Trasparenza Rifiuti Boves

Regione Piemonte

Logo del comune

Comune di Boves

Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Informazioni generali

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s).

Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

(3.1.A) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

(3.1.B) Recapiti

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

Comune di Boves (CN)

Tariffe e rapporti con gli utenti

CEC - Consorzio Ecologico Cuneese

Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

CEC - CONSORZIO ECOLOGICO DEL CUNEESE (Ente territorialmente Competente)

SAN GERMANO SPA

numero verde: 800.654300

e-mail: sangermano.cec@gruppoiren.it

e-mail certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it

indirizzo: C.so Svizzera, 95 - 10143 Torino (TO)

sito: San Germano Spa


COMUNE DI BOVES

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI:

LUNEDI' 10.00-13.30

MARTEDI' 08.30-12.00 14.00-16.00

MERCOLEDI' 10.00-13.30

GIOVEDI' 08.30-12.00 14.00-16.00

VENERDI' 10.00-13.30

(3.1.C) Modulistica e reclami

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
DESCRIZIONE

Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile tramite l'allegato presente in fondo alla descrizione.

Per effettuare un reclamo il modulo potrà essere inoltrato mediante una delle seguenti forme:

- consegna a mano al ufficio protocollo del Comune che provvederà ad inoltrarlo al Consorzio Ecologico Cuneese.

- spedizione tramite il servizio postale al Consorzio Ecologico Cuneese, Via Massimo D'azeglio n.4 - 12100 Cuneo (CN)

- con posta elettronica all'indirizzo: info@cec-cuneo.it.






(3.1.D) Calendario e orari raccolta

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Calendario e orari raccolta :

DESCRIZIONE:

CALENDARI DI RACCOLTA

https://cecrifiuti.it/calendari-di-raccolta/

I servizi di raccolta rifiuti sono svolti con modalità domiciliare per la maggior parte del territorio, con frequenze e calendari con cadenza fissa stabilita dal contratto di appalto in essere tra il CEC ed il Gestore, in modo tale da assicurare il regolare servizio di raccolta.

CENTRI DI RACCOLTA E ORARI DI APERTURA

https://cecrifiuti.it/centri-di-raccolta/

Centro di raccolta o isola ecologica è uno spazio attrezzato dove le utenze possono portare gratuitamente tutti quegli oggetti vecchi o in disuso di cui vogliono disfarsi e che non è possibile conferire nei normali contenitori, come ad esempio rifiuti ingombranti (mobili ed elettrodomestici), sfalci e ramaglie o grosse quantità di rifiuti differenziati (organico, carta e cartone, plastica, vetro e lattine, etc.). rifiuti urbani pericolosi (accumulatori per auto, vernici/solventi/detersivi, neon, pile, farmaci scaduti, oli minerali esausti etc.), solo utenze domestiche.
I Centri di raccolta aperti in giorni ed orari prestabiliti sono presidiati da personale che supporta il cittadino al momento del conferimento.
Eventuali cambiamenti di orario temporanei vengono comunicati ai cittadini attraverso il sito del CEC e del Comune.

(3.1.E) Campagne straordinarie

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

DESCRIZIONE

Non sono previste campagne strardinarie. 

(3.1.F) Istruzioni per un corretto conferimento

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
CENTRO DI RACCOLTA BOVES
E’ possibile riservare un appuntamento (ingombranti e verde solo Comuni con servizio del verde a pagamento) presso il proprio domicilio in totale autonomia: utilizzando l’app Iren Ambiente (sezione SERVIZI, pulsante SERVIZI SU PRENOTAZIONE), gratuita e disponibile su Apple store o Google Play Store. contattando il numero verde 800654300. cliccando sul link Raccolta rifiuti – Ritiro Rifiuti (irenambiente.it) In base alle disposizioni previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022 art. 30 SI COMUNICA che per poter prenotare il servizio gratuito del ritiro dei rifiuti ingombranti sarà necessario comunicare il nome dell’utente intestatario della TARI

