3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
La dichiarazione della Tassa Rifiuti deve essere effettuata al Comune entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo di nuova occupazione/variazione/cessazione a mezzo:
-
raccomandata senza avviso di ricevimento A.R. all'Ufficio Tributi TARI - via Fratelli d'Italia 12 Busto Arsizio unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario;
- posta elettronica e/o certificata all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it (riceve mail anche da caselle di posta elettronica non certificate) unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario;
- con consegna all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (0331390232);
-
recandosi allo sportello dell’Ufficio Tributi, previo appuntamento, aperto al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 (la dichiarazione può essere presentata da un soggetto diverso
dall'intestatario purchè munito di delega e copia della carta d'identità
di entrambi)
Per fissare l'appuntamento o per avere informazioni è necessario contattare l'ufficio TARI al numero verde 800 776 499 dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì , martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.
Gli utenti privati (abitazioni e pertinenze) dovranno compilare la modulistica come utenze domestiche, le attività dovranno compilare la modulistica come utenze non domestiche.
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati. Una volta presentata, con la copia o il numero di protocollo della dichiarazione, sarà possibile recarsi in Agesp in via Canale 26 (previo appuntamento numero 0331 398980) per richiedere la fornitura di sacchetti e bidoncini dei rifiuti per uso domestico con la documentazione di seguito elencata:
1) dichiarazione TARI con ricevuta di protocollo del Comune di Busto Arsizio (copia timbrata da Sportello Ufficio tributi/Ufficio protocollo o e-mail di ricevuta da protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it))
2) tessera sanitaria intestatario TARI
Dichiarazione di variazioneLa dichiarazione di variazione, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione.
Richiesta riduzioni/agevolazioni/esclusioni
Il modulo è da presentare in caso di richiesta riduzioni/agevolazioni/esclusioni.
Modulo richiesta rateizzazione
Il modulo è da presentare qualora sia necessario richiedere un prospetto di rateizzazione di più annualità allegando copia dei documenti che dimostrino le difficoltà economiche.
Richiesta ricalcolo/annullamento
Da compilare in caso di necessità a seguito di richiesta di riduzioni/variazione n. occupanti/consumi minimi/errori del calcolo d'imposta.
Richiesta rimborso
Da compilare in caso di errori di versamento o agevolazioni che prevedano il rimborso delle quote versate (es. consumi minimi).
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Da compilare unitamente alla richiesta di rimborso con i dati degli eredi in caso di decesso dell'intestatario scheda TARI.
Domiciliazione bancaria
Da compilare se si vuole autorizzare al pagamento automatico tramite domiciliazione bancaria. Non è necessario presentare la richiesta ogni anno. La domiciliazione resterà attiva, salvo revoca scritta del contribuente.
Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Il contribuente può presentare richieste di informazioni o richieste di rettifica degli importo addebitati come meglio specificato all'art. 25bis del vigente Regolamento TARI.
MODULISTICA RECUPERO TARI
Istanza di autotutela
Da compilare in caso di richiesta riesame/sospensione di un accertamento.
Modulo richiesta rateizzazione accertamento
Da compilare in caso di richiesta rateizzazione di un accertamento TARSU/TARI.
Link info TARI:
https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B300
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Ufficio Tassa Rifiuti
Numero verde 800 776 499
e-mail per informazioni: tari@comune.bustoarsizio.va.it
Orari di apertura al pubblico (previo appuntamento) e contatti telefonici:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Agesp S.p.A.
Sede operativa: Via Canale, 26 – Busto Arsizio
e-mail: igiene.ambientale@agesp.it
Numero Verde 800 439 040
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in orario continuato;
il sabato mattina dalle ore 08.30
alle 12.30
Orari di apertura al pubblico in Via Canale 26
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Il sistema operativo utilizzato per la raccolta dei rifiuti consiste nel metodo domiciliare o “porta a porta”, secondo il quale gli operatori AGESP, nei tempi e modi regolamentati, ritirano presso i marciapiedi delle abitazioni degli utenti le seguenti tipologie di rifiuti: frazione organica (umido), imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e alluminio, frazione residua (frazione secca).
Orari relativi ad esposizione e alla raccolta dei rifiuti urbani:
- Per la raccolta diurna l’esposizione deve avvenire dalle ore 21.00 (ore 22.00 quando in vigore l’ora legale) della sera precedente il giorno di raccolta e, comunque entro le 6.00 del giorno di raccolta. Il servizio diurno inizia alle ore 6.00.
-
Per la raccolta serale i
rifiuti devono essere esposti tra le 17.30 e le ore 20.00 del giorno di
raccolta. Il servizio serale inizia alle ore 20.00
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro Multiraccolta Busto Arsizio
REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA
Centro Multiraccolta - Via Tosi ang. Via dell’Industria Busto Arsizio - orari apertura al pubblico:
· dal lunedì al venerdì: ore 9.00-12.00 / 14.00-18.30
· sabato: ore 9.00-18.30
· domenica: ore 8.30-12.30
· festività: chiuso.
