3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo: risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it, telefonare allo 0362/513533 oppure recarsi presso lo sportello di piazza Arese 12 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,15.
3.1.C Modulistica reclami
Non sono stati predisposti specifici modelli.
Per l'invio di reclami e/o comunicazioni in merito all'applicazione della tassa, contattare l'ufficio Tributi ai recapiti indicati nella precedente sez. B
Per l'invio di reclami e/o comunicazioni in merito alla esecuzione del servizio di raccolta, contattare l'ufficio Ambiente ai seguenti recapiti:
- Telefono: 0362 513210
- PEC: ambiente@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
- Email: ambiente@comune.cesano-maderno.mb.it
- Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 13:00; martedì e giovedì anche dalle 16:30 alle 18:30
- Dove: Piazza Arese 12, 20811, Cesano Maderno (MB)
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Abitazione con 3 occupanti (tariffa 3.1)

abitazione con unico occupante fino a 60 mq. (tariffa 1.1)

Ristorante (tariffa 2.22)

Laboratorio Artigianale (tariffa 2.17)
ATTENZIONE:
Le unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie), sono considerate pertinenziali nella misura massima di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione.
Alle pertinenze si applica solamente la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di un occupante.
Alle unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie) ma non considerate pertinenziali si applicano sia la quota fissa che quella variabile della tariffa sulla base di un occupante.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
A partire dal 1° gennaio 2023, la tariffa si applica in misura ridotta alle
utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) persone singole o famiglie che versino in condizioni di comprovata
indigenza, in carico in modo continuativo ai Servizi sociali e che presentino
un’attestazione ISEE pari o inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente
per l’erogazione dei bonus sociali (limite derogabile in presenza di grave e
comprovato disagio socio-economico, o, in caso di persona anziana sola, con un
reddito non superiore all’assegno sociale erogato dall’INPS). Tali situazioni
di disagio socio economico, che dovranno essere attestate annualmente dall’U.O.
Servizi sociali (entro il 31 gennaio, sulla base delle indicazioni fornite da
ARERA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 57-bis del Dl n. 124/2019
e s.m.i.), comporteranno l’esenzione sia della parte fissa che di quella
variabile della TARI;
b) nuclei familiari con almeno tre minorenni, come risultante
dai registri anagrafici comunali, al primo di gennaio dell'anno di riferimento
o, per
le nuove utenze, alla data di inizio occupazione; le variazioni
intervenute successivamente, avranno efficacia a decorrere dal giorno successivo al verificarsi dell’evento,
riduzione pari al 15% della tariffa.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
L'informativa per l'annualità 2023 e i relativi modelli di pagamento PagoPa precompilati, emessi nel mese di maggio, saranno progressivamente consegnati entro la prima decade del mese di giugno.
Le scadenze di pagamento sono le seguenti:
- Acconto (50%) 16/06/2023 (calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2022)
- Saldo (50%) 16/12/2023 (calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2023)
-
Unica (100%) 16/06/2023
Si rammenta che il versamento delle rate la cui scadenza è fissata dal Comune in data antecedente quella del 1° dicembre, ai sensi dell’art. 13, comma 15 ter, del Dl 201/2011, deve essere effettuato sulla base delle tariffe applicate l'anno precedente, quello delle rate la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre, deve essere effettuato sulla base delle tariffe dell’anno corrente, a saldo del tributo dovuto per l'intero annualità, con eventuale conguaglio.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’informativa di pagamento relativa alla TARI è notificato, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento (impropriamente chiamato “sollecito di pagamento”) per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso che indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà contestualmente, oltre agli interessi di mora, la sanzione per omesso pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In attesa di predisporre appositi moduli, è sufficiente inviare, ai recapiti di seguito indicati, una semplice nota email avendo cura, per l'istanza di rimborso, di indicare l'IBAN di riferimento per l'accredito:
- risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it
- risorse.finanziarie@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
- protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it
In alternativa, è sempre possibile trasmettere, a mezzo posta ordinaria, una lettera al seguente recapito:
Comune di Cesano Maderno - Risorse Tributarie - Piazza Arese n. 12 - 20811 Cesano Maderno
3.1.R Documenti di riscossione online
Effettuando una dichiarazione online, l'indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione verrà inserito nell'anagrafica TARI e sarà utilizzato quale modalità esclusiva per l'invio del documento di riscossione annuale e di tutte le comunicazioni in materia.
