In base all'art. 31 del Regolamento comunale Tari Gli avvisi di pagamento recapitati annualmente possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente
rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus
sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti
con un ISEE stabilito dalla Giunta.
b) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto
imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni
antecedenti a quello di riferimento;
c) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza
dell’importo che si intende rateizzare65
;
e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva66
;
f) sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di
rateizzazione;
g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della
ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica
dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui
riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1,comma 165, legge 27
dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto
dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 .