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Dal Regolamento Tari anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2020
TITOLO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI
Art. 24. Riduzioni per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.
1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Art. 25. Riduzioni per fuori zona.
1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40% della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l’esterno dell’insediamento sino al più vicino punto di raccolta.
Art. 26. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 gennaio, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 27. Riduzione per il recupero per le utenze non domestiche
1. La quota variabile della tariffa Tari dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all’attività esercitata, secondo la formula % rifiuto recuperato sul totale atteso dal Comune * 30%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di produzione kg/mq anno” (KD) nord Italia – medi indicati nella tabella 4° allegata al D.P.R. 27 aprile, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestato soggetto che effettua l’attività di recupero), l’avvenuto effettivo recupero dei rifiuti.
4. La riduzione deve essere richiesta dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio, con effetto dall’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La richiesta produce effetto anche per gli anni successivi fino a nuova variazione presentata dall’utente, attestante la modifica delle condizioni preesistenti. Il Comune, in ogni momento, può procedere alla verifica circa l’effettivo avvio al recupero delle qualità e quantità di rifiuto dichiarante e il soggetto che effettua l’attività di recupero.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 28. Agevolazioni
1. Sono esenti dalla Tari i locali o le aree scoperte direttamente possedute, occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Casatenovo.
2. La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta di € 15,00= per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni al 1° gennaio dell’anno di riferimento, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare oggetto di tassazione.
3. Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione sulla parte variabile del:
a) 60% per i locali a disposizione della Casa di Riposo e degli istituti religiosi;
b) 60% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;
c) 30% locali destinati all’uso della comunità parrocchiale.
4. L’agevolazione sopra indicata deve essere richiesta dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio, con effetto dall’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.
5. L’entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Art. 29. Cumulo di riduzioni
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una) riduzione, scelta tra quella più favorevole.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tributi:
0399235203-205-250
email: servizio.tributi@comune.casatenovo.lc.it
SCADENZA PAGAMENTO TARI 2020
1° RATA ENTRO IL 02-12-2020
2° RATA ENTRO IL 31-01-2021
RATA UNICA ENTRO IL 02-12-2020
per ulteriori informazioni contattare Ufficio Tributi:
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