Riduzioni tariffarie
1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei
rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su
superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la
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tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.
La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall’utente al
Comune. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato
il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell’utente è
effettuata nel corso degli anni dal gestore del servizio smaltimento rifiuti.
2. L’utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice
anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico.
L’utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante
il codice anagrafico dell’utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti
nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che
conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.
All’utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani,
come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo
di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto.
(vedi tabella Regolamento art.11)
3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio - aprile e
maggio-agosto e settembre-dicembre; è liquidata in occasione della prima bolletta
successiva al periodo di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo
del quantitativo massimo è relativo al periodo quadrimestrale di bollettazione ed è
effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti.
4. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o
imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per
motivi sindacali a condizione che l’interruzione non abbia una durata continuativa
superiore a tre giorni.
5. Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste in
base al successivo articolo 12 per le utenze domestiche sono cumulabili:
l’ammontare delle stesse non può comunque superare il 90% della TARI totale.
6. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, in proporzione alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo,
mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa abilitata che abbia effettuato
l’attività di riciclaggio.
Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera u), del D. Lgs.
3/4/2006 n. 152 “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati
per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria
o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in
operazioni di riempimento”.
La riduzione, da applicarsi esclusivamente alla quota variabile del tributo, è stabilita
in misura non superiore al 30% della TARI variabile dovuta dall’utenza, secondo la
categoria di applicazione del tributo e proporzionalmente al quantitativo di rifiuto
riciclato, debitamente documentato dal contribuente, come determinata calcolando il
quantitativo globale presunto di rifiuti prodotti utilizzando il kd della corrispondente
categoria.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando
l’apposito modulo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello per cui si richiede
l’agevolazione, allegando il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di
riferimento, nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i
formulari di identificazione dei rifiuti.
La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o il
conguaglio con la successiva bolletta.
6 bis. Le riduzioni della tariffa previste dal comma sei del presente articolo e le
agevolazioni previste in base al successivo articolo 12 comma 13 per le utenze
non domestiche non sono cumulabili: l’ammontare delle stesse non può
comunque superare il 90% della TARI totale.
Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa
1. E’ prevista l’agevolazione pari al 50% della tariffa totale per le famiglie che
comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da handicap certificati
dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992.
2. E’ prevista l’agevolazione della tariffa totale per le abitazioni occupate da famiglie a
condizione che i componenti siano ultrasessantacinquenni, nella seguente misura:
a) agevolazione pari al 35% della tariffa in presenza di un valore ISEE non
superiore ad € 20.000,00;
b) agevolazione pari al 50% della tariffa in presenza di un valore ISEE non
superiore ad € 15.000,00;
c) agevolazione pari al 65% della tariffa in presenza di un valore ISEE non
superiore ad € 10.000,00.
3. E’ prevista l’agevolazione della tariffa totale ai nuclei familiari come individuati ai fini
ISEE:
a) agevolazione pari al 50% della tariffa totale per i nuclei familiari con
valore ISEE da € 10.001,00 fino a € 15.000,00;
b) agevolazione del 70% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore
ISEE non superiore ad € 10.000,00.
4. Ai fini della determinazione dell’agevolazione nel nucleo familiare non vengono
computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
5. E’ prevista l’agevolazione pari al 50% della tariffa totale a favore di enti ed
associazioni senza scopo di lucro che hanno la propria sede nel Comune di Calcinaia
limitatamente a quei locali destinati esclusivamente e saltuariamente a riunioni ed
assemblee.
6. E’ prevista l’agevolazione pari al 50% della tariffa totale relativamente ai locali ed
alle aree scoperte utilizzate a solo scopo istituzionale dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) regolarmente iscritte presso l’anagrafe unica
istituita presso il Ministero delle Finanze.
7. E’ prevista l’agevolazione pari al 50% della tariffa totale, nei primi tre anni di attività,
relativamente ai locali situati nei centri commerciali naturali, come individuati dallo
strumento urbanistico vigente, nei quali si insediano nuovi esercizi commerciali
8. Le istanze di agevolazione, non collegate all’ISEE, hanno effetto dal mese successivo
a quello della domanda e hanno valenza anche per gli anni successivi, fino a quando
non intervenga una diversa dichiarazione, od un accertamento in rettifica.
9. E’ prevista l’agevolazione pari al 20% della tariffa fissa per le famiglie che
comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario fuori sede, a
condizione che presenti contratto di affitto registrato e ricevuta dell’avvenuto
pagamento delle tasse universitarie.
10. Le richieste di agevolazione tariffaria di cui ai commi 2 e 3 devono essere
accompagnate da dichiarazione ISEE in corso di validità, e debbono essere
presentate al Comune annualmente entro il termine del 31 marzo. L’agevolazione
tariffaria è computata a decorrere dal 1 gennaio dell’anno per cui l’ISEE presentato
è in corso di validità.
11. È prevista l’agevolazione del 10% della tariffa totale per le Utenze non
domestiche che installano fontanelli per l’erogazione di acqua potabile al fine di
ridurre il consumo di acqua in bottiglia sia nei locali mensa che nei locali adibiti alla
vendita di tale prodotto. Le istanze di agevolazione di cui al comma 11 sono
riconosciute a conguaglio sulla bollettazione dell’ultimo quadrimestre dell’annualità di
riferimento previa presentazione di autocertificazione corredata da ricevuta di
acquisto del fontanello da inviare all’ufficio tributi entro il 31 Dicembre.
12. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che ha imposto la sospensione o la
limitazione dell’attività per alcune categorie di utenze non domestiche, si prevedono
le seguenti agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021:
UND – ATTIVITA’ SOSPESA/CHIUSURA TOTALE
a)Esenzione dalla tariffa di parte variabile per due quadrimestri dell’annualità di
riferimento per le categorie di UND la cui attività sia stata sospesa in modo
continuativo per almeno 3 mesi del 2021, dai provvedimenti normativi statali o
regionali; per “sospesa” si intende la chiusura totale senza possibilità di alcun tipo di
esercizio;
b) Agevolazione del 10% della tariffa fissa per due quadrimestri dell’annualità di
riferimento per le categorie di UND di cui al presente comma 13 lett. a);
UND – ATTIVITA’ LIMITATA
c) Agevolazione del 30% sul totale della tariffa annuale per le categorie di UND la cui
attività abbia subito limitazioni durante l’annualità di riferimento, fino ad un massimo
di 1.500 euro.
13. Le agevolazioni di cui al comma 12 vengono concesse previa presentazione di
apposito modulo di autodichiarazione reperibile sul sito dell’Ente, corredato dalla
documentazione in esso richiesta, e presentato all’Ufficio Tributi entro il 31
Dicembre di ogni anno a conguaglio sulla bollettazione relativa all’ultimo quadrimestre.