3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
Il Comune garantisce l’apertura degli sportelli al pubblico presso l’Ufficio Tari ubicato al Piano 1° del Palazzo Municipale – ingresso di Piazza XX Settembre – nei seguenti orari:
- il lunedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- il martedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (nel periodo estivo potrebbe essere sospeso il ricevimento degli utenti il martedì pomeriggio)
L’Ufficio TARI può essere inoltre contattato ai seguenti recapiti mail:
- posta elettronica: ufficiotributi@comune.campobellodilicata.ag.it
- PEC: protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it
3.1.C Modulistica e reclami
La modulistica fiscale riguardante tariffe e rapporti con utenti è reperibile sul sito comunale. Ulteriori informazioni possono essere reperite nella sezione della Carta di qualità del servizio
La modulistica riguardante la gestione del servizio è reperibile sul sito del gestore
3.1.D Calendario e orari raccolta
Raccolta porta a porta utenze domestiche
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro raccolta comunale
Utilizza la ricerca per trovare i rifiuti domestici più comunemente prodotti e scopri dove e come smaltirli nella raccolta differenziata.
Vai sul link
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Famiglia
Bar,
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Nella sezione Regolamento è possibile visionare tutte le agevolazioni e riduzioni operative nel territorio comunale.
Si ricorda che ai fini dell'ottenimento del beneficio occorre procedere alla presentazione della dichiarazione (originaria o di variazione) reperibile al seguente link
Per l'anno 2023 sono state finanziate spese a valere sul bilancio comunale per l'ottenimento di agevolazioni TARI a conguaglio con credito da riportate nell'anno 2024 relativamente a
DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI OLTRE 75
ANNI
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTI,
MA DOMICILIATI ALTROVE
3.1.L Atti approvazione tariffa
Se non disponibili sul sito MEF. Fare download dai seguenti link che riporta la situazione impositiva del corrente anno
3.1.M Regolamento TARI
Regolamento TARI
Prassi di rilievo
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze il contribuente potrà attivare la procedura del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997) fino alla notifica dell’avviso di accertamento per omesso versamento con l’irrogazione della sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D Lgs n. 471/97
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Chi dimentica di pagare la Tari può avvalersi del ravvedimento operoso che consente di ottenere una riduzione delle sanzioni adempiendo in ritardo purché, nel frattempo, non sia già intervenuto un accertamento.
Il Comune di Campobello di Licata ha adottato un regolamento specifico per il ravvedimento operoso rendendo possibile il frazionamento dell'importo dovuto e la contestuale regolarizzazione con la sanzione ridotta.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di accertamento esecutivo, dando il termine di 60 giorni per pagare l'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine ultimo per il pagamento, il Comune provvede ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dalla legge applicando sull'importo dovuto la sanzione pari al 30% dell'importo, oltre agli interessi di mora, gli oneri di riscossione e le spese di notifica.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 del vigente Regolamento Comunale TARI entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;
Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Laddove nel documento di riscossione TARI fossero riscontrati dei dati non corrispondenti alla situazione del contribuente (categoria di tassazione utilizzata per le utenze non domestiche, numero dei componenti il nucleo familiare, superficie tassata, periodo di occupazione ecc.. ) è nel caso in cui venga attivata la procedura di riesame in autotutela, l’Ufficio TARI esaminerà le osservazioni del contribuente e, qualora riconoscesse un errore nella quantificazione del tributo, provvede alla rettifica dell’avviso di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell’utente.
I recapiti ai quali inoltrare la richiesta possono essere reperiti nell'apposita sezione.
Il Comune provvederà inoltre alla restituzione degli importi eventualmente pagati in eccesso con conguaglio sull'annualità successiva o con liquidazione del rimborso al contribuente.
Per la modulistica di riesame si rimanda al link in calce
In ogni caso il contribuente può proporre ricorso in Corte di Giustizia Tributaria Provinciale.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione (art. 21, D. Lgs. n° 546/92).
