E' riconosciuta (art. 30, comma 4 e seguenti, del vigente Regolamento TARI) la possibilità di rateizzare sino ad un massimo di 8 rate mensili costanti con applicazione degli
interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di pagamento della TARI ordinaria.
REQUISITI SOGGETTIVI - OGGETTIVI
a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) qualora l’importo dovuto a titolo di TARI, ad invarianza del presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio di quanto dovuto negli ultimi due (2) anni.
c) contribuenti che versino in situazione di comprovata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. A tal fine:
1. Le utenze domestiche, a prova della condizione di difficoltà economica, dovranno allegare alla richiesta di rateazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, nella quale l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 40.000,00;
2. Le utenze non domestiche, a prova della condizione di difficoltà economica, dovranno allegare alla richiesta di rateazione copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della data di richiesta, e copia di quello in corso, dai quali si rilevi la perdita di esercizio.
CRITERI
a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 25,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;
b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1000,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 250,00;
TERMINI
La richiesta di rateazione, completa della documentazione in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell’avviso di pagamento cui si riferisce.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento della prima rata deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista nell’avviso di pagamento.
MANCATO VERSAMENTO - EFFETTI
In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’importo non può più essere rateizzato;
c) al contribuente non può più essere concessa altra rateazione del tributo ordinario per l’anno di cui trattasi;
d) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.