TARIP CORRISPETTIVA - AGESP Spa
Art. 36 Dilazione pagamento su
riscossione ordinaria - Regolamento TARIP corrispettiva
1.
Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna
delle rate ordinarie di cui al precedente articolo 35, comma 3:
a)
agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari
del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o
gas e/o per il settore idrico;
b)
a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate,
individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c)
qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli
avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima
pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di
praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente
dall’importo dovuto.
3.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto
deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato
nella fattura.
4.
Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato
dalla Banca Centrale Europea;
degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal
giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5.
Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere
applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa
di prolungati periodi di sospensione dell’emissione delle fatture per cause
imputabili al Gestore.
6.
È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che
impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per
successione).
7.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non
consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il
debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere
rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in
unica soluzione
Tutte le informazioni al link sotto indicato
TARI TRIBUTO - COMUNE
Dilazioni di pagamento - Art. 10 vigente Regolamento generale delle Entrate comunali
Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali, su richiesta dell’interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
SCHEMA RATEIZZAZIONI
Fino a €1.000,00: massimo 12 rate
Da € 1.001,0 a 3.000,00: massimo 24 rate
Da € 3.001,00 A € 6.000,00: massimo 36 rate
Oltre € 6.001,00: massimo 48 rate
- inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni;
- per debiti superiori a € 40.000,00, le dilazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) in misura pari all’importo
complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno;
- applicazione del saggio degli interessi legali;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l’intero importo ancora dovuto, è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile coattivamente in un’unica soluzione, maggiorato di spese di riscossione.
Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione patrimoniale.