Trasparenza Rifiuti Campobello di Licata
Trasparenza Rifiuti Campobello di Licata

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Campobello di Licata

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Campobello di Licata

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Trasparenza Rifiuti Campobello di Licata
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

AVVISI

VARIAZIONE DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA PORTA A PORTA DAL 14/10/2022 E FINO AD ULTERIORE COMUNICAZIONE


LUNEDI'

Organico / Plastica


MARTEDI'

Secco residuo / Vetro


MERCOLEDI'

Organico / Carta e cartone


GIOVEDI'

Plastica / Alluminio e metalli


VENERDI'

Nessuna raccolta


SABATO

Organico / Pannolini e pannoloni



Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade

Il Comune garantisce l’apertura degli sportelli al pubblico presso l’Ufficio Tari ubicato al Piano 1° del Palazzo Municipale – ingresso di Piazza XX Settembre – nei seguenti orari:

  • il lunedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
  • il martedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (nel periodo estivo potrebbe essere sospeso il ricevimento degli utenti il martedì pomeriggio)


L’Ufficio TARI può essere inoltre contattato ai seguenti recapiti mail:

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

La modulistica fiscale riguardante tariffe e rapporti con utenti è reperibile sul sito comunale. Ulteriori informazioni possono essere reperite nella sezione della Carta di qualità del servizio


La modulistica riguardante la gestione del servizio è reperibile sul sito del gestore

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Raccolta porta a porta utenze domestiche
lunedì:
Frazione organica / Plastica
martedì:
Secco residuo / Vetro
mercoledì:
Frazione organica / Carta cartone tetra pack
giovedì:
Plastica / Alluminio metalli
venerdì:
NESSUNA RACCOLTA
sabato:
Frazione organica / Pannolini pannoloni
Esporre le attrezzature all'esterno della propria abitazione a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente, entro le ore 5:00 del giorno indicato.
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Centro raccolta comunale
Chiamare dalle 9.00 alle 13.00 (escluso domenica) e dalle 15.30 alle 18.00 (escluso sabato e domenica)

Utilizza la ricerca per trovare i rifiuti domestici più comunemente prodotti e scopri dove e come smaltirli nella raccolta differenziata.

Vai sul link

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Famiglia
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 613,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,55
Tariffa variabile: € 328,68
Quota fissa: € 2,55 * 100 * (365/365) = € 255,00
Quota variabile: € 328,68 * (365/365) = € 328,68
Totale imposta: € 255,00 + € 328,68 = € 583,68
Totale: € 583,68 + 5 % = € 612,86
Totale arrotondato: € 613,00
Bar,
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 910,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 8,49
Tariffa variabile: € 17,66
Quota fissa: € 8,49 * 100 * (365/365) = € 849,00
Quota variabile: € 17,66 * (365/365) = € 17,66
Totale imposta: € 849,00 + € 17,66 = € 866,66
Totale: € 866,66 + 5 % = € 909,99
Totale arrotondato: € 910,00
Per ulteriori dettagli si rimanda alla delibera di approvazione delle tariffe annuali
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Nella sezione Regolamento è possibile visionare tutte le agevolazioni e riduzioni operative nel territorio comunale.

Si ricorda che ai fini dell'ottenimento del beneficio occorre procedere alla presentazione della dichiarazione (originaria o di variazione) reperibile al seguente link

Per l'anno 2023 sono state finanziate spese a valere sul bilancio comunale per l'ottenimento di agevolazioni TARI a conguaglio con credito da riportate nell'anno 2024 relativamente a 

DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI OLTRE 75 ANNI

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTI, MA DOMICILIATI ALTROVE

in allegato la modulistica

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Pagamento esteri IBAN: IT46S0200883070000300684965 CODICE BIC/SWIFT UNCRITM1I95 - Unicredit - 92029 Ravanusa - C.so Della Repubblica 133. Dettagliare il più possibile la causale del versamento (riportare codice fiscale / p. Iva, n. bolletta, tipologia di tributo e anno di riferimento)
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
30/12/2023
100,00%
Rata
Entro il
%

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze il contribuente potrà attivare la procedura del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997) fino alla notifica dell’avviso di accertamento per omesso versamento con l’irrogazione della sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D Lgs n. 471/97



Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Chi dimentica di pagare la Tari può avvalersi del ravvedimento operoso che consente di ottenere una riduzione delle sanzioni adempiendo in ritardo purché, nel frattempo, non sia già intervenuto un accertamento.