CONFERIMENTO RIFIUTI

Utenti sistema porta a porta
Gli utenti il cui luogo di produzione dei rifiuti ricade nell’elenco delle strade assoggettate al sistema di raccolta “porta a porta”, devono conferire i rifiuti consistenti in: plastica, carta, secco indifferenziato, negli appositi sacchetti e/o contenitori, distribuiti dal Comune, depositandoli davanti alla propria abitazione, esercizio commerciale o altra utenza.Gli utenti residenti in condomini con almeno n. 6 inquilini conferiscono i rifiuti, inseriti negli appositi sacchetti, nei contenitori condominiali. La carta ed il cartone sono conferiti in modo sfuso.I giorni di raccolta sono: mercoledì per la plastica, giovedì per la carta e cartone, venerdì per il secco indifferenziato.I sacchetti possono essere depositati a partire dalle ore 21,00 del giorno precedente la raccolta, alle ore 06,00 del giorno della raccolta.Il conferimento della frazione organica è effettuato con l’utilizzo degli appositi sacchetti distribuiti dal Comune, ovvero in sacchetti di materiale compostabile, che devono essere depositati negli appositi contenitori stradali. E’ vietato conferire in tali contenitori rifiuti organici sfusi.I rifiuti vetrosi sono conferiti negli appositi contenitori stradali senza utilizzo di sacchetti.I sacchetti possono essere ritirati presso l’Ufficio Ecologia (orario: mart. e gio. 08,30/12,00 – 14,00/16,00, merc. 10,00/13,00) dall’utente o da un componente del nucleo familiare (convivente). E’ possibile, da parte dell’utente, delegare terze persone al ritiro, presentando apposita delega sottoscritta alla quale deve essere allegata fotocopia del documento di identità del delegante.
Utenti raccolta stradale
Gli utenti il cui luogo di produzione dei rifiuti non è ricompreso nell’elenco delle strade assoggettate al sistema di raccolta “porta a porta”, effettuano il conferimento differenziato dei rifiuti negli appositi contenitori stradali.
Frazione verde

I rifiuti costituiti dalla frazione verde (erba, sfalci, ramaglie, ecc…) sono conferiti, a cura degli utenti, presso l’area ecologica di via del Gesso. E’ possibile richiedere la fornitura di un contenitore dedicato, da tenere all’interno della proprietà privata e da esporre all’esterno per la raccolta nel giorno prenotato. Tale servizio è aggiuntivo ed ha un costo fisso di €. 80,00 annui.


E’ possibile prenotare lo svuotamento del cassonetto del verde:

  1. Utilizzando l’app Iren Ambiente, seguendo le indicazioni fornite nella sezione “Comune”
  2. Contattando il numero Verde 800654300
  3. Utilizzando il sito servizi.irenambiente.it
  4. Inviando un messaggio whatsapp al numero 366-6700689  indicando Comune Indirizzo e numero del cassonetto
  5. Mail sangermano.cec@gruppoiren.it
Raccolta ingombranti e corretto conferimento rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto.
Scarica la brochure del CEC con il “dizionario” dei rifiuti:
Dizionario rifiuti


(3.1.G) Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

DESCRIZIONE

Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile dal link sottostante

(3.1.H) Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

DESCRIZIONE

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.

Si invita altresì a consultare la pagina del servizio ISPRA relativa alla racolta comunale eseguendo la ricerca per il Comune di Boves:

https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findComune



(3.1.I) Calendario e orari pulizia strade

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Nettezza urbana Meccanizzata e Manuale delle strade

  • 7 interventi annui programmati su richiesta del Comune

Servizi aggiuntivi rispetto a quelli programmati sono effettuati su richiesta del Comune, in occasione di eventi e manifestazioni. Limitazioni alla circolazione stradale e alla sosta sono stabilite dal Comune.

(3.1.J) Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili


UTENZE DOMESTICHE
Per le UTENZE DOMESTICHE, l'importo dovuto si ottiene moltiplicando la TARIFFA FISSA per i metri quadrati ed aggiungendo la TARIFFA VARIABILE deliberata in base al numero degli occupanti.
Il totale così ottenuto dovrà essere maggiorato del 5% relativo al Tributo Provinciale TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali).
UTENZE NON DOMESTICHE
Per le UTENZE NON DOMESTICHE, l'importo dovuto si ottiene moltiplicando la TARIFFA FISSA e la TARIFFA VARIABILE per i metri quadrati dell'attività.
Il totale così ottenuto dovrà essere maggiorato del 5% relativo al Tributo Provinciale TEFA.
COMPONENTI PEREQUATIVE
A partire dal 1° gennaio 2024 l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha previsto su tutto il territorio nazionale l’introduzione di meccanismi di perequazione come di seguito descritti:
- 0,10 euro/utenza per anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022) – UR1;
- 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi – UR2;
- 6,00 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti (a decorrere dal 1° gennaio 2025) – UR3.
Tali componenti si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.


Variabili per la determinazione delle tariffe

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2025)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 4.096,376 t
Cluster: Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale - € 23,7524
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 72,58%
Fattori di contesto del comune: € 41,7426
Economie e diseconomie di scala: € 0,3217
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 2
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 13
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 16,21 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 34,1190%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 26,2701%
Rifiuti smaltiti in discarica: 15,2320%

(3.1.K) Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

DESCRIZIONE

In merito alle riduzioni applicate alle utenze domestiche e non domestiche si invita l’utenza a consultare il Regolamento TARI di cui al sottostante link.


