Dilazione del pagamento del tributo ordinario
È ammessa la possibilità di rateizzazione:
a) agli utenti che dichiarino
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico
previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino
in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti
dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato
superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi
negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata non
può essere inferiore ad una soglia minima pari a €100,0.
La richiesta di ulteriore
rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di
riscossione.
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
esecutivo
Il Funzionario responsabile del tributo, su
richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo secondo le
condizioni e le modalità stabilite dell’apposito Regolamento Generale delle
Entrate Comunali.
La
richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
La rateazione comporta l'applicazione dell’interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione e l’importo non può più essere rateizzato.