Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera Consiliare n. 53 del 19/12/2024:
ARTICOLO 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI
1. Per i debiti di natura tributaria o
patrimoniale derivanti da avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del
presente regolamento o ingiunzioni di pagamento, fatta salva l’applicazione
delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per
i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura
tributaria, su specifica domanda presentata dal
contribuente ai sensi del successivo comma 2, possono essere concesse dilazioni
e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal
presente articolo.
2. La domanda di posticipo
del termine di pagamento o la
domanda di rateizzazione devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di
notifica dell’avviso di accertamento esecutivo e comunque prima dell’avvio
della procedura esecutiva, e dovrà contenere:
a) l’indicazione espressa della richiesta di
rateizzazione o di posticipo del termine di pagamento;
b) l’esatta indicazione degli estremi del
provvedimento da cui scaturisce il debito;
c) la dettagliata motivazione per la quale si
chiede la rateizzazione o la dilazione del debito;
d) idonei documenti che comprovino lo stato di
difficoltà economica temporanea anche attraverso la
dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative e reddituali, nonché delle proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo
familiare.
3. Il debitore versa in stato di temporanea
difficoltà economica quando non è in grado di effettuare il versamento
richiesto per l’importo totale in una unica soluzione ma è capace di sopportare
il versamento se ripartito in un congruo numero di rate rispetto alla sua
condizione economica.
4. La rateizzazione del debito sarà concessa in
un numero di rate determinato dall’entità della somma da rateizzare richiesta
dal contribuente, in base alla seguente suddivisione:
a) da 100,01 € a 500,00 € fino ad un massimo di 3
rate mensili;
b) da 500,01 € a 1.000,00 € da un minimo di 4
fino a 6 rate mensili;
c) da 1.000,01 € a 2.000,00 € da un minimo di 7
fino a 12 rate mensili;
d) da 2.000,01 € a 4.000,00 € da un minimo di 13
fino a 18 rate mensili;
e) da 4.000,01 € a 6.000,00 € da un minimo di 19
fino a 24 rate mensili;
f) oltre 6.000,00 € da un minimo di 24 fino a 36
rate mensili.
5. Non è ammessa nessuna rateizzazione per
importi pari o inferiori a € 100,00.
6. Il posticipo del pagamento può essere concesso
per il tempo massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria del debito ed è
soggetto al pagamento degli interessi legali per il periodo richiesto.
7. La rateizzazione è concessa a condizione che
non esistano morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni già concesse
in precedenza al medesimo soggetto.
8. È ammessa la rateizzazione contemporanea del
pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata: in tal
caso, il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla
somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la
rateizzazione contemporanea.
9. In
caso di rateizzazione l’importo della prima rata deve essere versato entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione,
a pena di decadenza. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese
successivo al pagamento della prima rata.
10. Con
riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve
essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata
non sono applicati interessi moratori.
11. Nel caso in cui gli atti siano relativi a
debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna
tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
12. È in ogni caso esclusa la possibilità di
concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento
di singole rate o di importi già dilazionati, salvo in caso di comprovato
peggioramento della situazione economica o in presenza di eventi temporanei,
non imputabili al debitore, che impediscano il ricorso alle sue liquidità. Si
ha un peggioramento della situazione economica del debitore quando
sopraggiungono eventi che incidono sulla condizione patrimoniale e reddituale
dello stesso in modo tale da giustificare la rimodulazione del piano rateale
concesso in precedenza. La proroga della rateizzazione può essere concessa, se
non sia intervenuta decadenza, per una sola volta, per un ulteriore periodo di
30 giorni e comunque fino ad un massimo di 36 rate mensili.
13. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo
risulti superiore a € 15.000,00, il debitore deve
presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o
bancaria che copra l’importo totale delle somme dovute
comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un
anno dopo la scadenza dell’ultima rata, valida per il periodo di ammortamento.
Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, il debitore deve attestarne
l’impossibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, e la
concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al
20% dell’intero importo dovuto.
14. La rateizzazione avviene secondo un piano di
ammortamento a rate costanti mensili. In caso di mancato pagamento
di due rate, anche non consecutive, alle previste scadenze,
se non interviene il pagamento entro 30 giorni dall’invio di uno specifico
sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, con maggiorazione
delle spese di riscossione.
15. Nel corso dell’istruttoria, il Funzionario
verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può
procedere a chiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa, da
presentarsi perentoriamente entro il termine che sarà indicato nell’atto di
richiesta, che non potrà essere comunque inferiore a venti giorni.
16. La mancata esibizione da parte del
contribuente della documentazione integrativa richiesta entro il termine
fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.
17. Successivamente all’istruttoria della pratica,
è competenza del Funzionario Responsabile dell’entrata adottare il
provvedimento di concessione, ovvero il diniego sulla base dell’istruttoria
compiuta, da notificarsi all'interessato.
18. Nessuna dilazione o rateazione può essere
concessa senza l’applicazione degli interessi dovuti nella misura di cui all’art. 20 comma
4 del presente Regolamento.
19. La dilazione e la rateizzazione concesse dovranno
rispettare le regole stabilite dalla legge, relativamente alla decadenza della
riscossione, onde evitare di compromettere la legittimità della pretesa
creditoria.