Trasparenza Rifiuti Carenno
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Carenno

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Trasparenza Rifiuti Carenno
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Per reclami sul servizio di raccolta rifiuti contattare Silea ai recapiti sopra indicati.

Per reclami sul calcolo e/o pagamento della Tassa sui rifiuti contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Carenno ai recapiti sopra indicati.

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Sezione in costruzione
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

NON SONO PREVISTI SERVIZI DI PULIZIA STRADE PER IL CORRENTE MESE.

  - (DALLE ORE 07:00 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE, VERRA' EFFETTUATO LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE PRINCIPALI VIE E PIAZZE COMUNALI).

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
UTENZA DOMESTICA CON 3 COMPONENTI - 2023
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 163,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,4728
Tariffa variabile: € 107,6631
Quota fissa: € 0,4728 * 100 * (365/365) = € 47,28
Quota variabile: € 107,6631 * (365/365) = € 107,66
Totale imposta: € 47,28 + € 107,66 = € 154,94
Totale: € 154,94 + 5 % = € 162,69
Totale arrotondato: € 163,00
UTENZA NON DOMESTICA - BAR, CAFFE' PASTICCERIA - 2023
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1074,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 4,623
Tariffa variabile: € 5,6023
Quota fissa: € 4,623 * 100 * (365/365) = € 462,30
Quota variabile: € 5,6023 * 100 * (365/365) = € 560,23
Totale imposta: € 462,30 + € 560,23 = € 1.022,53
Totale: € 1.022,53 + 5 % = € 1.073,66
Totale arrotondato: € 1074,00

Il tributo è dovuto:
- da chiunque possieda, occupi o detenga (a qualsiasi titolo) locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;
- con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- solo dal proprietario in caso di utilizzo temporaneo (non superiore a 6 mesi).

A tal fine l’interessato deve presentare denuncia, utilizzando modello predisposto dall'ente disponibile al punto 3.1.q, entro il 30 giugno  dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.


ESEMPIO DI CALCOLO 2023


Tariffe utenze domestiche

La tariffa delle utenze domestiche è composta da:
- una parte fissa che va moltiplicata per la superficie dell'immobile;
- una parte variabile determinata in relazione al numero di occupanti.

Il numero di occupanti per i contribuenti residenti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. L'importo totale annuo da versare si calcola moltiplicando la tariffe relativa alla quota fissa per i metri quadri dell'abitazione. Al prodotto così ottenuto va sommato l'importo della corrispondente quota variabile. Dovrà inoltre essere aggiunta l'addizionale provinciale pari al 5% del tributo dovuto.



Tariffe utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (uffici, negozi, magazzini, industrie, ristoranti, alberghi, ecc...).


La tariffa TARI è composta:
- da una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relative alla quota fissa differenziate per tipologia di attività svolta;
- da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relativa alla quota variabile differenziate per tipologia di attività svolta.

Dovrà inoltre essere aggiunta l'addizionale provinciale(TEFA) pari al 5% del tributo dovuto.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 557,3 t
Cluster: Comuni montani localizzati lungo l'arco alpino e nelle zone dell'appennino centro-nord - € 16,49090286
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 66,91%
Fattori di contesto del comune: € 43,78907382
Economie e diseconomie di scala: € 2,306
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 8
Discariche: 8
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 15,631 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,87%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,52%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,85%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
Non sono previste riduzioni tariffarie
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Servizio non ancora attivo

Il Comune invia ai contribuenti gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti relativa all'anno 2023 con allegato i modelli F24 per il pagamento.

Gli importi relativi alle annualità precedenti il 2023 erano pagabili utilizzando il modello F24 allegato all'invito di pagamento.

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata (acconto)
15/07/2023
50,00%
2° rata (saldo)
30/11/2023
50,00%
E' possibile pagare in unica soluzione entro la prima scadenza utilizzando entrambi i modelli F24 allegati all'avviso di pagamento inviato
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica, contenente l’intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, senza aggiunta di sanzioni e interessi. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia avvenuto, viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento.

Nell'avviso di accertamento esecutivo sarà applicata la sanzione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, in misura pari al 30% dell’importo non versato. Sulle somme dovute sono applicati gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, a norma dell'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006 e dei vigenti Regolamenti Comunali.
In caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza degli elementi utilizzati per effettuare il calcolo indicati nell'invito di pagamento ed eventualmente a presentare sulla base di nuovi e/o diversi elementi, apposita dichiarazione redatta sui modelli messi a disposizione dell'Ente.


Per i modelli di dichiarazione di inizio, variazione e cessazione si rimanda al punto 3.1.y

Per i recapiti si rimanda al punto 3 1.b


Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
I contribuenti che desiderassero ricevere l'avviso di pagamento nella propria casella di posta elettronica possono comunicare l'indirizzo mail e i dati del soggetto intestatario della denuncia (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita e codice fiscale) al seguente recapito (avendo cura di comunicare con le stesse modalità eventuali variazioni): ufficio.tributi@comune.carenno.lc.it
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Carenno è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
ART. 35
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. E’ possibile richiedere la dilazione/rateizzazione di pagamento. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria
2. La rateizzazione non può essere concessa per importi inferiori a €. 300,00. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti: 
a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 400,00 ad euro 3.000,00;
b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00;
c) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00.
3. Il contribuente deve essere in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi. 
La rateizzazione non può essere accordata :
-  quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 300,00; 
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo; 
4. Competente all’applicazione della rateizzazione è il Funzionario responsabile dell’ufficio Tributi al quale deve essere presentata la domanda di rateizzazione che può essere consegnata direttamente dal richiedente all’ufficio Protocollo, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
5. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d’importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. 
Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. 
Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere. 
6. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. 
7. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell’avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell’avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell’atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 2. 
8. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell’atto. Sull’importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. 
9. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. 
10. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell’ingiunzione fiscale/cartella esattoriale. 
11. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di cinque rate anche non consecutive, così come previsto dal D. Lgs. N. 159/2015, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l’intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata attivando ogni strumento esistente per la riscossione coattiva. 
12. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 (rispettivamente: adesione all’accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all’avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l’automatica rideterminazione dell’importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata. 
13. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 12, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata. 
14. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione. 
15. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.
16. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. 
2. Gli interessi sono calcolati dall’inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. 

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
ART. 29
DICHIARAZIONE TARI

1.    I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2.    Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3.    I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4.    Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5.    La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a.    Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b.    Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c.    Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d.    Numero degli occupanti i locali(solo se necessario);
e.    Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f.    Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g.    La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a.    Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b.    Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c.    Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d.    Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e.    Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f.    Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g.    La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6.    La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7.    Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8.    In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e/o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.