3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
Le segnalazioni relative a disservizi della raccolta dei rifiuti devono essere segnalate al Gestore S.E.A.B. spa
- via mail: info@seabiella.it
- telefonicamente al nr 015 83 52 911
- via mail a tributi@comune.cerrione.bi.it
- direttamente presso l'Ufficio tributi secondo i seguenti orari Lunedì 10 - 13 e 15 - 17, Martedì e Giovedì 10 - 13
3.1.D Calendario e orari raccolta
Annualmente è distributo a tutte le utenze un calendario promemoria dei passaggi.
Lunedì: indifferenziato
Martedì: organico
Mercoledi: passaggio quindicinale alternato su chiamata verde e sfalci / ingombranti
Giovedì: passaggio quindicinale alternato carta / plastica
Sabato: organico
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
L COMUNE, NEGLI AMBITI DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, ACCORDA ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO, L'ESONERO TOTALE O PARZIALE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA.
PER OTTENERE I SUDDETTI INTERVENTI DEL COMUNE, I SOGGETTI DEVONO PRODURRE PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO SOCIALE, CONSORZIO IRIS (800 184 723)
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso/ parziale versamento degli avvisi emessi dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito atto di sollecito per il recupero dell’importo non versato, a mezzo raccomandata, messo notificatore o PEC, con evidenza dell'importo delle sanzioni e degli interessi calcolati decorsi i successivi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento.
Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con la riscossione coattiva, applicando la sanzione prevista dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Nei casi in cui il cittadino dovesse ravvisare errori negli importi richiesti in pagamento, può rivolgersi direttamente presso l'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico, producendo qualsiasi atto o documento a comprova dell'errore rilevato.
Qualora fosse impossibilitato a raggiungere fisicamente gli uffici comunali, potrà inviare l'istanza e la documentazione all'indirizzo mail tributi@comune.cerrione.bi.it
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) oltre € 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la
detenzione dell’immobile.
6. Ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del
tributo.
7. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o
area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente
Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
8. Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione assume valore di attivazione del servizio, ai
sensi dell’art. 6 TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, ed ha effetto anche per gli
anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti
invariati.
9. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere
denunciate entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica. Ogni variazione del
numero di occupanti, ove non rilevabile d’ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso
la propria anagrafe, deve essere denunciata entro 90 giorni, mediante apposita denuncia di
variazione.