3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/32175.html
Cliccare in alto a destra su CONTATTI
3.1.C Modulistica reclami
Tel: 059-534852 - e.mail: ambiente@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
oppure accedendo a www.comuni-chiamo.com/@castelnuovorangone da Pc o smartphone.
In alternativa è possibile segnalare disservizi direttamente al gestore: https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_clienti/suggerimenti_reclami/
3.1.D Calendario e orari raccolta
1. I calendari relativi ai servizi di raccolta “stradale” sono disponibili sempre tramite “il Rifiutologo”, disponibile sia in versione web sia tramite App "ilRifiutologo" e scaricabile gratuitamente dagli store: per sapere giorni e orari della raccolta porta a porta basta inserire la via di residenza e cliccare su "calendario". Si riceverà anche una notifica push con gli orari in cui esporre i sacchetti.
Ulteriori informazioni sono reperibili
all’indirizzo internet:
https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/casa_rifiutologo/32175.html;
2. L'isola ecologica di Castelnuovo Rangone si trova in Via Case Bruciate ed è accessibile nei seguenti giorni ed orari:
martedì e giovedì 8.00 - 12.00 e 13.30 - 17.30
sabato 8.30 - 12.00 e 13.30 - 17.30
L'isola ecologica di Montale si trova in via Sciascia 1/a ed è aperta:
mercoledì 8.30 - 12.30
venerdì 13.30 - 17.30
sabato 8.30 - 12.00 e 13.30 - 17.30
domenica 9.00 - 13.00
N.B.: ELETTRODOMESTICI E METALLI SI POSSONO PORTARE SOLO ALLA STAZIONE ECOLOGICA DI MONTALE; LE POTATURE INVECE SI POSSONO PORTARE SOLO ALLA STAZIONE ECOLOGICA DI CASTELNUOVO RANGONE (VIA CASE BRUCIATE)
Ulteriori informazioni sui Centri di
Raccolta del territorio comunale sono reperibili all’indirizzo internet:
https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/casa_stazioni_ecologiche/32175.html;
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Per istruzioni relative al corretto conferimento dei rifiuti utilizzare “il Rifiutologo”, disponibile sia in versione web sia tramite App "ilRifiutologo", scaricabile gratuitamente dagli store e con alcune funzioni aggiuntive rispetto alla versione web. E’ ad esempio possibile:
· inviare una segnalazione da smartphone scattando una foto per comunicare direttamente ad Hera un problema sui servizi ambientali;
· effettuare la lettura del codice a barre di molti dei prodotti in commercio per avere informazioni precise sul corretto smaltimento di tutte le componenti;
· inserire città, via e numero civico di residenza per avere informazioni precise su come conferire i rifiuti.
Per ulteriori informazioni visitare la pagina:
3.1.G Carta della qualità del servizio
La Carta della qualità del Servizio è reperibile all’indirizzo internet:
https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_ambiente_carta_servizi/32175.html;
3.1.H Percentuale di differenziata
Percentuale di raccolta differenziata anno 2021: 71,6%
Rifiuti Urbani prodotti anno 2021: 10.445,87 tonnellate.
Rifiuti Urbani differenziati anno 2021: 7.573,20 tonnellate.
Percentuale di raccolta differenziata anno 2020: 69,7%
Rifiuti Urbani prodotti anno 2020: 9.711,94 tonnellate.
Rifiuti Urbani differenziati anno 2020: 6.769,91 tonnellate.
Percentuale di raccolta differenziata anno 2019: 73,4%
Rifiuti Urbani prodotti anno 2019: 11.369,70 tonnellate.
Rifiuti Urbani differenziati anno 2019: 8.346,04 tonnellate.
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Le informazioni relative alle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono reperibili all’indirizzo internet:
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

