Per le
utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio
economico-sociale, il Comune riconosce le seguenti agevolazioni:
Art. 23. Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico e altre agevolazioni
1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n.124/2019 secondo le disposizioni fissate dai decreti attuativi e da Arera.
2. Sino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative del bonus di cui al comma 1 l’agevolazione è fissata nella seguente misura:
riduzione del 50% della tassa totale per i contribuenti il cui nucleo famigliare, risultante dallo stato di famiglia, dispone di un reddito che si colloca al di sotto del minimo vitale ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fissato annualmente dalla
Giunta Comunale con proprio provvedimento. Successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni attuative del bonus di cui al comma 1, per i nuclei familiari in possesso dei medesimi requisiti di reddito,
viene fissata una riduzione ulteriore rispetto al bonus nella misura del 25% della tassa totale alle condizioni di cui ai commi successivi.
3. E’ riconosciuta altresì una riduzione del 50 per cento della tassa a favore dei contribuenti nel cui stato di famiglia siano presenti soggetti colpiti da handicap grave individuato in base ai criteri di cui alla legge 104/92 (art.3 comma 3), nonché soggetti inabili 100 per cento. La riduzione spetta ai nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore ad € 30.000,00 .
4. Per ottenere i benefici di cui sopra, diversi dal bonus di cui al comma 1, gli interessati dovranno inoltrare annualmente apposita richiesta al settore Tributi del Comune entro la scadenza fissata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, allegando apposita documentazione. Saranno considerate valide sole le attestazioni ISEE per le quali non sono state rilevate omissioni e/o difformità.
5. Le esenzioni e agevolazioni di cui al presente articolo, diverse dal bonus di cui al comma 1, sono riconosciute solo ai contribuenti la cui posizione risulta regolare in ordine ai pagamenti delle annualità pregresse e hanno validità per ciascun anno solare, scaduto il quale, in assenza di nuova domanda e dei conseguenti accertamenti d'ufficio, si procederà automaticamente all'iscrizione a ruolo del contribuente per il nuovo anno e per l’intero importo.
6. Sono esenti dalla tassa le associazioni senza scopo di lucro aventi per finalità esclusiva o principale l’assistenza agli anziani, ammalati, portatori d’handicap, minori o tossico dipendenti.