REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 30 – Presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, anche sul proprio sito web e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e il contribuente è tenuto a fornire tutte le indicazioni e gli eventuali documenti richiesti.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di 19 spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel
caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
2. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando ai siti internet del soggetto gestore dei rifiuti e/o del Comune nel
portale Trasparenza per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 90 giorni solari dalla modifica, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti commi. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo di variazione o cessazione.
All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in
relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 5 e 6, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 3.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
9. Nel caso di decesso o emigrazione del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari. In mancanza di dichiarazione spontanea, l’utenza sarà volturata d’ufficio ad uno degli altri soggetti residenti maggiorenni.