UTENZA DOMESTICA CON 1 OCCUPANTE

UTENZA DOMESTICA A DISPOSIZIONE

UTENZA NON DOMESTICA - MAGAZZINO

UTENZA NON DOMESTICA - BAR

ATTIVITA NON DOMESTICA - ATTIVITA' INDUSTRIALE

ATTIVITA' NON DOMESTICA - ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 38 del 27/04/2022 sono state approvate le seguenti agevolazioni per le UTENZE DOMESTICHE:
- esenzione dal pagamento della tassa per i nuclei familiari economicamente svantaggiati e per i profughi ucraini definiti dall'art. 3 del D.lg. n. 16/2022, ospitati al di fuori dei Centri per L'Accoglienza Straordinaria (CAS), individuati dalla "Struttura Welfare Locale - Sportello sociale di Castelnuovo Rangone" sulla base della elencazione nominativa fornita dal Servizio Sociale Professionale (SSP) dell'Unione Terre di Castelli;
- riduzione del 60% della TARI annua (quota fissa + quota variabile) dovuta dai nuclei familiari in possesso di un valore ISEE o ISEE corrente fino a € 10.000,00, esclusi quelli che godono dell'esenzione concessa dal Welfare;
- riduzione del 60% della TARI annua (quota fissa + quota variabile) dovuta dai nuclei familiari in possesso di un valore ISEE o ISEE corrente compreso tra € 10.000,01 e 15.000,00 in caso di presenza di un disabile nel nucleo familiare;
- riduzione del 40% della TARI annua (quota fissa + quota variabile) dovuta dai nuclei familiari in possesso di un valore ISEE o ISEE corrente tra € 10.000,01 e 15.000,00;
- riduzione del 40% della TARI annua (quota fissa + quota variabile) dovuta dai nuclei familiari in possesso di un valore ISEE o ISEE corrente tra € 15.000,01 e 20.000,00 in caso di presenza di un disabile nel nucleo familiare;
a condizione che presentino apposita richiesta allegando ISEE o ISEE CORRENTE in corso di validità, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 15/11/2022.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Il modello F24 è allegato al documento TARI 2021 oppure è possibile stamparlo dal portale accessibile con le credenziali SPID.
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico che consente al contribuente che non ha assolto correttamente ad un adempimento tributario di correggere in autonomia l’errore commesso, versando:
-
l'eventuale tributo non corrisposto entro la scadenza di pagamento prevista;
-
una sanzione notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l’errore commesso;
-
gli interessi moratori calcolati sull’eventuale tributo tardivamente versato.
Le regole del ravvedimento operoso sono previste all’art. 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,nella parte applicabile ai tributi locali. Per il ravvedimento del tardivo versamento entro il termine di 90 giorni dalla scadenza di pagamento originariamente prevista (quindi nei casi di ravvedimento sprint, breve o medio), il predetto articolo deve essere combinato con quanto previsto all’art. 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il ravvedimento operoso è in ogni caso ammesso fintantoché la violazione non sia già stata contestata dall’ufficio ovvero non siano iniziate attività amministrative di accertamento o di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Di seguito vengono illustrate le modalità di calcolo e versamento del ravvedimento operoso. Tali indicazioni debbono essere considerate valide esclusivamente nel campo dei tributi locali e solo per il ravvedimento di errori, anche solo formali, commessi per tributi di competenza del comune di Castelnuovo Rangone.
SANZIONE DA RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il contribuente che deve correggere un errore commesso nell’applicazione dei tributi comunali, deve autodeterminare la sanzione da ravvedimento operoso da versare: che si ottiene riducendo, secondo regole del ravvedimento, la sanzione minima prevista per l’errore commesso.
La misura della riduzione dipende a sua volta dalla natura dell’errore commesso e dal ritardo con cui si provvede ad effettuare il ravvedimento, rendendolo sempre più oneroso all’aumentare del ritardo con cui viene effettuato.
Nel caso dei principali tributi locali (IMU, TARI e TASI), la sanzione minima prevista è pari:
-
al 30% del tributo tardivamente versato;
-
al 50% del tributo tardivamente versato a seguito di infedele dichiarazione, con un minimo di €. 50,00;
-
al 100% del tributo tardivamente versato a seguito di omessa dichiarazione, con un minimo di €. 50,00.
Per la correzione di errori formali che non incidono sull’ammontare del tributo da versare, cioè nei casi di tardiva presentazione o di rettifica di infedele dichiarazione senza determinazione di maggior tributo da versare, la percentuale di riduzione della sanzione in caso di ravvedimento si applica alla sanzione minima prevista per l’omissione o l’infedeltà della dichiarazione, pari d €. 50,00.
Ravvedimento sprint (applicabile solo ai casi di tardivo versamento)
In caso di pagamento del tributoentro il 14-esimo giornosuccessivoa quello in cui il versamento doveva essere effettuato, la misura della sanzione da applicare è pari allo0,1% del tributo non versato per ogni giorno di ritardo.
Ravvedimento breve (applicabile solo ai casi di tardivo versamento)
In caso di pagamento del tributocon un ritardo che va dal 15-esimo al 30-esimo giornosuccessivoa quello in cui il versamento doveva essere effettuato, la misura della sanzione da applicare è pari all’1,50% del tributo non versato.
Ravvedimento medio
Applicabile in caso ravvedimento a partiredal 31-esimo ed entro il 90-esimo giorno successivo rispetto alla data di scadenza originariamente prevista per il pagamento.
Misura della sanzione: 1,67% dell’importo tardivamente versato
5,55% dell’importo tardivamente versato a seguito di infedele dichiarazione
10,00% dell’importo tardivamente versato a seguito di omessa dichiarazione
La misura della sanzione da ravvedimento è determinata applicando alla sanzione minima prevista per la violazione commessa la riduzione prevista: all’art. 13, comma 1, d. lgs. 472/1997:
-
a-bis): riduzione ad un nono del tributo tardivamente versamento*;
-
a-bis): riduzione ad un nono del tributo tardivamente versamento a seguito di infedele dichiarazione;
-
c): riduzione ad un decimo del tributo tardivamente versamento a seguito di omessa dichiarazione.
(*) la misura della sanzione per tardivo versamento è determinata applicando la riduzione ad un nono della sanzione per tardivo versamento ridotta alla metà ai sensi dell’art. 13, comma 1, d. lgs 471/1997.
Ravvedimento lungo
Applicabile in caso ravvedimento a partiredal 91-esimo ed entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Misura della sanzione: 3,75% dell’importo tardivamente versato
6,25% dell’importo tardivamente versato a seguito di infedele dichiarazione
12,50% dell’importo tardivamente versato a seguito di omessa dichiarazione
La misura della sanzione da ravvedimento è determinata applicando alla sanzione minima prevista per la violazione commessa la riduzione ad un ottavo prevista all’art. 13, comma 1, lett. b), d. lgs. 472/1997del tributo tardivamente versato.
Ravvedimento lunghissimo
Applicabile in caso ravvedimentoentro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Misura della sanzione: 4,29% dell’importo tardivamente versato
7,14% dell’importo tardivamente versato a seguito di infedele dichiarazione
14,29% dell’importo tardivamente versato a seguito di omessa dichiarazione
La misura della sanzione da ravvedimento è determinata applicando alla sanzione minima prevista per la violazione commessa la riduzione ad un settimo prevista all’art. 13, comma 1, lett. b-bis), d. lgs. 472/1997del tributo tardivamente versato.
Ravvedimento massimo
Applicabile in caso ravvedimentooltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Misura della sanzione: 5,00% dell’importo tardivamente versato
8,33% dell’importo tardivamente versato a seguito di infedele dichiarazione
16,67% dell’importo tardivamente versato a seguito di omessa dichiarazione
La misura della sanzione da ravvedimento è determinata applicando alla sanzione minima prevista per la violazione commessa la riduzione ad un sesto prevista all’art. 13, comma 1, lett. b-ter), d. lgs. 472/1997 del tributo tardivamente versato.
REGOLE DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO
Gli interessi da applicare all’imposta non tempestivamente versata devono essere calcolati applicando al numero di giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di versamento originariamente prevista e fino alla data di effettivo versamento, ad un tasso di interesse pari a quello legale approvato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e finanze e di seguito riepilogato per i vari anni di interesse:
-
anno 2021:tasso legale annuo pari a0,01%
-
anno 2020:tasso legale annuo pari a0,05%
-
anno 2019:tasso legale annuo pari a0,80%
-
anno 2018:tasso legale annuo pari a0,30%
-
anno 2017:tasso legale annuo pari a0,10%
-
anno 2016:tasso legale annuo pari a0,20%
-
anno 2015:tasso legale annuo pari a0,50%
-
anno 2014:tasso legale annuo pari a1,00%
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Nel caso dei tributi localinon esistono dei codici tributo dedicati al versamento degli interessi e delle sanzioni da ravvedimento operoso. Pertanto, all’atto della compilazione del modello di pagamento F24, le maggiorazioni da ravvedimento operoso devono essere sommate al tributo che viene tardivamente corrisposto. Le sanzioni e degli interessi da ravvedimento vengono versate, cioè, con lo stesso codice del tributo cui si riferiscono.
Nella compilazione del modello F24, in caso di ravvedimento, è richiesto di apporre un “flag” nella casella dedicata ed individuata con la dicitura “Ravv”, come di seguito indicato:
3.1.Q Segnalazioni errori importi
I Contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono contattare direttamente l'UFFICIO TRIBUTI
telefonando ai numeri 059-534876 059-534877 059-534820
oppure scrivendo a tributi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
Eventuali comunicazioni in
merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, o più
in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza possono essere fornite utilizzando i moduli allegati.
3.1.R Documenti di riscossione online
E' possibile consultare la propria posizione contributiva e stampare i modelli F24 accedendo al portale utilizzando le credenziali SPID.
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”