In ogni caso, è sempre possibile richiedere l'inserimento in anagrafica del proprio indirizzo e-mail, inviando una semplice comunicazione a: risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it
Per i/le contribuenti, persone giuridiche e/o ditte individuali, titolari di utenze non domestiche, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), è un obbligo di legge (sono previste sanzioni in caso di violazione). L'ufficio tributi ha provveduto all'automatico recupero delle PEC per il recapito del documento di riscossione annuale, utilizzando l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. A tutte le utenze non domestiche, per le quali non è stato trovto l'indirizzo PEC, il documento di riscossione viene inviato con posta ordinaria.
Tali contribuenti sono invitati a comunicare il proprio indirizzo PEC all'ufficio tributi.
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
1. Il funzionario responsabile dalla TARI può concedere il pagamento dilazionato, previa richiesta motivata dell’interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate.
2. Qualora le somme complessivamente indicate nelle informative di pagamento/solleciti, negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a €100,00, il contribuente/utente, che dichiari la condizione di disagio economico e che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste e rispetto ad altri obbligazioni o tributi comunali, può richiedere una rateazione – come da tabella sotto riportata - impregiudicato il versamento degli interessi di cui al precedente articolo 10 incrementato di 0,5 punti percentuali.
3. Il riconoscimento del beneficio, è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica:
1) per le persone fisiche e per le imprese individuali in contabilità semplificata (imprenditore in regime contabile semplificato o in regime di imposta sostitutiva escluse le società di persone):
-certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti (CAAF, INPS, ecc.); la metodologia adottata per l’individuazione del criterio di accesso alla rateazione e del numero massimo di rate concedibili si basa sulla considerazione di due parametri: l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e l’entità del debito di cui è stata chiesta la dilazione. Il parametro per accedere all’istituto della rateazione, è fissato nel valore ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del Dpcm n.159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che non deve essere superiore a € 15.000, a partire dal 1° gennaio 2023, come stabilito dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, per accedere ai c.d. bonus sociali “gas ed elettricità”. Tale valore ISEE potrà essere adeguato negli anni successivi. Il numero massimo di rate è stabilito dalla seguente tabella in funzione dell’entità del debito e del valore ISEE:
Somma da esigere |
Rate mensili ISEE fino a € 7.500,00 |
Rate mensili ISEE oltre € 7.500,00 |
Fino a 99,00 |
Non rateizzabile |
Non rateizzabile |
100,00- 500,00 |
3 |
2 |
501,00- 3.000,00 |
6 |
5 |
3.001,00- 4.000,00 |
9 |
8 |
4.001,00- 6.000,00 |
12 |
11 |
Oltre 6001,00
|
36 |
35 |
Nel caso in cui il contribuente non rispetti i suddetti parametri può comunque ottenere la rateizzazione qualora dimostri gli eventi straordinari che hanno inciso significativamente sulla sua situazione patrimoniale, tali da poter essere considerato ugualmente in temporanea obiettiva difficoltà. Tali condizioni possono essere ritenute esistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
I. morosità non colpevole:
a) disoccupazione per licenziamento o per altre cause indipendenti dalla volontà personale;
b) riduzione forzata dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
d) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per cause di forza maggiore documentabili;
e) presenza in famiglia di un congiunto o di un parente affetto da malattia grave che richiede ingenti spese mediche;
f) decesso o grave infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo (superiore al 50%).
II. Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l’attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili causati da forza maggiore. In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione patrimoniale e reddituale espressa dall’ISEE dovrà essere idoneamente documentata.
2) per le imprese in contabilità ordinaria: attestazione, sottoscritta da un professionista abilitato, dell’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) e, se tale valore è inferiore a 1, indicazione dell’indice Alfa. L’indice Alfa è necessario per stabilire il numero massimo di rate concedibili: fino a 2 - massimo 9 rate mensili, da 2,1 a 4 - massimo 18 rate mensili, da 4,1 a 6 - massimo 36 rate mensili). Con riferimento agli imprenditori in regime ordinario ed alle persone giuridiche, si potrà beneficiare della rateizzazione esclusivamente a patto di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o sulla ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
4. La somma dovuta è ripartita in rate su richiesta del contribuente (nei limiti sopraesposti con un minimo di € 50,00) d’importo, di norma, uguale tra loro.
5. Limitatamente agli importi liquidati nelle informative di pagamento (c.d. “ruoli ordinario/suppletivo), fermo restando l’obbligo di cui al precedente comma 2 ovvero che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste e rispetto ad altri obbligazioni o tributi comunali, l’ulteriore rateizzazione rispetto a quella già disposta (di norma due rate a distanza di sei mesi l’una dall’altra) potrà essere concessa, in ottemperanza agli obblighi imposti da Arera nell’articolo 27, allegato A della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, ai contribuenti:
a) la cui obbligazione tributaria superi del 30% il valore medio indicato nelle suddette informative di pagamento emesse negli ultimi due (2) anni;
b) che dichiarino, mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere già beneficiari del c.d. bonus sociale previsto per contenere i danni derivanti dal disagio economico nei settori elettrico e/o gas e/o idrico. In sede di verifica, qualora la dichiarazione risultasse mendace, oltre alla comunicazione di notizia di reato alle autorità competenti, il contribuente sarà considerato moroso alla scadenza di pagamento originariamente fissata.
6. L’istanza di ulteriore rateizzazione della riscossione ordinaria e/o suppletiva da parte del contribuente che ne ha diritto, deve essere presentata tassativamente entro la scadenza del termine riportato nell’informativa di pagamento.
7. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine stabilito originariamente per il pagamento della rata di cui si chiede una nuova dilazione.
8. La conclusione dell’istruttoria dovrà essere motivata e comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Al provvedimento di accoglimento sarà allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza. Le spese relative all'invio del provvedimento di rateazione, se dovute. saranno addebitate nella prima rata.
9. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di due rate successive anche non consecutive e deve provvedere all’adempimento dell’obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme da riscuotere.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
- Iscrizione/variazione posizione TARI
- cessazione posizione TARI
- scaricare il file PDF TARI - Iscrizione, variazione, cessazione
- compilare e salvare il file PDF (non è necessaria la firma del documento)
- aprire la scheda Modulistica e cliccare su Invia istanza
- compilare i dati della scheda Richiedente (se si è già presentata un'istanza con questa piattaforma, è possibile inserire il proprio codice fiscale e cliccare sull'icona della lente per autocompletare i campi)
-
aprire la scheda Documenti e allegare (sono ammessi files in formato pdf e jpg della dimensione massima di 1 MB ciascuno):
- il modulo TARI - Iscrizione, variazione, cessazione precedentemente compilato; nel caso la denuncia sia relativa a più di due immobili e, quindi, si siano compilati più moduli, aggiungere le altre copie con la funzione Aggiungi allegati.
- eventuali altri allegati necessari (copia del certificato notarile, copia verbale riconsegna immobile, chiusura utenze, ecc.)
- cliccando su Salva, sarà possibile continuare con l'inserimento dei dati subito o in un secondo momento, accedendo nell’area Gestione pratiche
- selezionando invece il pulsante Conferma e invia istanza, non sarà più possibile modificare i dati e verrà assegnato un codice univoco all'istanza
- per concludere l’invio è necessario cliccare su Consegna istanza