Il Comune di Campobello di Licata ha adottato un regolamento specifico per il ravvedimento operoso rendendo possibile il frazionamento dell'importo dovuto e la contestuale regolarizzazione con la sanzione ridotta.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di accertamento esecutivo, dando il termine di 60 giorni per pagare l'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine ultimo per il pagamento, il Comune provvede ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dalla legge applicando sull'importo dovuto la sanzione pari al 30% dell'importo, oltre agli interessi di mora, gli oneri di riscossione e le spese di notifica.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 del vigente Regolamento Comunale TARI entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;

Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Laddove nel documento di riscossione TARI fossero riscontrati dei dati non corrispondenti alla situazione del contribuente (categoria di tassazione utilizzata per le utenze non domestiche, numero dei componenti il nucleo familiare, superficie tassata, periodo di occupazione ecc.. ) è nel caso in cui venga attivata la procedura di riesame in autotutela, l’Ufficio TARI esaminerà le osservazioni del contribuente e, qualora riconoscesse un errore nella quantificazione del tributo, provvede alla rettifica dell’avviso di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell’utente.

I recapiti ai quali inoltrare la richiesta possono essere reperiti nell'apposita sezione.

Il Comune provvederà inoltre alla restituzione degli importi eventualmente pagati in eccesso con conguaglio sull'annualità successiva o con liquidazione del rimborso al contribuente.

Per la modulistica di riesame si rimanda al link in calce

In ogni caso il contribuente può proporre ricorso in Corte di Giustizia Tributaria Provinciale.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro  sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione (art. 21, D. Lgs. n° 546/92).

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Il Comune di Campobello di Licata sta favorendo la diffusione della Posta Elettronica Certificata (PEC) al fine di rendere maggiormente efficienti i processi di comunicazione con i propri cittadini / contribuenti, razionalizzando i costi di spedizione e le notifiche degli atti amministrativi che, spesso, vengono posti a carico dei cittadini.

In materia di attività imprenditoriali la PEC è obbligatoria per ditte e società e gli uffici comunali comunicheranno tramite questo canale.

Per i cittadini / contribuenti il Comune offre il servizio gratuito della PEC; al link in calce è reperibile la documentazione necessaria per avviare il procedimento.

I cittadini che intendano domiciliare le proprie comunicazioni su una PEC attiva, possono compilare il Modulo di richiesta domiciliazione delle comunicazioni su Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per ottenere una casella PEC il contribuente deve compilare il Modulo di Adesione - Riservato esclusivamente ai contribuenti del Comune di Campobello di Licata.

La PEC è gratuita. Tutti i costi sono a carico del Comune di Campobello di Licata.

La casella, una volta attivata, è gestita in completa autonomia da parte del cittadino che la può, quindi, utilizzare per scopi privati (notifiche ad altri enti ecc…) evitando spese postali.

Si evidenzia l'utilità dello strumento per tutti i cittadini contribuenti locali, AIRE e fuori dal territorio comunale per rendere più semplici, efficaci ed economiche le comunicazioni.

La comunicazione per PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata A/R.

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Campobello di Licata è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Il documento di riscossione TARI 2023 è possibile pagarlo in rata unica o in sei rate.

Per gli avvisi di accertamento per omessa / infedele dichiarazione o omesso versamento è possibile accedere alla rateizzazione prevista nel regolamento generale delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 10/06/2020 in vigore dal 01/01/2020


Articolo 18 - Dilazione pagamento delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento
1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate.
2. L’importo da rateizzare, con riferimento agli oneri di riscossione, ulteriori interessi maturati e a qualsiasi altro onere e costo aggiuntivo, è quello riferito alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà dei componenti del nucleo familiare, da riferire:
 alle condizioni lavorative;
 alla dichiarazione delle disponibilità liquide bancarie in essere al momento della dichiarazione;
 al reddito / pensione mensile percepito/a;
 alle somme previdenza / assistenza. Aiuti / integrazioni salariali statali o regionali. Contributi / sostegno reddito altri familiari
4. Il debitore, prima di attivare la rateizzazione dovrà versare il 15% del dovuto con un minimo di € 50.00. L’attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di rateizzazione.
5. Se l’importo totale del debito (al lordo dell’acconto del 15%) di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad € 4.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, valida per il periodo di ammortamento e comunque fino alla liberatoria comunale.
6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura fissata dall’Ente.
7. Il piano di ammortamento rateale è elaborato con il metodo “francese” a rate posticipate e costanti, così articolato:
a) importo minimo della rata non inferiore a euro 50,00

b) numero minimo di rate = 3 con i seguenti massimali
i) fino a euro 1000,00 massimo 12 rate mensili;
ii) da euro 1000,01 a euro 2000,00 massimo 18 rate mensili;
iii) da euro 2000,01 a euro 4000,00 massimo 24 rate mensili;
iv) oltre 4.000,01 fino a 36 rate mensili.
8. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata dello stesso e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
9. L’importo della prima rata deve essere versato entro la fine del mese successivo al pagamento dell’acconto. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza (riduzione a 1/3 delle sanzioni), la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso, in caso contrario l’ammontare delle sanzioni verrà computato per intero.
10. Con il pagamento della prima rata si sospendono le misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
11. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento, a regolazione di tutte le rate dovute, entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto, maggiorato di ulteriori oneri dovuti (es. oneri riscossione oltre 60 gg dall’esecutività o totale sanzioni in ipotesi di acquiescenza) è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
13. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D. Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.


Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.