3.1.R Documenti di riscossione online
Il Comune di Campobello di Licata sta favorendo la diffusione della Posta Elettronica Certificata (PEC) al fine di rendere maggiormente efficienti i processi di comunicazione con i propri cittadini / contribuenti, razionalizzando i costi di spedizione e le notifiche degli atti amministrativi che, spesso, vengono posti a carico dei cittadini.
In materia di attività imprenditoriali la PEC è obbligatoria per ditte e società e gli uffici comunali comunicheranno tramite questo canale.
Per i cittadini / contribuenti il Comune offre il servizio gratuito della PEC; al link in calce è reperibile la documentazione necessaria per avviare il procedimento.
I cittadini che intendano domiciliare le proprie comunicazioni su una PEC attiva, possono compilare il Modulo di richiesta domiciliazione delle comunicazioni su Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per ottenere una casella PEC il contribuente deve compilare il Modulo di Adesione - Riservato esclusivamente ai contribuenti del Comune di Campobello di Licata.
La PEC è gratuita. Tutti i costi sono a carico del Comune di Campobello di Licata.
La casella, una volta attivata, è gestita in completa autonomia da parte del cittadino che la può, quindi, utilizzare per scopi privati (notifiche ad altri enti ecc…) evitando spese postali.
Si evidenzia l'utilità dello strumento per tutti i cittadini contribuenti locali, AIRE e fuori dal territorio comunale per rendere più semplici, efficaci ed economiche le comunicazioni.
La comunicazione per PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata A/R.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Il documento di riscossione TARI 2023 è possibile pagarlo in rata unica o in sei rate.
Per gli avvisi di accertamento per omessa / infedele dichiarazione o omesso versamento è possibile accedere alla rateizzazione prevista nel regolamento generale delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 10/06/2020 in vigore dal 01/01/2020
Articolo 18 - Dilazione pagamento delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento
1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate.
2. L’importo da rateizzare, con riferimento agli oneri di riscossione, ulteriori interessi maturati e a qualsiasi altro onere e costo aggiuntivo, è quello riferito alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà dei componenti del nucleo familiare, da riferire:
alle condizioni lavorative;
alla dichiarazione delle disponibilità liquide bancarie in essere al momento della dichiarazione;
al reddito / pensione mensile percepito/a;
alle somme previdenza / assistenza. Aiuti / integrazioni salariali statali o regionali. Contributi / sostegno reddito altri familiari
4. Il debitore, prima di attivare la rateizzazione dovrà versare il 15% del dovuto con un minimo di € 50.00. L’attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di rateizzazione.
5. Se l’importo totale del debito (al lordo dell’acconto del 15%) di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad € 4.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, valida per il periodo di ammortamento e comunque fino alla liberatoria comunale.
6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura fissata dall’Ente.
7. Il piano di ammortamento rateale è elaborato con il metodo “francese” a rate posticipate e costanti, così articolato:
a) importo minimo della rata non inferiore a euro 50,00
b) numero minimo di rate = 3 con i seguenti massimali
i) fino a euro 1000,00 massimo 12 rate mensili;
ii) da euro 1000,01 a euro 2000,00 massimo 18 rate mensili;
iii) da euro 2000,01 a euro 4000,00 massimo 24 rate mensili;
iv) oltre 4.000,01 fino a 36 rate mensili.
8. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata dello stesso e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
9. L’importo della prima rata deve essere versato entro la fine del mese successivo al pagamento dell’acconto. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza (riduzione a 1/3 delle sanzioni), la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso, in caso contrario l’ammontare delle sanzioni verrà computato per intero.
10. Con il pagamento della prima rata si sospendono le misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
11. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento, a regolazione di tutte le rate dovute, entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto, maggiorato di ulteriori oneri dovuti (es. oneri riscossione oltre 60 gg dall’esecutività o totale sanzioni in ipotesi di acquiescenza) è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
13. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D. Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.