MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
art. 39 (vigente regolamento TARI)
1.
L’ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore
rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 38:
a)
agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari
del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni
economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente
territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il
valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2.
Al documento di riscossione dovranno essere allegati i
bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
3.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad
una soglia minima pari a cento (100) euro.
4.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte
dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del
termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5.
Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento
fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente
normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6.
Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5
non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c),
sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di
documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
7.
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il
contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione,
fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della
notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792,
legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai
fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165,
legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata
dal Comune;
8.
Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni
o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2,
legge 27 luglio 2000, n. 212.