I soggetti passivi della tassa sui rifiuti (TARI) devono dichiarare ogni circostanza rilevante
per l’applicazione del tributo e in particolare:
- l’inizio, la
variazione o la cessazione dell’utenza;
- la sussistenza
delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o
il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche
residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia
anagrafica e la relativa variazione, poiché l’aggiornamento viene effettuato
d’ufficio in base alle risultanze anagrafiche, come stabilito dall’art. 20 del
presente regolamento.
Nell’ipotesi di più
soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo dei possessori o detentori.
I soggetti passivi
della tassa sui rifiuti provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione,
redatta sui modelli appositamente predisposti dallo stesso e messi a
disposizione degli interessati, entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente
sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a
mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità,
o a mezzo posta elettronica ordinaria
o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da
parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione
risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del
rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.
Ai fini della
dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), restano ferme le
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti
(TARSU, di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993).
Ai fini dell’applicazione
del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua
un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è
obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine
del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
modificazioni
Nel caso di
pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve
riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
La dichiarazione sia
originaria che di variazione o cessazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
-
per
le utenze di soggetti passivi residenti: generalità (dati anagrafici, codice
fiscale, residenza) dell’intestatario della scheda famiglia;
-
per
le utenze di soggetti passivi non residenti: generalità del dichiarante (dati
anagrafici, codice fiscale, residenza) e numero degli occupanti;
-
generalità
del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della
qualifica;
-
dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero
dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli
locali, nonché i dati del/i proprietario/i degli stessi;
-
data
di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o di
variazione degli elementi denunciati;
-
la
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni o agevolazioni;
Utenze non domestiche
-
i
dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale, scopo
sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione
ecc., sede principale o legale, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO
dell’attività, PEC);
-
generalità
della persona fisica denunciante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza),
con indicazione della qualifica;
-
persone
fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
-
dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno
ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali
ed aree denunciati e loro partizioni interne, nonché i dati del/i
proprietario/i degli stessi;
-
indicazione
dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
-
data
di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o di
variazione degli elementi denunciati;
-
la
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni o
agevolazioni.
Gli uffici comunali,
in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel
termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la
dichiarazione anche in assenza di detto invito.
La dichiarazione di
cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a
comprovare la stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di
cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è
dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la
detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso
del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno
dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più
favorevole.