Per le sanzioni e gli interessi applicati si riporta l'articolo del Regolamento TARI in vigore:
ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione
alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 471/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione
agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli
immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al
200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. (art. 1, c.696, L.147/2013).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del
tributo non versato, con un minimo di € 50,00. (art. 1, c.697, L.147/2013).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o all’istanza di cui all’art. 32
entro il termine indicato nell’atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua
notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; (art. 1, c.698,
L.147/2013);
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per
la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme
di legge. In caso di presentazione nei termini di cui al periodo precedente dell’istanza per il
pagamento rateizzato ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento, devono essere corrisposte
insieme alla prima rata l’importo delle sanzioni ridotte e degli interessi indicati nell’avviso di
accertamento.
6. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del
saggio legale previsto per ogni anno maggiorato di un punto percentuale.
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento.