UTILIZZARE MODULISTICA SPORTELLO DEL CITTADINO - OPPURE CONUNICAZIONI INDICAZIONI CON TIPO DI RECLAMO:RACCOLTA PORTATA PORTA SMALTIMENTO - LUOGO - NOME COGNOME E RECAPITO
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a. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento de! tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione de! 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 de! D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non e ammessa la
definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, de! D.Lgs 472/97.
b. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% de! tributo non versato, con un minima di€ 50,00.
c. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% de! tributo non versato, con un minima di € 50,00;
d. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 let. a), entro ii termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a€ 500,00.
e. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza de! contribuente, con pagamento de! tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
f. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità de! tributo.