ART. 35
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. E’ possibile richiedere la dilazione/rateizzazione di pagamento. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria
2. La rateizzazione non può essere concessa per importi inferiori a €. 300,00. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 400,00 ad euro 3.000,00;
b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00;
c) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00.
3. Il contribuente deve essere in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi.
La rateizzazione non può essere accordata :
- quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 300,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
4. Competente all’applicazione della rateizzazione è il Funzionario responsabile dell’ufficio Tributi al quale deve essere presentata la domanda di rateizzazione che può essere consegnata direttamente dal richiedente all’ufficio Protocollo, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
5. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d’importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
6. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
7. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell’avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell’avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell’atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 2.
8. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell’atto. Sull’importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
9. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
10. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell’ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
11. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di cinque rate anche non consecutive, così come previsto dal D. Lgs. N. 159/2015, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l’intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata attivando ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.
12. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 (rispettivamente: adesione all’accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all’avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l’automatica rideterminazione dell’importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
13. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 12, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
14. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
15. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.
16. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall’inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.