3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SETTORE TRIBUTI: SI COMUNICA CHE SONO IN CORSO DI RECAPITO LE BOLLETTE DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2023.
Per informazioni in merito alla TARIFFAZIONE TARI potete rivolgervi al SETTORE 3° Tributi - ed entrate extratributarie
Orario di ricevimento: Martedì - Giovedì - Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e il sabato per appuntamento dalle 10,00 alle 12,00
Tel 0761.433921 - 433913
N. Verde 800.962228
e-mail: tributi@comune.canino.vt.it ici@comune.canino.vt.it
PEC: comune.canino.vt@legalmail.it
Per informazioni in merito al SERVIZIO DI IGIENE, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
IDEALSERVICE SOC. COOP.
Numero Verde 800.955029
Telefono: 0432 693511
Numero di Pronto Intervento 800.719740
e-mail: info@idealservice.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
TARIFFE TARI 2023
Questo Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2023 ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2023.
SCADENZE TARI 2023
10/06/2023 PRIMA RATA
10/09/2023 SECONDA RATA
10/12/2023TERZA RATA
SCADENZA RATA UNICA 10/06/2023
3.1.C Modulistica reclami
La gestione del rapporto con gli utenti per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonchè dei reclami è rimessa all’Ufficio Ambiente, sito in Via Roma n.2
Tale ufficio si occupa di ricevere le segnalazioni di eventuali disservizi nella raccolta ordinaria dei rifiuti.
tel. 0761/433927
email: settore5@comune.canino.vt.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA N. 1 OCCUPANTE anno 2023
UTENZA N. 2 OCCUPANTI anno 2023
UTENZA N. 3 OCCUPANTI anno 2023
UTENZA N. 4 OCCUPANTI anno 2023
UTENZA N. 5 OCCUPANTI anno 2023
UTENZA N. 6 O PIU' COMPONENTI anno 2023
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO, CALZATURE anno 2023
BAR anno 2023
RISTORANTI anno 2023
SUPERMERCATO, PANIFICIO, MACELLERIA, NORCINO anno 2023
ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE - PIZZA AL TAGLIO ANNO 2023
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI ANNO 2023
Per le riduzioni tariffarie 2023 si rinvia agli artt. 21-22-23-24-25 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, scaricabile sul sito web istituzionale alla sezione Regolamenti e nel presente software.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01/01/2023.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2023
ART. 37
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell’art. 1, L. 147/2013.
5. Sulla somma a titolo di
tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di rimborso,
vengono calcolati interessi nella misura del tasso
legale. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per la segnalazione di reclami e/o errori nella determinazione degli importi addebitati dovrà essere utilizzato il modello allegato
Ricevimento al pubblico presso il Comune di Canino (VT) Via Roma n. 2 piano terra, nei giorni: martedì - giovedì - venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e sabato, previo appuntamento dalle ore 10.00 alle ore 12.00
contatti - Email : tributi@comune.canino.vt.it ici@comune.canino.vt.it
Tel. 0761/433921 - 433913
Numero Verde 800.962228
3.1.R Documenti di riscossione online
Il contribuente può chiedere l'invio dell'avviso di pagamento TARI in formato elettronico previa compilazione del modulo allegato da inviare debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a un documento di identità, al Settore 3° ai seguenti indirizzi email:
ici@comune.canino.vt.it
tributi@comune.canino.vt.it
comune.canino.vt@legalmail.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
NUMERO VERDE PRONTO INTERVENTO
800719740
ATTIVO H24
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
PER UNA ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SI INVITANO I CONTRIBUENTI A PRENDERE VISIONE DEI CASI AMMISSIMIBILI, COME PREVISTO DA REGOLAMENTO, E A PRESENTARE L'APPOSITA ISTANZA UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO
Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2023
ART. 33
MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente);
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00)
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI I MODELLI ALLEGATI
per le modalità e i termini devono essere osservate le seguenti indicazioni
della Tassa sui Rifiuti (TARI)
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2023
ART. 29
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo, e connessa richiesta di attivazione, deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
ART. 30
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.