REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 29. Obbligo di dichiarazione
1. I
soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
l’applicazione della tassa e in particolare:
a)
l’inizio, la
variazione o la cessazione dell’utenza;
b)
la
sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c)
il
modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze
domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la
famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La
dichiarazione deve essere presentata:
a)
per le
utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di
residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b)
per le
utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che
in esse si svolge;
c)
per gli
edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei
servizi comuni.
3. Se i
soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di
dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori
o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno
dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Art. 30. Contenuto e presentazione della
dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi dal fatto che ne determina
l’obbligo.
2. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o
cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di
pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve
riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La
dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze
domestiche deve contenere:
a)
per le
utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b)
per le
utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti
l’utenza;
c)
l’ubicazione,
specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i
dati catastali dei locali e delle aree;
d)
la
superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e)
la data in
cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
f)
la
sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La
dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non
domestiche deve contenere:
a)
i dati
identificativi del soggetto passivo (denominazione dell’impresa, società, ente,
istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO
dell’attività, sede legale);
b)
i dati
identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale);
c)
l’ubicazione,
la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e
delle aree;
d)
la data in
cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
e)
la
sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La
dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli
uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di
ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di
spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di
presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il
modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità
e nel termine ivi indicati.
5. La
mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la
sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli
uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze,
autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la
dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente
di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.