A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), che ha sostituito integralmente il precedente regime di prelievo sui rifiuti e viene definita e riscossa dal Comune in cui ha sede l'immobile.
La TARI è dovuta da chiunque possegga o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Pertanto, l'allacciamento anche ad uno solo servizio pubblico (gas, acqua o energia elettrica) o la presenza di arredo implica l'assoggettabilità al tributo.
La TARI viene applicata su due grandi categorie di utenze: le UTENZE DOMESTICHE (privati cittadini) e le UTENZE NON DOMESTICHE (locali per uffici o attività commerciali e d'impresa) e si compone di:
- PARTE FISSA determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio di igiene ambientale (investimenti, ammortamenti, personale) e legata alla superficie degli immobili;
- PARTE VARIABILE rapportata alla quantità di rifiuti raccolti, al servizio fornito, all'entità dei costi di gestione e legata alla reale produzione di rifiuti.
UTENZE DOMESTICHE
Per le utenze domestiche l'importo della TARI è calcolato in base a due fattori:
- PARTE FISSA: proporzionale ai metri quadrati dell'abitazione
- PARTE VARIABILE: proporzionale al numero di persone che vivono nell'abitazione. Per le utenze residenti il dato viene fornito dall'anagrafe comunale e periodicamente controllato ed aggiornato, mentre per le utenze non residenti, per le seconde case e per le utenze domestiche di persone giuridiche viene stabilito un numero di occupanti medio di due componenti.
UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze non domestiche l'importo della TARI è calcolato in base a due fattori:
- METRI QUADRATI del locale destinato all'attività;
- CAPACITA' DI PRODUZIONE di rifiuti tipica di ciascuna attività si utilizzano per il calcolo appositi coefficienti di produzione, stabiliti dalla norma (secondo la logica che "un negozio di frutta e verdura produce più rifiuti di una cartolibreria").
Sono previste le seguenti riduzioni:
RIDUZIONI
PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Alle utenze
domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto e che risultino iscritte
all’Albo dei Compostatori, si applica una riduzione del 10,00% da applicarsi
alla sola parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla
presentazione di apposita istanza attestante la decorrenza di attivazione del
compostaggio domestico corredata dalla documentazione inerente l’acquisizione
dell’apposito contenitore oppure da apposita autodichiarazione attestante l’utilizzo
di modalità alternative di compostaggio domestico (esempio: fossa, cumulo,
concimaia). La predetta istanza/autodichiarazione sarà valida anche per gli
anni successivi purché non siano mutate le condizioni con obbligo, per il
soggetto passivo, di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio domestico. Con la presentazione della sopra
citata istanza il medesimo autorizza, altresì, il Comune a provvedere a
verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio. Vengono ritenute valide ai fini TARI le istanze per tale finalità
già acquisite agli atti per la tassazione con la precedente forma di prelievo
tributario in materia di rifiuti.
2. La riduzione di
cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne venga meno la condizione
di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze
domestiche non stabilmente attive la tariffa variabile è ridotta del 25% a
condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti,
o scritta all’A.I.R.E. del Comune che abbiano dimora per più di sei mesi
all’anno all’estero o in altro Comune italiano e che vengano utilizzate nel
corso dell’anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella
dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in
locazione, comodato o in uso gratuito.
RIDUZIONI
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tassa si
applica in misura ridotta del 30%, nella sola parte variabile, ai locali
diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno
solare anche non continuativi.
2. La predetta
riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da
licenza o atto assentivo
rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di
cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza della condizione
di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza,
dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di
cui al presente articolo cessa di operare alla data di cui ne venga meno la condizione
di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Alle attività
agrituristiche così come definite dalla L.R. 23 febbraio 2015, n. 2, è
riconosciuta una riduzione parial 10% da applicarsi alla sola parte variabile
della tariffa.