Per le sanzioni e gli interessi applicati il riferimento è al seguente articolo del Regolamento TARI in vigore:
Art. 27 Sanzioni ed interessi
In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per
cento dell’importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a
un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i
versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di
presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione
di cui al primo periodo è ridotta della metà.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 25,
comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si
applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al
precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente,
con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina
prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.