con i pagamenti i soggetti
che hanno in corso rateizzazioni e non hanno accumulato un ritardo superiore a
mesi due con il pagamento delle rate.
6. Per
le superfici dei locali ed aree scoperte destinate ad attività museale è
concessa una riduzione del 50% della tassa complessivamente dovuta.
7. Nella delibera del Consiglio Comunale di
determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa
complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi
precedenti.
8. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve
presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena
di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
9. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai
limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, vengono applicate delle
riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
10.
Le
agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso
dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.
Art. 28. Cumulo di riduzioni
e agevolazioni
1.
Qualora
si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni
precedentemente considerate.
2.
Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota
massima del 70% dell’intera tariffa.