1. Il
funzionario responsabile dalla TARI può concedere il pagamento dilazionato,
previa richiesta motivata dell’interessato, che dimostri di trovarsi in
condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate.
2. Qualora
le somme complessivamente indicate nelle informative di pagamento/solleciti, negli
avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano
superiori a €100,00, il contribuente/utente, che dichiari la condizione di
disagio economico e che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste
e rispetto ad altri obbligazioni o tributi comunali, può richiedere una
rateazione – come da tabella sotto riportata - impregiudicato il versamento
degli interessi di cui al precedente articolo 10 incrementato di 0,5 punti
percentuali.
3. Il
riconoscimento del beneficio, è subordinato alla presentazione della
documentazione attestante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà
economica:
1) per le
persone fisiche e per le imprese individuali in contabilità semplificata (imprenditore
in regime contabile semplificato o in regime di imposta sostitutiva escluse le
società di persone):
-certificazione ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) del nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti
preposti (CAAF, INPS, ecc.); la metodologia adottata per l’individuazione del
criterio di accesso alla rateazione e del numero massimo di rate concedibili si
basa sulla considerazione di due parametri: l’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e l’entità
del debito di cui è stata chiesta la dilazione. Il parametro per accedere all’istituto
della rateazione, è fissato nel valore ISEE ordinario calcolato secondo quanto
previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del Dpcm n.159/2013 e successive modifiche ed
integrazioni, che non deve essere superiore a € 15.000, a partire dal 1° gennaio
2023, come stabilito dal comma 17
dell’art. 1 della legge n. 197/2022, per accedere ai c.d. bonus sociali “gas ed
elettricità”. Tale valore ISEE potrà essere adeguato negli anni
successivi. Il numero massimo di rate è stabilito dalla seguente tabella in
funzione dell’entità del debito e del valore ISEE:
|
Somma da esigere
|
Rate mensili
ISEE fino a
€ 7.500,00
|
Rate
mensili
ISEE oltre
€ 7.500,00
|
|
Fino a 99,00
|
Non rateizzabile
|
Non rateizzabile
|
|
100,00-
500,00
|
3
|
2
|
|
501,00-
3.000,00
|
6
|
5
|
|
3.001,00-
4.000,00
|
9
|
8
|
|
4.001,00-
6.000,00
|
12
|
11
|
|
Oltre 6001,00
|
36
|
35
|
Nel caso in cui il contribuente non rispetti i
suddetti parametri può comunque ottenere la rateizzazione qualora dimostri gli
eventi straordinari che hanno inciso significativamente sulla sua situazione
patrimoniale, tali da poter essere considerato ugualmente in temporanea
obiettiva difficoltà. Tali condizioni possono essere ritenute esistenti, a
titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
I. morosità non colpevole:
a) disoccupazione per licenziamento o per altre
cause indipendenti dalla volontà personale;
b) riduzione forzata dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
d) cessazione di attività libero-professionali o di
imprese registrate, per cause di forza maggiore documentabili;
e) presenza in famiglia di un congiunto o di un parente
affetto da malattia grave che richiede ingenti spese mediche;
f) decesso o grave infortunio di un componente del
nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo
(superiore al 50%).
II. Limitatamente ai titolari di ditte individuali
in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi
sussistenti anche allorché l’attività di impresa risenta sensibilmente di
improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere
locale, ovvero di eventi imprevedibili causati da forza maggiore. In tutti i
suddetti casi, la radicale modifica della situazione patrimoniale e reddituale
espressa dall’ISEE dovrà essere idoneamente documentata.
2) per le imprese in contabilità ordinaria: attestazione,
sottoscritta da un professionista abilitato, dell’indice di liquidità
(liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) e, se tale valore è
inferiore a 1, indicazione dell’indice Alfa. L’indice Alfa è necessario per
stabilire il numero massimo di rate concedibili: fino a 2 - massimo 9 rate
mensili, da 2,1 a 4 - massimo 18 rate mensili, da 4,1 a 6 - massimo 36 rate
mensili). Con riferimento agli imprenditori in regime ordinario ed alle persone
giuridiche, si potrà beneficiare della rateizzazione esclusivamente a patto di
documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così
significativa sulla società o sulla ditta, da far ritenere, comunque,
sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
4. La somma
dovuta è ripartita in rate su richiesta del contribuente (nei limiti
sopraesposti con un minimo di € 50,00) d’importo, di norma, uguale tra loro.
5. Limitatamente agli importi liquidati nelle
informative di pagamento (c.d. “ruoli ordinario/suppletivo), fermo restando
l’obbligo di cui al precedente comma 2 ovvero che non
risulti moroso relativamente a precedenti richieste e rispetto ad altri
obbligazioni o tributi comunali,
l’ulteriore rateizzazione rispetto a quella già disposta (di norma due rate a
distanza di sei mesi l’una dall’altra) potrà essere concessa, in ottemperanza
agli obblighi imposti da Arera nell’articolo 27, allegato A della Deliberazione
n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, ai contribuenti:
a) la cui obbligazione tributaria superi del 30% il
valore medio indicato nelle suddette informative di pagamento emesse negli
ultimi due (2) anni;
b) che dichiarino, mediante autocertificazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere già beneficiari
del c.d. bonus sociale previsto per contenere i danni derivanti dal disagio
economico nei settori elettrico e/o gas e/o idrico. In sede di verifica,
qualora la dichiarazione risultasse mendace, oltre alla comunicazione di
notizia di reato alle autorità competenti, il contribuente sarà considerato
moroso alla scadenza di pagamento originariamente fissata.
6. L’istanza di ulteriore rateizzazione della
riscossione ordinaria e/o suppletiva da parte del contribuente che ne ha
diritto, deve essere presentata tassativamente entro la scadenza del termine
riportato nell’informativa di pagamento.
7. Le somme
relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di
mora pari al tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali a partire dal
giorno di scadenza del termine stabilito originariamente per il pagamento della
rata di cui si chiede una nuova dilazione.
8. La conclusione dell’istruttoria dovrà essere
motivata e comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Al
provvedimento di accoglimento sarà allegato un piano di ammortamento contenente
le rate e la loro scadenza. Le spese relative all'invio del provvedimento di
rateazione, se dovute. saranno addebitate nella prima rata.
9. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso
di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di due rate successive anche
non consecutive e deve provvedere all’adempimento dell’obbligazione residua
entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto
termine si procede alla riscossione coattiva delle somme da riscuotere.