3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI potete rivolgervi all’Ufficio Ambiente
tel. 059/758837 email: s.lupo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Per informazioni in merito alla TARIFFAZIONE TARI potete rivolgervi all'Ufficio Tributi
tel. 059/758846 - 758807 Numero Verde 800-610977 emai: tributi@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica reclami
UFFICIO HERA: Via Borgo di Sopra, 40 - Riceve nelle giornate di lunedi e mercoledì dalla ore 8.30 alle ore 12.30
Telefono: 800 185 075
pec: herambiente@pec.gruppohera.it
Potete segnalare ogni eventuale disservizio o difformità all'UFFICIO AMBIENTE al fine di poter attivare per tempo i necessari controlli.
(tel: 059. 758837 - e.mail: s.lupo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it)
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
ISOLA ECOLOGICA CASTELVETRO
Orario Annuale - Dal 1/1/2019 al 31/12/2020
Martedì 14:30 - 18:30
Venerdì 08:00 - 12:00
Sabato 08:30 - 12:30 14:30 - 18:30
Domenica 09:00 - 12:00
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

1 OCCUPANTE - 60 METRI

2 OCCUPANTI - 80 METRI

4 OCCUPANTI - 120 METRI

4 OCCUPANTI - 70 METRI

4 OCCUPANTI - 170 METRI

100 METRI - Attività artigianali (falegname, elettricista, idraulico)

100 METRI - Bar

100 METRI - RISTORANTE

100 METRI - ATTIVITA' INDUSTRIALE

100 METRI - NEGOZIO
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Per le utenze domestiche, l'art. 13 comma 1, del regolamento TARI prevede:
a) 60 % per utenza fuorizona – La riduzione è concessa a favore delle abitazioni o degli altri locali che si trovano in zone del territorio comunale situate fuori dall’area di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l’obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da esso prodotti nei contenitori più vicini, se la distanza, tra pubblica via e punto di raccolta o contenitore, è superiore a 350 metri;
b) 70% per servizio effettuato in violazioni delle prescrizioni - La riduzione è concessa nei casi previsti dall’art. 59, comma 4, del D.Lgs. 507/93 alle seguenti condizioni: che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato ai competenti uffici comunali; che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall’agenzia che lo gestisce; che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza dalle raccolta vengano riconosciute dalla predetta azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da esigenze temporanee di espletamento del servizio;
c) 70% per interruzione temporanea del servizio – la riduzione è concessa in caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 59, comma 6 del citato Decreto.
Per le utenze domestiche, l'art. 13 comma 2, del regolamento TARI prevede:
a) 20% per compostaggio – L’agevolazione è concessa a favore dei contribuenti che praticano in modo continuativo il cd compostaggio ovvero di provvedere in modo continuativo alla raccolta differenziata, al pretrattamento selettivo e qualitativo, all’auto-smaltimento ed all’autoriciclaggio delle materie, delle sostanze e degli scarti organici, facendo uso delle idonee attrezzature o apparecchiature (compostiere). L’agevolazione è concessa e decorre solo ed esclusivamente previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione comprovante il possesso della compostiera e la pratica del compostaggio;
b) 30% - per uso stagionale - L’agevolazione trova applicazione a favore di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e delle aree che o altro uso limitato e discontinuo. La presente riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall’inizio dell’anno qualora l’abitazione sia data in locazione nel corso dell’anno medesimo. L’agevolazione si applica anche a favore del contribuente che risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi, in località fuori dal territorio nazionale (AIRE). Per la presente riduzione è richiesta la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all’estero (AIRE);
c) 30% per stato d’indigenza – L’agevolazione trova applicazione per i locali ad uso abitazione e relative pertinenze occupati direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di indigenza. La riduzione è concessa al contestuale sussistere di tutte le seguenti condizioni: a) avere un valore ISEE famigliare (indicatore della situazione economica equivalente ISEE) inferiore a € 8.265,00; b) che l’unità immobiliare detenuta e/o occupata a titolo di abitazione principale, per la quale si richiede l’agevolazione non rientri nelle categorie catastali “A/1” , “A/8”, “A/9”, “A/10” e “A/11” ; c) che all’interno dell’unità immobiliare, oltre ad essere comprovato dallo stato di famiglia, abbia dimora di fatto esclusivamente il nucleo richiedente l’agevolazione; d) che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di diritti reali, a qualsiasi titolo, su altri immobili ad esclusione, eventualmente, dell’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione in discorso, e delle relative pertinenze e) che il nucleo famigliare risulti avere regolarmente effettuato i pagamenti TARI per gli anni pregressi. Per i nuclei familiari composti da una sola persona la presente riduzione è comprensiva anche di quella sopra prevista per unico occupante.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
La sanzione amministrativa è pari al 30% del tributo dovuto e non versato in applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Ai sensi dell'art. 20 bis. del vigente regolamento Tari è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, ed in particolare in possesso di un Isee non superiore ad € 8.265,00;
c. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la prima scadenza del termine di pagamento riportato
nel documento di riscossione. Il piano di rateizzazione mensile non può superare il 30 giugno dell’anno successivo.