ESTRATTO REGOLAMENTO
TARI VIGENTE
(APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28/04/2023)
ART 28
Dichiarazione
1. Il soggetto passivo ha l’obbligo di
dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo
e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la
sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il
modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni. La richiesta assume anche il valore di richiesta di attivazione del
servizio ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del
2022.
2. Nell’ipotesi di più soggetti
obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati
provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli
appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in
cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione ossia dalla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili
al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto
dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o
a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del
documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite sportello on
line. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del
Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal
timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di
ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di
dichiarazione compilata on line.
4. Il modello di dichiarazione
predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di
erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le
condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e
lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le
indicazioni per reperire la Carta della qualità. Le informazioni appena esposte
possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del
soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a
presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità
di cui ai precedenti commi. Non comporta obbligo di presentazione della
denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo
familiare se si tratta di soggetti residenti. All’atto di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale
attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta
di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente
ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI,
di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per
l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune,
fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di
recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di
residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella
Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti
(PuntoFisco).
6. La dichiarazione sia
originaria che di variazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti
elementi: Utenze domestiche a. Generalità del contribuente, la residenza e il
codice fiscale; b. Il recapito postale, di posta elettronica/PEC del
contribuente; c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal
contribuente, con indicazione della qualifica; d. Dati catastali, indirizzo di
ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. 5 del
presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali; e. Numero degli
occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e
dimoranti stabilmente; f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non
residenti nei medesimi; g. I dati anagrafici relativi al proprietario se
trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell’eventuale contratto di
locazione/comodato. h. Data di inizio o cessazione del possesso o della
detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di
dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio
dell’eventuale conguaglio; i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti
per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche a.
Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo
sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale,
codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente,
assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali; b. Il recapito postale, di
posta elettronica e PEC del contribuente; c. Generalità del legale
rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di
sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente; d.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e
dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le
modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso
dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Indicazione
dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali
opportunamente documentata; f. Data di inizio o di cessazione del possesso o
della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione
di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio; g. La
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
7. In caso di decesso
dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati
che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno
l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli
eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa. Pagina 26 of 33
8. Il Comune, in occasione di richieste di
residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di
presentazione di SCIA di attività produttive), può informare gli utenti, ove
necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai
fini della gestione della Tassa, fermo restando l’obbligo del contribuente di
presentare la dichiarazione gli uffici preposti.
9. In presenza di utenza
domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore
condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco
degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del
condominio e le eventuali successive variazioni.
10. In presenza di più nuclei
familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento
della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
11. La cessazione
dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere
comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione
contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di
rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei
contenitori dotati di TAG ecc.)
12. Le dichiarazioni già
presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di
prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata
disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute
modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
13. Le richieste di cessazione
del servizio producono i lori effetti dalla data in cui è intervenuta la
cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al
comma 3, ovvero la data di presentazione della richiesta se successiva a tale
termine.
14. Le richieste di variazione
del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al
contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la
variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al
comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a
tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un
incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
15. Nel caso di presentazione di
dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini
dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 12 e
13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della
dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
16. In deroga a quanto disposto
dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’art. 238,
comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello della comunicazione