Dal Regolamento IUC in vigore
Art. 15 Riduzioni Tariffarie
1. La riduzione della tariffa è concessa sulla parte variabile in ragione del 50% alla sola categoria
degli stabilimenti balneari.
2. Ulteriori riduzione del 40% sulla parte fissa è concessa alla categoria degli stabilimenti balneari
che provvedano a proprie cure e spese a conferire i rifiuti differenziati ed indifferenziati
direttamente al gestore del servizio in centri o luoghi individuati dallo stesso.
3. Le riduzioni tariffarie di cui al comma “2” competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente
alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso
hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno
delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni.
4. Ai titolari di concessione di specchi d’acqua attrezzati a campi boe verrà concessa sulla parte
variabile della tariffa una riduzione del 50% a condizione che provvedano a proprie cure e spese
Città di Capri – Regolamento IUC Capitolo C – TASI Pagina 44 di 51
a conferire i rifiuti differenziati ed indifferenziati direttamente al gestore del servizio in centri o
luoghi individuati dallo stesso.
Art. 16 Altre riduzioni ed esenzioni
1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che
versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, uno specifico contributo.
2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi ovvero l’entità del contributo
verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo Comunale competente.
Art. 17 – Riduzione per compostaggio domestico
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio
domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 20%, a
condizione che rispettino le procedure previste nell’apposito disciplinare approvato con delibera
di Giunta Comunale nr. 415/2008 così come modificato con delibera della Giunta Comunale nr.
330/2012.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del
contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi
su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed
avente valore dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono
le condizioni che hanno originato la richiesta ovvero fino alla cessazione dell’utenza. Nel caso in
cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata
comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari
per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune
procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi
previsti dal vigenti regolamenti comunali.