3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
TARIP CORRISPETTIVA - Istituita dal 01/01/2025
Tutte le informazioni disponibili al link sotto indicato.
TARI TRIBUTO - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
MODULISTICA UFFICIO TARI Comune di Busto Arsizio - Sez.3.1.y
Per informazioni o necessità relative a provvedimenti emessi dall’Ufficio Tributi del Comune di Busto Arsizio, i cittadini dovranno continuare a rivolgersi all’Ente con le seguenti modalità:
- Ufficio TARI: Numero verde gratuito 800 776 499 attivo tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30, il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 17,30. E-mail: tari@comune.bustoarsizio.va.it (esclusivamente per richieste di informazioni) protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it (per invio documenti sia tramite e-mail che PEC).
- Sportello: presso la sede - Palazzo Municipale Via F.lli d’Italia n. 12 – 21052 Busto Arsizio (VA). Per una migliore organizzazione del servizio, si riceve esclusivamente previo appuntamento telefonico.
Modulo richiesta rateizzazione
Il modulo è da presentare qualora sia necessario richiedere un prospetto di rateizzazione di più annualità allegando copia dei documenti che dimostrino le difficoltà economiche.
Richiesta ricalcolo/annullamento
Da compilare in caso di necessità a seguito di richiesta di riduzioni/variazione n. occupanti/consumi minimi/errori del calcolo d'imposta.
Richiesta rimborso
Da compilare in caso di errori di versamento o agevolazioni che prevedano il rimborso delle quote versate (es. consumi minimi).
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Da compilare unitamente alla richiesta di rimborso con i dati degli eredi in caso di decesso dell'intestatario scheda TARI.
Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Il contribuente può presentare richieste di informazioni o richieste di rettifica degli importo addebitati come meglio specificato all'art. 25bis del vigente Regolamento TARI.
Istanza di autotutela
Da compilare in caso di richiesta di riesame / sospensione di un accertamento.
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Ufficio TARIP - AGESP Ambiente per il Territorio Srl
Tutte le informazioni disponibili al link sotto indicato
Ufficio Tassa Rifiuti - Comune di Busto Arsizio
Numero verde 800 776 499
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30
e-mail per informazioni: tari@comune.bustoarsizio.va.it
Orari di apertura al pubblico (previo appuntamento da fissare contattando il numero verde):
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Tutte le informazioni disponibili al link sotto indicato
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Tutte le informazioni disponibili al link sotto indicato
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Tutte le informazioni al link sotto indicato
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Il nuovo REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP, in vigore dal 01/01/2025
è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 16 dicembre 2024
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
REGOLAMENTO TARIP CORRISPETTIVA
UTENZE DOMESTICHE
Art. 27 Agevolazioni sociali per utenze domestiche
1. A favore delle utenze domestiche “residenti” vengono previste le seguenti agevolazioni, fino alla decorrenza di modalità applicative di agevolazioni a livello nazionale:
a) riduzione del 30% della tariffa fissa e della variabile normalizzata della tariffa, a favore dei nuclei familiari composti da soli soggetti ultrasettantenni aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 9.530,00;
b) ricalcolo della tariffa senza considerare, nel computo dei componenti, i familiari con disabilità accertata pari o superiore al 70%; in caso di unico occupante con disabilità pari o superiore al 70%, si applica il nucleo a un componente con esenzione della quota variabile.
2. La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto (compimento del 70° anno di età), se l’istanza è presentata al gestore nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione, altrimenti dalla data di presentazione dell’istanza.
3. Per gli anni successivi al primo, in caso di istanze presentate entro il 31 marzo, la riduzione sarà riconosciuta con decorrenza 1°gennaio del medesimo anno.
4. Il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione di cui alla lettera a), presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa comunicazione
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicheranno fino al periodo di decorrenza delle erogazioni di agevolazioni tariffarie in favore di utenze domestiche del servizio rifiuti in condizioni economiche-sociali disagiate adottate ai sensi dell’ art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019.
6. All’utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa, originato dall’utilizzo di presidi sanitari (quali, ad esempio, pannoloni, sacche per dialisi, traverse, ecc.), il Gestore fornirà apposito servizio. I conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella parte variabile. L’utente che intenda attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata
7. All’utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”, il Gestore fornirà apposito servizio. I conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella parte variabile. L’utente che intenda attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Addebiti diretti SDD
PagoPA
Tutte le informazioni al link sotto indicato
3.1.O Scadenze per il pagamento
Informazioni disponibili al link sottoindicato
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Il Comune provvede al’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, oltre a tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R o PEC, apposito sollecito / accertamento di pagamento comprensivo della relativa sanzione, oltre agli interessi di mora e le spese di notifica.
Misura delle sanzioni:
OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO 30%
OMESSA DICHIARAZIONE dal 100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00
INFEDELE DICHIARAZIONE dal 100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00
Le sanzioni per omessa / infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Si ricorda che l’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i contribuenti che risultano iscritti e che non si sono cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo il contribuente a presentare regolare denuncia scritta tramite modello reso disponibile dall'Ente. In particolare invitiamo a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti, è necessario comunicare tempestivamente, al Servizio Tributi del Comune, i dati esatti utilizzando l'apposita modulistica.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Informazioni al link sotto indicato
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
TARIP CORRISPETTIVA - AGESP Spa
Art. 36 Dilazione pagamento su riscossione ordinaria - Regolamento TARIP corrispettiva
1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente articolo 35, comma 3:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
Tutte le informazioni al link sotto indicato
TARI TRIBUTO - COMUNE
Dilazioni di pagamento - Art. 10 vigente Regolamento generale delle Entrate comunali
Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali, su richiesta dell’interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
SCHEMA RATEIZZAZIONI
Fino a €1.000,00: massimo 12 rate
Da € 1.001,0 a 3.000,00: massimo 24 rate
Da € 3.001,00 A € 6.000,00: massimo 36 rate
Oltre € 6.001,00: massimo 48 rate
complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno;
- applicazione del saggio degli interessi legali;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l’intero importo ancora dovuto, è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile coattivamente in un’unica soluzione, maggiorato di spese di riscossione.
Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione patrimoniale.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 16.12.2024
In vigore dal 01/01/2025
Regolamento per l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2020, successivamente modificato con Deliberazione n. 38 del 29/06/2021, Deliberazione n. 36 del 31/05/2022 e Deliberazione n. 22 del 27/04/2023 Sez 3.1.m
Modulistica disponibile al link sotto indicato
