In riferimento al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI, si riportano le casistiche in cui è prevista una riduzione tariffaria:
Art.13 - Utenze domestiche
1. In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 659 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta in ragione delle sotto riportate misure percentuali a fronte delle seguenti fattispecie:
a) 30%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico abitati da unico occupante, che risulti ivi residente anagraficamente con nucleo familiare monocostituito, in caso di superficie occupata maggiore di mq 40 ( in caso di tariffa monomia, rapportata alla sola superficie dei locali);
15%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico abitati da unico occupante, che risulti ivi residente anagraficamente con nucleo familiare monocostituito, in caso di superficie occupata maggiore di mq 40 (in caso di tariffa binomia, già determinata e commisurata anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare residente o comunque detentore/occupante dell’utenza e non solo alla superficie dei locali);
b) 20%, nell’ipotesi di abitazioni e relative pertinenze tassabili non occupate e tenute a disposizione (quindi non locate e non date in comodato d’uso), per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo comunque effettuato dal proprietario detentore;
c) 30%, nell’ipotesi di abitazioni e relative pertinenze tassabili di nucleo familiare che risieda o possa dimostrare di dimorare per almeno 6 mesi all’anno all’estero;
2. In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta in ragione delle sotto riportate misure percentuali a fronte delle seguenti ulteriori casistiche:
a) 15%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico costituiti da abitazioni di categoria catastale A3- A4-A5-A6, e loro pertinenze, di superficie complessiva pari o inferiore a mq 80, occupati da nuclei familiari che all’anagrafe risultino composti da sole due persone, entrambe residenti presso i locali medesimi;
b) 50%, nell’ipotesi di locali ad uso domestico costituiti da abitazioni e loro pertinenze, occupati da nuclei familiari che abbiano un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 6.500, comprovato da idonea certificazione ISEE relativa all’ultimo anno fiscale utile al momento della presentazione della domanda di riduzione;
c) 15%, nell’ipotesi di comprovati interventi realizzati per la minore produzione di rifiuti , quali ad esempio la installazione di compostiere, il cui acquisto e la cui messa in opera siano stati posti in essere entro 2 anni antecedenti dalla richiesta; tali interventi saranno verificati e attestati annualmente dal settore ambiente del comune.
3. In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, sono esentate dal versamento della Tari le seguenti fattispecie :
a) Utenze domestiche costituite da abitazioni censite in categoria catastale diversa da A1, A2, A7, A8, A9, A11 e loro pertinenze occupate da nuclei familiari privi di reddito come da certificazione ISEE relativa all’ultimo anno fiscale utile al momento della presentazione della domanda di esenzione;
b) Utenze domestiche costituite da abitazioni censite in categoria catastale A5 o A6 di 1,5 vani e relative pertinenze;
c) Utenze domestiche costituite da abitazioni e relative pertinenze di superficie complessiva pari o inferiore a mq 50 utilizzate da persona ultrasessantacinquenne sola o in nucleo familiare con altro soggetto ultrasessantacinquenne, il cui reddito annuo sia pari o inferiore alla pensione sociale, a condizione che siano eventualmente proprietari dei soli locali di cui sopra.
Art. 14 - Utenze non domestiche:
comma 5:
In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie per le seguenti casistiche d’uso :
a) 15%, nell’ipotesi di comprovati interventi realizzati per la minore produzione di rifiuti, quali ad esempio la installazione di compostiere*, il cui acquisto e la cui messa in opera siano stati posti in essere entro i 2 anni antecedenti dalla richiesta;
b) 30%, nell’ipotesi di locali ed aree adibiti ad uso non domestico occupati o detenuti ad uso stagionale, o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque superiore complessivamente a mesi 6 durante l’anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
c) 20%, nell’ipotesi di locali ed aree adibiti ad uso non domestico situati in zone precluse al traffico a causa dell’effettuazione di opere pubbliche che si protraggano per un periodo di tempo superiore a 6 mesi nell’anno solare;
d) 50%, per utenze non domestiche costituite da musei pubblici e privati che stipulino con l’ente creditore protocolli di intesa finalizzati alla fruibilità delle aree museali da parte dei cittadini residenti nel comune a condizioni di maggior favore.
* = i contribuenti troveranno il modulo per la richiesta di compostiera tra gli allegati riportati nei riquadri verdi in basso. L'istanza di riduzione specifica per questa casistica dovrà essere consegnata: