Ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento Tari:
1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, in sede di approvazione della tariffa del tributo, purché sussistono le relative disponibilità di bilancio, possono essere stabilite le seguenti agevolazioni:
a) esenzione totale per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
b) riduzione del 25% per i nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992 e che dichiarino un reddito complessivo ISEE non superiore ad €
12.000 (dodicimila)
c) riduzione del 30% per i nuclei familiari titolari esclusivamente di reddito derivante da una sola pensione pari all'importo dell'assegno sociale INPS.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto.
4. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste. Le stesse agevolazioni devono essere richieste, con allegata documentazione giustificativa, dal contribuente, o dal legale rappresentante in caso di associazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno e decorrono dallo stesso anno della richiesta.