Soggetti passivi (intestatario della scheda TARI e i coobbligati in solido)
Ai sensi del comma 642, articolo 1, della legge n.147/2013 in caso di pluralità di possessori o di detentori, l’obbligazione tributaria è unica e tutti sono tenuti in solido all’adempimento della prestazione, secondo le regole della solidarietà di cui all’articolo 1292 del Codice civile.
All'intestatario della scheda TARI e all'occorrenza a tutti i coobbligati in solido è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni, dando il termine di 60 giorni per pagare l'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine ultimo per il pagamento, il Comune provvede ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dalla legge applicando sull'importo dovuto gli interessi di mora, gli oneri di riscossione e le spese di notifica.
Ravvedimento operoso
Chi dimentica di pagare la Tari può avvalersi del ravvedimento operoso che consente di ottenere una riduzione delle sanzioni adempiendo in ritardo purché, nel frattempo, non sia già intervenuto un accertamento.
Il Comune di Campobello di Licata ha adottato un regolamento specifico per il ravvedimento operoso rendendo possibile il frazionamento dell'importo dovuto e la contestuale regolarizzazione con la sanzione ridotta.
Sanzioni
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
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per le violazioni commesse sino al 31/08/2024 la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato.
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per le violazioni commesse dal 01/09/2024 la sanzione del 25% dell’importo omesso o tardivamente versato
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 del vigente Regolamento Comunale TARI entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;
Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.