MODALITA' DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA
Il Centro Multiraccolta di Busto Arsizio è dotato di un sistema automatico di accesso funzionante con tessera.
Le UTENZE DOMESTICHE, iscritte negli elenchi della tassa rifiuti TARI, accedono al Centro Multiraccolta
con la Carta Regionale dei Servizi (CRS), mentre le UTENZE NON DOMESTICHE –
aziende, imprese, artigiani, ecc. – iscritte negli elenchi della tassa rifiuti TARI, devono richiedere apposita tessera, compilando la
relativa modulistica scaricabile di seguito.
La modulistica debitamente compilata deve essere fatta pervenire all’ufficio SUAP – Comune Busto Arsizio secondo una delle seguenti modalità:
- via e – mail o PEC: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.
- per posta: SUAP – Via F.lli d’Italia, 12 – 21052 Busto Arsizio
- con consegna personale: presso Ufficio Protocollo Comune di Busto Arsizio – Via F.lli d’Italia, 12 – 21052 Busto Arsizio
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Nell’ambito del Servizio di Spazzamento AGESP S.p.A. esegue la pulizia del territorio cittadino relativamente a strade, marciapiedi, portici, parchi e giardini di competenza comunale, nell’ambito dei centri abitati, mediante interventi di:
- spazzamento manuale (netturbini dotati di motocarro);
- spazzamento meccanizzato (autisti dotati di autospazzatrice).
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Utenza domestica con 2 occupanti

Utenza domestica con 4 occupanti

Uffici, agenzie

RistorantI, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Att. artigianali di produzione di beni specifici
L’elenco delle riduzioni sotto riportato è un riassunto delle stesse, per avere maggiori dettagli si invita il contribuente a scaricare il regolamento allegato a fondo sezione. In ogni titolo è riportato l’articolo di riferimento per una miglior ricerca.
UTENZE NON DOMESTICHE
Produzione di rifiuti speciali - Art. 8 del vigente Regolamento
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa (aree di produzione e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive) ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 185 D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare e provare le superfici produttive di rifiuti speciali.
Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell’accoglibilità.
In caso di mancata presentazione, nei termini, della documentazione richiesta, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente
Uscita dal servizio pubblico di raccolta - Art. 8.bis del vigente Regolamento
Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 15 e s.m.i. le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Riduzione per le utenze non domestiche - Art. 18 del vigente Regolamento
La quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in rapporto alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
La richiesta e la documentazione devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza del beneficio.
La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.
Riduzione per le “nuove attività produttive” - Art. 18.bis del vigente Regolamento
Per le “nuove attività produttive” che s’insediano sul territorio comunale, la quota variabile e la quota fissa della tariffa sono ridotte nella misura del 100% nella prima annualità, dell’80% nella seconda e del 60% nella terza e del 40% nella quarta e quinta annualità, a decorrere dalla data d’insediamento, sui soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività. Il soggetto deve presentare domanda- autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività.
Riduzioni per la prevenzione nella produzione di rifiuti e promozione riutilizzo - Art. 19.bis.D del vigente Regolamento
E’ prevista la riduzione del 20%, applicabile anche sulla quota fissa, per gli esercizi commerciali che, su oltre la metà della superficie occupata, pongano in vendita beni usati delle seguenti tipologie: abbigliamento, arredamento, libri e riviste, supporti video e musicali, stoviglie ed elettrodomestici. La riduzione è applicata sulla sola superficie di vendita e di deposito di tali beni, ad esclusione degli altri locali.
UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzioni per le utenze domestiche - Art. 15 del vigente Regolamento
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%.
Riduzione per cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza - Art. 19.ter.D del vigente Regolamento
A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2014, n. 80, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Le richieste di riduzioni/esclusioni e la documentazione necessaria devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo.
Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, presentando dichiarazione di cessazione.
L’elenco delle riduzioni sotto riportato è un riassunto delle stesse, per avere maggiori dettagli è consigliato scaricare il regolamento allegato a fondo sezione. In ogni titolo è riportato l’articolo e la pagina di riferimento per una miglior ricerca.
UTENZE DOMESTICHE
Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari - Art. 20 del vigente Regolamento
Su richiesta degli interessati sono esenti dalla tassa i locali ad uso abitativo e sue pertinenze di proprietà, purché non locati, di persone ricoverate presso Istituti di ricovero o dimoranti presso familiari perché non autosufficienti. L’esenzione si applica anche nel caso in cui le persone ricoverate o dimoranti presso familiari perché non autosufficienti risultino locatarie dell’immobile. L’esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta.
L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a mancare, l’interessato deve presentare la denuncia e il tributo decorrerà, a tariffa ordinaria, dal primo giorno in cui sono venute meno le condizioni per l’esenzione.
