3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Il comune di Bosaro gestisce direttamente il tributo TARI per quanto attiene alla bollettazione, agli accertamenti e al rapporto con gli utenti; la riscossione coattiva del tributo è affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ecoambiente s.r.l. gestisce, invece, i servizi di igiene ambientale, dalla raccolta stradale differenziata alla raccolta domiciliare porta a porta integrale, dallo spazzamento manuale e meccanizzato al lavaggio stradale.
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Si ricorda che per ogni informazione è attivo il servizio di “Sportello Virtuale” per i contribuenti, contattabile tramite numero verde:
Lun-Ven 9:00-12:30/ 14:3-17:30
E’ attivo anche il sistema di invio telematico della richiesta di assistenza, raggiungibile cliccando sul link allegato.
3.1.C Modulistica e reclami
E' attivo tutti i giorni con orario continuato dal LUNEDI' al VENERDI dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il SABATO dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Eventuali segnalazioni e reclami (con la possibilità di inviare fotografie) possono essere inoltrati anche attraverso mail all'indirizzo info@ecoambienterovigo.it o attraverso la App di Ecoambiente (scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet con sistemi operativi Android, iOS e Windows).
TARI
Procedure per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utenza è necessario contattare:
- a mezzo email all'indirizzo affarigenerali@comune.bosaro.ro.it, allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
- oppure attraverso il sistema di invio telematico della richiesta di assistenza, raggiungibile cliccando sul seguente link: https://sportellotributi.accatre.it/
- oppure a mano presso lo sportello TARI nei giorni e negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito web.
Per informazioni TARI e presentazione documenti
Sportello TARI presso il comune di Bosaro (RO), Piazza Madonna S.Luca, 9, nei giorni indicati sul sito web; Telefono : 0425 932029 – 04251687054 e-Mail: affarigenerali@comune.bosaro.ro.it / protocollo.comune.bosaro.ro@legalmail.it
Si ricorda che per ogni informazione è attivo il servizio di “Sportello Virtuale” per i contribuenti, contattabile tramite numero verde:
Lun-Ven 9:00-12:30/ 14:3-17:30
E’ attivo anche il sistema di invio telematico della richiesta di assistenza, raggiungibile cliccando sul link allegato.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Tutte le informazioni utili sono riportate sugli allegati calendari (differenziati fra CENTRO e FRAZIONI)
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati prodotti nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo del servizio rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto.
Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:
CATEGORIA 1 Abitazioni private
CATEGORIA 2 Uffici pubblici, scuole, scuole materne, case di riposo, caserme, unità sanitarie locali, uffici postali, associazioni patriottiche di partito, culturali, religiose, sportive e simili
CATEGORIA 3 Uffici privati, studi professionali, sale convegno, banche. Ambulatori e simili Industrie, laboratori e botteghe artigianali
CATEGORIA 4 pubbliche rimesse, officine in genere, alberghi e pensioni
CATEGORIA 5 Locali destinati a negozi di frutta e verdura, generi alimentari, fiori, supermercati, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, fast-food e self-service
CATEGORIA 6 Negozi in genere
CATEGORIA 7 Mostre e depositi
CATEGORIA 8 Cinema, teatri e sale da ballo
CATEGORIA 9 Ospedali, uffici pubblici con scopi assistenziali
CATEGORIA 10 Campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all’aperto, banchi di vendita all’aperto nonché qualunque altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti
Per i locali ed aree non compresi nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente, agli usi per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
Le tariffe vigenti nell’annualità 2022 sono riportate nell'allegato in basso.
Per altre informazioni si veda il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.06.2021. Detto regolamento è consultabile nella sezione “Regolamenti e Modulistica” del Sito web del Comune.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Modello Semplificato F24: Gratuita
Dove e come si paga
Per il pagamento del tributo si deve utilizzare il modello F24 semplificato e precompilato spedito in allegato alla bolletta.
Il versamento si effettua con le seguenti modalità:
- presso gli sportelli bancari;
- presso gli sportelli di Poste Italiane;
- con il servizio home banking via internet: è necessario prestare attenzione nell'inserimento del
codice Ente B069 e del codice tributo 3944 nonché al proprio codice fiscale.
