3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
3.1.C Modulistica e reclami
Chiamare numero verde del Gestore SILEA SPA : 800004590
3.1.D Calendario e orari raccolta
PER INFORMAZIONI CONTATTARE L'UFFICIO ECOLOGIA DEL COMUNE DI CASATENOVO
Tel: 039-9235220
email: servizio.ecologia@comune.casatenovo.lc.it
3.1.E Campagne straordinarie
nessuna previsione in merito a Informazioni a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
PER INFORMAZIONI CONTATTARE UFFICIO ECOLOGIA 0339-9235220
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
PER INFORMAZIONI:
Silea SPA
Via L. Vassena, 6
23868 Valmadrera LC
-
- tel: 0341.204411
- fax: 0341.583559
- e-mail: info@sileaspa.it
- posta certificata: segreteria.sileaspa@pec.it
Comune di Casatenovo
0399235220
email: servizio.llpp@comune.casatenovo.lc.it
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
CALCOLO TARI UTENZA DOMESTICA 3 COMPONENTI - TARIFFE 2024
BAR - PASTICCERIA - TARIFFE 2024
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Dal Regolamento Tari anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2020, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021, modificato successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2023
TITOLO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI
Art. 23. Riduzioni per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.
1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Art. 24. Riduzioni per fuori zona.
1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40% della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l’esterno dell’insediamento sino al più vicino punto di raccolta.
Art. 25. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
2. COMPOSTAGGIO DOMESTICO. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 gennaio, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 26. Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo
1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd - medio) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. La riduzione fruibile, quindi non superiore al 70% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all’attività esercitata, secondo la formula Rid (%) = Qavv/[Sup * (Kd medio)], dove:
· Rid (%) = coefficiente di riduzione, ossia % rifiuto recuperato sul totale atteso dal Comune fino ad un massimo del 70%;
· Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo;
· Sup = superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo;
· (Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 (Kd) nord Italia – medi indicati nella tabella 4° allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti urbani avviati al riciclo. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestato soggetto che effettua l’attività di recupero), l’avvenuto effettivo recupero dei rifiuti.
6. Per la finalità di cui al presente articolo, le utenze
non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’avvio al riciclo
dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall’art. 26-ter del presente regolamento. In mancanza
della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la
quota variabile è dovuta per intero.
Art. 26-Bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero dei rifiuti urbani
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall’art. 26-ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia) e al Gestore del servizio rifiuti entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, oltre a quanto indicato al successivo art 26 ter, deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
Art. 26-ter. Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio competente alla gestione del tributo comunica l’esito della verifica all’utente.
1. Sono esenti dalla Tari i locali o le aree scoperte direttamente possedute, occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Casatenovo.
2. La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta di € 20,00= per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni al 1° gennaio dell’anno di riferimento, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare oggetto di tassazione.
3. Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione sulla parte variabile del:
a) 60% per i locali a disposizione:
- della Casa di Riposo;
- Inrca (Istituto Nazionale riposo cura per anziani);
- ospedali;
- degli istituti religiosi;
b) 60% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;
c) 30% locali destinati all’uso della comunità parrocchiale.
4. L’entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una) riduzione, scelta tra quella più favorevole.
3.1.L Atti approvazione tariffa
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tributi:
0399235205-250-203
email: servizio.tributi@comune.casatenovo.lc.it
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
SCADENZA PAGAMENTO TARI 2022
1° RATA ENTRO IL 02-12-2022
2° RATA ENTRO IL 31-01-2023
RATA UNICA ENTRO IL 02-12-2022
per ulteriori informazioni contattare Ufficio Tributi:
0399235205-250-203
email: servizio.tributi@comune.casatenovo.lc.it
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online