LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO DEVONO ESSERE REDATTE SUL MODULO ALLEGATO.
Il modulo è liberamente accessibile e scaricabile; è, inoltre, disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune di Castiglione Messer Raimondo (aperto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30).
Il modulo, debitamente compilato, datato e firmato, deve essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castiglione.te.it o, alternativamente, consegnato a mano presso gli Uffici comunali negli orari sopra indicati.
Le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di ATTIVAZIONE del servizio sono disciplinate all'art. 26 del Regolamento TARI comunale, che di seguito si riporta:
"ART. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso il protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212."
Le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di VARIAZIONE e CESSAZIONE del servizio sono disciplinati all'art. 27 del Regolamento TARI comunale, che di seguito si riporta:
"ART. 27 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 26, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
1. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli fisici e/o scaricabile dalla home page del sito internet del Comune.
2. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b. i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d. i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e. l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio."