Il servizio di gestione del tributo e il rapporto con gli utenti è svolto dalla Dott.ssa Silvia Cera.
Attualmente l'attività di sportello front-office risulta essere attiva previo appuntamento da richiedere telefonicamente.
L’Amministrazione è a disposizione per accogliere eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni prefissati. Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione o un reclamo.
La segnalazione di problemi o suggerimenti per il miglioramento del servizio può essere fatta in forma verbale per telefono o presso l'ufficio ambiente e progetti speciali del Comune di Cisterna di Latina (referente Ing. Gian Pietro De Biaggio) ottenendo riscontro immediato.
Per avere riscontro scritto a quanto segnalato il cittadino è invece invitato a formalizzare la segnalazione. Il reclamo deve essere formulato in forma precisa e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato. I reclami debbono essere presentati direttamente al protocollo generale del Comune di Cisterna di Latina oppure inviati tramite mail all'indirizzo di seguito indicato, riportando nell'oggetto la dicitura: "Segnalazione reclamo servizio raccolta rifiuti": mail@postacert.comune.cisterna.latina.it
I rifiuti ingombranti posso essere consegnati gratuitamente presso il centro di raccolta della società Cisterna Ambiente S.P.A. sito in via I° maggio a Cisterna di Latina dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, oppure con ritiro a domicilio previa richiesta telefonica al numero 06 9693227.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall'art. 1, comma 780, Legge 160/2019.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, comunque non inferiore all'80% della superficie catastale.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all'art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva.
Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni.
Si ricorda che per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove iscrizioni, cambi, cessazioni) NON VALGONO come dichiarazione ai fini TARI e, pertanto, DEVE ESSERE PRESENTATA apposita dichiarazione.
Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.
L'art. 25 del vigente regolamento per la TARI, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30.07.20115 prevede le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:
- 10% per nuclei familiari di 1 componente con reddito ISEE fino ad € 10.632,93;
- 30% per abitazioni tenute a disposizione purché l'immobile non sia dato in comodato o locazione;
- 30% per coloro che sono iscritti all'AIRE oppure residenti all'estero per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- 30% per i coltivatori diretti (CD), imprenditori agricoli a titolo principale (IAP), pensionati della previdenza agricola, relativamente ai locali abitativi asserviti all'attività agricola.
Inoltre, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento TARI, è riconosciuta una riduzione del 30% per le utenze domestiche relativamente ai nuclei familiari che presentano un soggetto con handicap grave (art. 3, c. 3 della L. 104/92).
Per le utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni:
- 30% per le attività ad uso stagionale o, comunque, non continuativo per una durata non superiore a 183 giorni l'anno (art. 27);
- 25% (relativamente alla sola quota variabile) per le attività con rifiuti speciali assimilati agli urbani previa consegna di documentazione comprovante lo smaltimento degli stessi (art. 28);
- tra il 20% e 50% per le attività che producono rifiuti speciali non assimilati secondo le caratteristiche di cui all'art. 30 del Regolamento TARI.
Per le Utenze non Domestiche le scadenze sono le seguenti:
- 1° rata: 31.01.2021;
- 2° rata 31.03.2021;
- 3° rata 31.05.2021;
- Rata unica 31.03.2021.
Nel caso in cui i sigg.ri contribuenti avessero omesso il versamento delle rate previste per l'avviso ordinario Tari, potranno recuperare mediante versamento diretto, purché entro la data di scadenza dell'ultima rata prevista.
Sanzioni:
- omesso o insufficiente versamento del tributo: 30% dell'importo non versato;
- omessa presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti: dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: dal 50% al 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 45, comma 3 del Regolamento TARI, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso: da € 100,00 a € 500,00.
La contestazione delle violazioni citate deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, nonché delle sanzioni e interessi.
Nell'ipotesi in cui il Contribuente avesse riscontrato errori nella determinazione del tributo addebitato, è possibile presentare apposita istanza indirizzata all'ufficio tributi.
Si invitano i contribuenti a rispettare, in ogni caso, le scadenze di pagamento previste nell'avviso. Nel caso in cui dall'errore emergesse uno sgravio, lo stesso verrà portato in decurtazione delle rate non ancora scadute.