Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il RAVVEDIMENTO OPEROSO, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Interessi:
01/01/2016 31/12/2016 0,20% DM Economia e Finanze 11/12/2015
01/01/2017 31/12/2017 0,10% DM Economia e Finanze 07/12/2016
01/01/2018 31/12/2018 0,30% DM Economia e Finanze 13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019 0,80% DM Economia e Finanze 12/12/2018
01/01/2020 31/12/2020 0,05% DM Economia e Finanze 12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01% DM Economia e Finanze 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25 % DM Economia e Finanze 13/12/2021
Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Caltagirone emetterà avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, con irrogazione di sanzioni.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100% con un minimo di € 50.
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50% con un minimo di € 50.
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali.
I contribuenti che abbiano verificato un’incongruenza nei dati di dettaglio dell’invito al pagamento ricevuto o che debbano comunicarne una variazione, possono presentare richiesta all'Ufficio Tributi.
E' possibile, inoltre, scaricare i moduli di seguito riportati per le dovute comunicazioni.