Art.
23. Riduzioni per le utenze domestiche
1.
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:
-
abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all'anno, all'estero: riduzione
del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
-
fabbricati
rurali ad uso abitativo: riduzione
del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
-
utenze
che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri
rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino: riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa, a condizione
che il rifiuto organico non venga consegnato al sistema di raccolta
rifiuti del Comune. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà
comunque eccedere lo specifico limite di spesa stabilito annualmente
dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse
sono proporzionalmente ridotte.
2.
Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di
effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le
riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in
cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza
della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza
dei presupposti.
4.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ai controlli necessari
per verificare il rispetto delle dichiarazioni TARI presentate ai
sensi dei commi precedenti del presente articolo nonché l’effettiva
applicazione dell’attività di compostaggio.
Art.
24. Riduzioni per il recupero
1. La quota variabile per le
utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante
specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata,
che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si
intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o
nell'economia in generale.
3.
La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della
tariffa dovuta dall’utenza e nel limite della parte variabile della
tariffa, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al
recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti
(produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili
operative in relazione all’attività esercitata, secondo la
formula: % rifiuto recuperato sul totale * 40%. La produzione
ponderata di rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di
produzione kg/mq anno” (KD) nord Italia - medi indicati nella
tabella 4.a allegata al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie
presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i
rifiuti avviati al recupero.
Detta
riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante
esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestazione
soggetto che effettua l’attività di recupero), l’avvenuto
effettivo recupero dei rifiuti nell’anno precedente, entro il mese
di febbraio dell’anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione
tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo comportando lo sgravio o
il rimborso dell’eccedenza di tassa e deve essere presentata entro
fine febbraio di ciascun anno.
4.
L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque
eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la
delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente
ridotte.
Art.
25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1.
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti
comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire
i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta più
vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo è
ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in
misura pari:
a)
al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella
zona
perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt.
b)
al 35% della tariffa, se la suddetta distanza supera 1000 mt. e fino
a 1500 mt.
c)
al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1500 mt.
2.
La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze
non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri
rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3.
Il tributo è dovuto nella misura del 25% della tariffa nei periodi
di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero
di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di
danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art.
26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
1.
La tariffa si applica in misura ridotta ai nuclei familiari che si
trovano in particolari situazioni di disagio economico come segue:
a)
riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
La
riduzione di cui trattasi è proposta dall’assistente sociale di
riferimento, ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento per
la concessione di contributi economici, e accordata con
determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona e
alla famiglia del Comune di Calolziocorte, attestante la
sopraindicata circostanza.
2.
Dall’anno 2017 la parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze
non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nei limiti degli
stanziamenti annualmente fissati dal consiglio comunale con la
manovra tariffaria dell’anno di competenza, per le sole utenze in
categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23
(mense, birrerie, hamburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27
(ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio)
dell’allegato A, in quanto risultano avere le tariffe euro/mq
maggiormente gravose, con Kd - coefficiente produzione Kg/mq annuo di
cui alla Tabella 4a del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 Nord
Italia-minimo maggiore di 30.
La
riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:
-
riduzione
30% per le categorie con coefficiente minimo compreso tra 30 e 40 ;
-
riduzione
40% per le categorie con coefficiente minimo superiore a 41 .
Al
fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta
devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la
regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi
locali, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, a pena di
decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo
comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa.
L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque
eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con
delibera tariffaria. In caso di incampienza, esse sono
proporzionalmente ridotte. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del comune.
3.
Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico
individuale per residui costituiti da sostanze naturali non
pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e
vivaistiche, la tariffa nella parte variabile è ridotta del 20% a
seguito presentazione di apposita istanza, a condizione che i residui
non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune.
Ogni anno, entro il mese di giugno dell’anno successivo, dette
utenze dovranno trasmettere al Comune il modello unico di
dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, dal
quale si evinca l’assenza di conferimento di rifiuti con i codici
europei dei rifiuti (CER) relativi ai rifiuti del presente comma. Con
la presentazione dell’istanza si autorizza il Comune a procedere ai
controlli necessari per verificare la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla riduzione. Le riduzioni di cui al presente comma
cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora
il Comune accerti la mancanza dei presupposti. L’ammontare totale
delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo specifico limite di
spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria.
In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
4.
Dall’anno 2019 sia la parte fissa che variabile della tariffa
dovuta dai titolari di attività commerciali di età inferiore ai
trenta anni che aprono nuove attività per la vendita in sede fissa
nelle frazioni delle zone collinari e montane del territorio
comunale, nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati dal
consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di
competenza, è ridotta del 100%. Tale riduzione si applica per tre
anni dalla data di apertura dell’esercizio commerciale. Al fine di
usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono
presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI
apposita istanza, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta
pertanto a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso
dell’eccedenza di tassa. L’ammontare globale delle riduzioni
ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito
annualmente dal comune con delibera tariffaria. In caso di
incapienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5.
Ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere fissate annualmente
dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di
competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell’art. 1,
comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art.
27. Cumulo di riduzioni
1.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse
opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni
precedentemente considerate.
Con Deliberazione di Arera n. 158/2020 sono state individuate le agevolazioni Covid-19 Tari 2020 per le utenze non domestiche in base a quattro differenti fattispecie:
1. attività sottoposte a sospensione e già riaperte alla data del 04 maggio 2020;
2. attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data del 04 maggio 2020;
3. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 04 maggio 2020;
4. attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.
Per le prime tre tipologie sono previste riduzione obbligatorie, per la quarte tipologia sono invece previste riduzione facoltative.