3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
La società G.ECO Srl Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) si rende disponibile per il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti presso l’abitazione dell’utente.
Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) Via Lama, 1 - 24023 - Clusone (BG)
Tel: 034627788 e-mail: tecnico.uot2@gecoservizi.eu
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA RIPRESO
E’ FATTO DIVIETO DI ABBANDONO DEL RIFIUTO ALL’ESTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
USO
USO
USO
UFFICI,AGENZIE
NEGOZI
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Istruzioni per il pagamento TARI da parte di cittadini residenti all’estero
Come previsto nella risoluzione ministeriale 10/DF del 02/12/2013 anche il versamento della TARI da parte dei cittadini residenti all’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 precompilato (recapitato a domicilio in allegato agli avvisi TARI), deve essere effettuato con la seguente modalità:
Tassa sui rifiuti cod. 3944 – Versamento tramite bonifico internazionale con i seguenti dati:
Beneficiario: Comune di Castione della Presolana - Codice IBAN : IT 88 B 03069 52910 100000046005 – codice BIC SWIFT BCITITMMXXX
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARI “ con l’indicazione del comune di ubicazione degli immobili (Castione della Presolana – cod. C324 ) ed il codice tributo 3944;
- l’annualità cui si riferisce il versamento d’imposta;
Attenzione: copia delle ricevute di bonifico vanno obbligatoriamente inviate al Comune alla mail: tributi@comune.castione.bg.it
3.1.O Scadenze per il pagamento
Modalità di pagamento:
Utilizzare i modelli F24 allegati all'avviso di pagamento presso qualsiasi istituto di credito, ufficio postale o tramite internet banking
NOVITA!!!
Mediante carta di credito inquadrando il QrCode presente sui modelli F24
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso versamento della TARI si applica la normativa prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
Si rendono qui disponibili i moduli predisposti da questo Ente per l'attivazione/cessazione/variazione TARI delle Utenze Domestiche e Non Domestiche
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
GECO S.r.l.
Sede legale: Via Roggia Vignola, 9, 24047 Treviglio (BG)
Tel 0363 43783 – 46660
Numero Verde 800 098450
E-mail info@gecoservizi.eu
Numero Verde - Segnalazioni di pericolo 800 098450
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Sospensione e dilazione del versamento
1. Con delibera del Comune, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere
sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità
naturali o da situazioni di emergenza straordinaria.
2. Il Comune può autonomamente stabilire termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti
dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà
derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale, su richiesta del
debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del
pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate,
fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il
seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
d) da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici mensili;
e) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
f) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
g) oltre 10.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le
condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in
essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni
lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
(oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della
dichiarazione).
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale, nella
misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della
rateizzazione.
6. L’importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese
successivo al pagamento della prima rata.
7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta
entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente
sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure
esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
9. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo
di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il
pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non
può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica
soluzione.
10. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma
restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni,
bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere
prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili
ulteriori rispetto al piano originario.
12. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema
previsto dal comma 3, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il
Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata
massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
13. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della
correttezza del contribuente in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di
rientro già concessi. (*)
14. Sulla base degli esiti della verifica di cui al comma precedente la concessione di un’ulteriore
rateazione richiesta da contribuenti che risultano morosi relativamente a precedenti rateazioni o
dilazioni, o decaduti da precedenti piani rateali, sarà subordinata alla prestazione di idonea garanzia,
mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l’importo totale, comprensivo di oneri
e spese e degli interessi nella misura del tasso legale in vigore.” (*)