DICHIARAZIONE
DI INIZIO OCCUPAZIONE
1. I
soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la
cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere
agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per
beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati
in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei
possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del
tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif,
alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente
all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni
solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a
mezzo posta, viae-mailo mediante sportello fisico eonline, compilando
l’apposito modulo scaricabile dallahome pagedel sito internet
del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della
erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti
dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile
come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della
obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della
detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella
richiesta.
3. L’ufficio del Comune competente alla
gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il
riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del
servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di
attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai
fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta
di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze
domestiche
a) generalità
dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la
residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b) generalità del soggetto denunciante se
diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) dati identificativi dell’utenza: dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero
dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei
singoli locali;
d) numero degli occupanti;
e) generalità e codice fiscale dei soggetti
non residenti nei medesimi;
f) data di inizio o cessazione del possesso o
della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente
documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g) la sussistenza o il venir meno dei
presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a) denominazione della ditta o ragione
sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale
e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e
l’indirizzo di posta elettronica;
b) generalità del soggetto denunciante, con
indicazione della qualifica;
c) persone fisiche che hanno la
rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) dati catastali, indirizzo di ubicazione
comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro
partizioni interne;
e) indicazione dell’eventuale parte della
superficie produttiva di rifiuti speciali;
f) data di inizio o di cessazione del
possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g) la sussistenza o il venir meno dei
presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere
regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. In sede di prima applicazione del tributo,
ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente
accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente
integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione
della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove
queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli
utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
DICHIARAZIONE
DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la
dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del
servizio di cui all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni
del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del
servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla
gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è
intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramitee-mailo mediante sportello fisico eonline, compilando l’apposito modulo scaricabile
dallahome pagedel sito internet
del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune
competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e
comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di
variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti
elementi minimi:
a) il riferimento
alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b) il codice
identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso
in carico la richiesta;
c) la data a partire
dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione
del servizio.
4. Il
modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve
contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica
o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i
quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e
codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta
elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza:
indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando
dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante,
ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti
e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione
o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
5. Le dichiarazioni
del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero
dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che
comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione
che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre
i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la
possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano
il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il
rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In
deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste
divariazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006,
n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della
comunicazione