Su richiesta degli interessati si applica, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, l’agevolazione della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche, nella misura del:
- 50% per i locali condotti da soggetti residenti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% e non ricoverati in Istituti;
- 30% per i locali condotti da soggetti residenti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura compresa tra il 40% e il 60% e non ricoverati in Istituti;
- 30% per i locali condotti da nuclei familiari compostida soli soggetti ultrasettantenni.
Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più agevolazioni, ne sarà applicata soltanto una, quella più favorevole al contribuente.
La tariffa (parte fissa e parte variabile) non è dovuta per i locali ad uso abitativo, non utilizzati per l’intero anno solare e con utenze presenti per le quali venga prodotta documentazione che certifichi consumi annuali di energia elettrica fatturati non superiori a 50 Kwh e consumi annuali di gas/metano non superiori a 36 Mc. Solo nel caso di vendita dell’immobile i consumi verranno parametrati ai mesi di effettivo possesso (cd. consumi minimi).
Le agevolazioni di cui al presente comma competono su richiesta dell’interessato da presentarsi annualmente, con apposito modulo ed allegando l’idonea documentazione che ne attesti i presupposti,entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivoa quello di competenza del tributo.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Addebiti diretti SDD
PagoPA
Collegandosi allo sportello telematico (Linkmate) è possibile effettuare il pagamento con i canali messi a disposizione, quali carta di credito e/o circuiti bancari.
L’accesso allo sportello telematico consente inoltre la consultazione della
posizione tributaria risultante agli uffici comunali e la possibilità di
visualizzare e stampare gli avvisi di pagamento e il modello PagoPA/F24.
Tale sistema permette anche di instaurare un canale di comunicazione diretto
con gli uffici: è infatti possibile inviare messaggi in bacheca per segnalare e
far correggere errori e/o omissioni nella banca dati comunale, ove non sia
previsto l’obbligo di dichiarazione.
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
L'avviso di
pagamento verrà inviato entro
la fine del mese di luglio 2023.
Ricordiamo
-
alle
UTENZE DOMESTICHE che, al fine di evitare problematiche legate alla consegna degli avvisi di
pagamento in formato cartaceo, riducendo il consumo di carta, dei costi e
l’impatto ambientale, è
possibile richiedere l’invio degli
stessi tramite e-mail o PEC.
A
tal fine è necessario compilare
ed inviare la richiesta reperibile
alla voce 3.1.r all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it o tari@comune.bustoarsizio.va.it.
-
alle
UTENZE NON DOMESTICHE
che il recapito avverrà all'indirizzo PEC risultante dall'Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Rileviamo che
l'art. 16 del D.L. 29
novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n.2) introduce l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo
di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese
e agli Ordini o Collegi di appartenenza e
che il
decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) con l'articolo
5, commi 1 e 2, estende questo
obbligo anche alle imprese individuali.
alle
UTENZE DOMESTICHE che, al fine di evitare problematiche legate alla consegna degli avvisi di
pagamento in formato cartaceo, riducendo il consumo di carta, dei costi e
l’impatto ambientale, è
possibile richiedere l’invio degli
stessi tramite e-mail o PEC.
A
tal fine è necessario compilare
ed inviare la richiesta reperibile
alla voce 3.1.r all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it o tari@comune.bustoarsizio.va.it.
alle UTENZE NON DOMESTICHE che il recapito avverrà all'indirizzo PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Rileviamo che l'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) introduce l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza e che il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) con l'articolo 5, commi 1 e 2, estende questo obbligo anche alle imprese individuali.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Il Comune provvede al’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, oltre a tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R o PEC, apposito sollecito / accertamento di pagamemnto comprensivo della relativa sanzione, oltre agli interessi di mora e le spese di notifica.
Misura delle sanzioni:
OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO 30%
OMESSA DICHIARAZIONE dal 100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00
INFEDELE DICHIARAZIONE dal 100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00
Le sanzioni per omessa / infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
Si ricorda che l’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i contribuenti che risultano iscritti e che non si sono cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo il contribuente a presentare regolare denuncia scritta tramite modello reso disponibile dall'Ente. In particolare invitiamo a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti, è necessario comunicare tempestivamente, al Servizio Tributi del Comune, i dati esatti utilizzando l'apposita modulistica.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Dilazioni di pagamento - Art. 10 vigente Regolamento generale delle Entrate comunali
Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali, su richiesta dell’interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
SCHEMA RATEIZZAZIONI
Fino a €1.000,00: massimo 12 rate
Da € 1.001,0 a 3.000,00: massimo 24 rate
Da € 3.001,00 A € 6.000,00: massimo 36 rate
Oltre € 6.001,00: massimo 48 rate
- per debiti superiori a € 40.000,00, le dilazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) in misura pari all’importo
complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno;
- applicazione del saggio degli interessi legali;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l’intero importo ancora dovuto, è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile coattivamente in un’unica soluzione, maggiorato di spese di riscossione.
Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione patrimoniale.