Pagamento della TARI per i residenti all'estero che non possono utilizzare il modello F24
I cittadini residenti all'estero devono fare il versamento della TARI – codice tributo 3944 – mediante bonifico bancario.
Dati del bonifico:
Beneficiario: Comune di Bosaro
codice IBAN: IT 77 B 03069 12117 100000046331 - Intesa San Paolo S.p.a.
Come causale del versamento devono indicare:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente;
- la sigla TARI, il nome del comune dove sono ubicati gli immobili (cod. B069) e il codice tributo
3944;
- l'annualità di riferimento
Una copia dell'operazione di versamento deve essere inoltrata per i successivi controlli al Comune di Bosaro Piazza Madonna S.Luca, 9 - Telefono: 0425 932029 - 04251687054
Mail: affarigenerali@comune.bosaro.ro.it / protocollo.comune.bosaro.ro@legalmail.it
Si ricorda che per ogni informazione è attivo il servizio di “Sportello Virtuale” per i contribuenti, contattabile tramite numero verde:
Lun-Ven 9:00-12:30/ 14:3-17:30
E’ attivo anche il sistema di invio telematico della richiesta di assistenza, raggiungibile cliccando sul link allegato.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 1 luglio, 16 settembre e 16 dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 1 luglio di ciascun anno.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
La tassa sui rifiuti viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente mediante invio con posta elettronica certificata.
La tassa non è dovuta se di importo uguale od inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’intero anno e non alle singole rate di acconto.
In presenza di scostamento dei costi conseguente alla rideterminazione del Piano economico finanziario e delle conseguenti tariffe, in misura superiore al 10% complessivo, la Giunta Comunale può fissare scadenze di pagamento e articolazione di rate diverse da quelle indicate nei commi 2 e 2 bis nonché definire la quota di acconto dovuta in ragione dell’entità degli scostamenti.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa comunale e suddividendo l’ammontare complessivo nelle rate stabilite dal Comune.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della legge 160/2019, l’avviso indica:
- le somme interamente dovute entro il termine di presentazione del ricorso, con l’addebito delle spese di notifica
- contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, trova applicazione la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 13 del d lgs 471/97
- l’intimazione ad adempiere l’obbligo sotto pena degli atti esecutivi ai sensi del Titolo II del DPR 602/73, con il successivo aggravio delle spese di riscossione coattiva.
L’avviso di accertamento può essere preceduto da apposito atto di sollecito di pagamento con data certa, il cui inadempimento comporta l’irrogazione della medesima sanzione prevista per l’omesso versamento direttamente nell’avviso di accertamento.
In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 75% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Gli interessi tributari e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale annuo maggiorato di due punti percentuali.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Si ricorda che per ogni informazione è attivo il servizio di “Sportello Virtuale” per i contribuenti, contattabile tramite numero verde:
Lun-Ven 9:00-12:30/ 14:3-17:30
E’ attivo anche il sistema di invio telematico della richiesta di assistenza, raggiungibile cliccando sul link allegato.
Codici tributo per il ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, oltre alla tassa, anche le sanzioni e gli interessi.
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
- 3945: interessi su Tari-tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti.
Per gli Enti Pubblici, il versamento del tributo può essere effettuato:
1. tramite il modello F24 EP, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 365E: Tari -tassa sui rifiuti;
- 366E: interessi su Tari-tassa sui rifiuti;
- 367E: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti
2. sul Conto corrente di contabilità speciale n. 302936 conto intestato a "Comune di Bosaro" presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato. In questo caso è indispensabile indicare nella causale del versamento, al fine della corretta individuazione del soggetto che assolve il tributo, la seguente dicitura "C.F. Contribuente -Tari (indicare anno imposta)".
3.1.R Documenti di riscossione online
Si ricorda che per ogni informazione è attivo il servizio di “Sportello Virtuale” per i contribuenti, contattabile tramite numero verde:
Lun-Ven 9:00-12:30/ 14:3-17:30
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3.1.S Comunicazioni ARERA