Per le sanzioni e gli interessi applicati si riportano gli articoli del Regolamento TARI in vigore:
Articolo 33 – Sanzioni
1.In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica
l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell’articolo 36 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Articolo 34 - Interessi
1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso
di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto
creditore;
b) dalla data dell’eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al
contribuente.