ONUS SOCIALE RIFIUTI
Il bonus sociale rifiuti è un’agevolazione economica, introdotta dall’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che a partire dall’anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026), garantisce una riduzione della spesa per il servizio di gestione rifiuti a cittadini e nuclei familiari in condizione di disagio economico.

QUALI SONO I REQUISITI
Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE.

COME SI OTTIENE IL BONUS
Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l’utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o apposite domande. E’ sufficiente che il cittadino presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS e se l’attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa i dati dell’utente (solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy) sono trasmessi – nell’anno successivo alla presentazione della DSU – al Sistema Informativo Integrato SII e al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGAte. I citati dati vengono successivamente condivisi con i Gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti – GTRU territorialmente competenti, i quali, effettuate le dovute verifiche, applicano l’agevolazione.
Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il bonus.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS E QUANDO VIENE EROGATO
Il bonus sociale rifiuti è calcolato da ogni Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti  (soggetto che emette l’avviso di pagamento) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI (o della tariffa corrispettiva) pari al 25% dell’importo che viene richiesto per l’anno di competenza della DSU.
Il bonus viene corrisposto una volta all’anno: a differenza delle bollette elettriche, gas e idriche che hanno cadenza mensile/bimensile/trimestrale, la TARI è pagata annualmente e quindi anche lo sconto viene applicato una sola volta all’anno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal Gestore).
Poiché l’ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell’anno, i Gestori disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno dritto al bonus sociale solo alla fine di ogni anno, quando sono state presentate tutte le DSU, quindi dopo il mese di Dicembre di ciascun anno.
Pertanto, il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nel bollettino di pagamento emesso nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU. Per esempio, nel 2026, entro il mese di giugno verrà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sottosoglia nel 2025.

Presentazione della DSU dopo il 20 Dicembre
Se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 Dicembre e ricevono quindi l’attestazione ISEE a Gennaio dell’anno successivo, il bonus verrà corrisposto l’anno seguente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE. Quindi, per esempio, se si presenta la DSU il 22 Dicembre 2025 e si ottiene l’attestazione ISEE (entro la soglia di 9.530 euro o 20.000 euro se ho una famiglia numerosa) il 3 Gennaio 2026, lo sconto verrà applicato nel 2027.

Erogazione del bonus nei casi di morosità
Nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti, il Gestore del servizio può trattenere l’importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall’utente. Tuttavia, per poter trattenere il bonus, il Gestore deve aver inviato un sollecito di pagamento nel quale deve essere chiaramente indicato sia il debito pregresso sia la sua intenzione di utilizzare il bonus sociale a copertura delle somme non pagate.

Erogazione del bonus in caso di cambio di indirizzo di abitazione
Se il nucleo familiare che ha diritto al bonus sociale cambia casa, ma resta nel medesimo comune/territorio e non cambia il Gestore rifiuti, non si verificano problemi nell’erogazione del bonus.
Se invece il nucleo si trasferisce in un altro Comune/territorio servito da un Gestore rifiuti diverso dal precedente, per poter ottenere il bonus è necessario che il cittadino, prima del trasferimento, compili il modulo relativo alla chiusura dell’utenza nella vecchia abitazione e fornisca i dati relativi al nuovo indirizzo al vecchio Gestore. Sul sito di ogni gestore sono reperibili i moduli da compilare per la cessazione dell’utenza.
In questi casi, se l’utente ha mantenuto i requisiti di ammissibilità il bonus sociale viene erogato attraverso l’emissione di un bonifico domiciliato: l’intestatario della DSU riceverà una comunicazione che lo informa di recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus sociale.

Presenza di più utenze TARI
Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l’agevolazione viene applicata solo all’unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.

Impossibilità ad associare dati della DSU e utenza TARI
Nel caso in cui all’indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un’utenza TARI/tariffa corrispettiva a uso domestico, il Gestore rifiuti potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell’utente.

La componete perequativa
Per poter erogare il bonus sociale rifiuti alle famiglie in stato di disagio economico, la normativa ha introdotto un contributo che deve essere pagato da tutti gli utenti della tassa sui rifiuti. Questo contributo definito dall’Autorità (componente tariffaria perequativa UR3) serve, appunto, per finanziare il bonus sociale rifiuti per tutti coloro che ne hanno diritto. Nel bollettino di pagamento della tassa sui rifiuti del 2025, gli utenti hanno quindi trovato questa nuova voce, (componente perequativa tariffaria) pari a 6 euro all’anno che servirà a pagare il bonus rifiuti per l’anno 2026.



(3.1.L) Atti approvazione tariffa

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

(3.1.M) Regolamento TARI

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

(3.1.N) Modalità di pagamento ammesse

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
i modelli per il pagamento in questo formato devono essere richiesti a mezzo mail o scaricati dal portale del contribuente.
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
i modelli per il pagamento sono allegati all'avviso di di pagamento inviato a mezzo posta.

