RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti
carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il
pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli
interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a
quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura
ridotta.
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TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE
LEGALE
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Dal
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Al
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Saggio
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Norma
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01/01/2016
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31/12/2016
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0,20%
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Dm Economia 11/12/2015
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01/01/2017
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31/12/2017
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0,10%
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Dm Economia 7/12/2016
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01/01/2018
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31/12/2018
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0,30%
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Dm Economia 13/12/2017
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01/01/2019
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31/12/2019
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0,80%
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Dm Economia 12/12/2018
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01/01/2020
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31/12/2020
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0,05%
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Dm Economia 12/12/2019
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01/01/2021
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31/12/2021
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0,01%
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Dm Economia 11/12/2020
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01/01/2022
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1,25%
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Dm Economia 13/12/2021
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Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione
ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data
della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione
ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o
dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori
commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la
presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato
commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione
ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1
anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni
dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni
dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di
quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione,
se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono
l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
Il
pagamento della sanzione
ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno.
Il contribuente che abbia quindi omesso
il pagamento della tassa comunale entro i termini
previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento
operoso, sempre che la
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte
del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento
TARI, il comune di Castiglion Fibocchi invia un sollecito di pagamento, seguito
dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene
pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente
pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero
della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali riportati nella tabella di cui sopra.