Solo per i CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO è ammesso il versamento a mezzo di bonifico bancario utilizzando il sottoindicato codice IBAN:

CASSA CENTRALE BOVES – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

IBAN: IT 90 X 03599 01800 000000166454

BIC: CCRTIT2TXXX

Non possono essere trasmessi a mezzo di pagamento delle imposte assegni bancari in quanto non vengono accettati come pagamento e verranno restituiti.


(3.1.O) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso

Gli avvisi di pagamento della TARI verranno recapitati a mezzo del servizio postale ai contribuenti entro il periodo estivo.

Accedendo con le proprie credenziali all'apposita AREA PERSONALE del portale del contribuente è possibile visualizzare e scaricare i modelli di pagamento precompilati.





(3.1.P) Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di omesso pagamento TARI, il comune di Boves invia un sollecito di pagamento.


Relativamente alle sanzioni:

In caso di omesso o insufficiente pagamento il soggetto al quale è stata affidata in concessione la riscossione coattiva Area S.r.l. applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.

Gli accertamenti relativi all'omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione sono emessi dal Comune di Boves e si applicano la sanzioni previste dal Regolamento in materia di sanzioni amministrative come elencate nel prospetto allegato.


Per comunicazioni in merito a variazioni di metratura, cessazioni o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, si può contattare l'Ufficio Tributi che seguirà il contribuente nella presentazione delle relative denunce e, se dovuto, ricalcolerà l'importo dell'avviso di pagamento TARI.








(3.1.Q) Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Il CODICE (Belfiore) del Comune di Boves è B101.

Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:

3944: Tari - tassa sui rifiuti;

- TEFA: Tariffa igiene ambientale

Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da B101 (Boves):

- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato al comune creditore.

- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà rivolgersi al comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente sono stati accreditati i soldi, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento presso il il Comune di Boves, sul conto corrente di tesoreria unica, n. 72708; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando.
Stessa cosa farà il Comune di Boves se riceve un versamento indebito.

Sgravio o rimborso del tributo

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima
che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.
ORARI DI APERTURA UFFICIO TRIBUTI:

lUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.30

MARTEDI' - GIOVEDI' DALLE ORE 08.30 ALLE 12.00; DALLE 14.00 ALLE 16.00

(3.1.R) Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

TARI

I documenti di riscossione sono inviati al cittadino a mezzo del servizio postale. 

E' attivo sul sito il PORTALE WEB DEL CONTRIBUENTE, accessibile dal link sottostante attraverso il quale il contribuente può:

-  verificare la propria posizione debitoria con riferimento ai principali tributi locali IMU e TARI;

- visualizzare e stampare i modelli PagoPa per il pagamento della TARI, pagabili anche attraverso la piattaforma ONLINE messa a disposizione del Comune, accessibile dal link sottostante;

- eseguire il calcolo IMU relativo agli immobili di proprietà e stampare il modello F24 per il versamento;

- richiamare gli immobili presenti nella banca dati del comune e stampare il modello F24.

Il PORTALE WEB DEL CONTRIBUENTE richiede la registrazione e fornisce al termine della procedura una password, ovvero è possibile accedere con SPID. 

(3.1.S) Comunicazioni ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.

(3.1.T) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

(3.1.U) Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Boves è collocato all'interno dello Schema regolatore

(3.1.V) Standard generali di qualità

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

(3.1.W) Tariffa media

La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

(3.1.X) Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Art. 22-bis Rateizzazione del credito tributario ed extratributario

Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

a)        fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b)        da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c)         da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d)        da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e)        da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f)          oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. (cfr 796)

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l’ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito e l’allegazione della certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

(3.1.Y) Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

 Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1.    I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile.

2.    La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./Tares, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.

3.    Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

4.    La denuncia deve essere presentata:

a)    per le utenze domestiche:

·            nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

·            nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b)   per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte operative ad uso privato.

5.    Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del  D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6.    Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta  denuncia  di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7.    La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8.    Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.

9.    La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

-    PER LE UTENZE DOMESTICHE:

a)    i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;

b)   il numero di codice fiscale;

c)    il numero degli occupanti l’abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;

d)   l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;

e)    la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzi

f)     i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

g)   gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;

h)   eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

i)     nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

-    PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

a)    i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali e/o aree scoperte operative;

b)   il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;

c)    gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.

d)   i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);

e)    l’attività esercitata ed il relativo codice ATECO di attività ai fini I.V.A.;

f)     l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;

g)   l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;

h)   la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;

i)     i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

j)     gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;

k)   l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;

l)     nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

m) l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del Regolamento di gestione del servizio.

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.