3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
Per informazioni in merito alle tariffe TARI e agli avvisi si pagamento potete rivolgervi all'Ufficio Tributi del Comune di Boretto.
SI RICEVE ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO E PREVIO CONTATTO TELEFONICO O E-MAIL
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Per informazioni riguardanti il calendario di raccolta: https://www.sabar.it/servizi/rifiuti/porta-a-porta/
Per informazioni riguardanti l'isola ecologica di Boretto: https://www.sabar.it/wp-content/uploads/2008/10/Orari-SEA-S_A_BA_R_-Servizi-S_r_l.pdf
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Isola ecologica di Boretto
Per informazioni in merito agli orari di apertura dell'isola ecologica di Boretto consultare il file riportato sotto.
Per informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto consultare il "Rifiutologo" al link riportato sotto.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione con 4 occupanti
Bar, caffè, pasticceria
Le tariffe applicate negli esempi sopra sono quelle relative alla Tari 2019
Calcolo del tributo
- Utenza domestica
L’importo dovuto da ciascuna utenza domestica è calcolato in base alla superficie dell’abitazione (compresi garage, solaio, cantina ecc.) ed al numero di persone che la occupano. La quota fissa si ottiene da: (mq x tariffa fissa unitaria)/365 x n ° giorni applicati. La quota variabile si ottiene da: (tariffa variabile annua corrispondente al n° di occupanti/365) x n° giorni applicati.- Utenza non domestica
L’importo dovuto da ciascuna utenza non domestica è calcolato in base alla superficie dei locali e/o aree scoperte operative. La quota fissa si ottiene da: (mq x tariffa fissa unitaria corrispondente alla categoria)/365) x n ° giorni applicati. La quota variabile si ottiene da: (mq x tariffa variabile annua corrispondente alla categoria/365) x n° giorni applicati.
Sull’importo complessivo dovuto si applica l’addizionale provinciale pari al 5% che è un tributo ambientale destinato alla Provincia di Reggio Emilia.
Per ulteriori informazioni sulle eventuali riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, consultare il Regolamento per l'applicazione della TARI del Comune di Boretto (link riportato sotto).
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Si veda delibera di approvazione tariffe e riduzione per informazioni.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
a) 31 maggio: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno e l’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente;
b) 10 dicembre: è liquidato il saldo per l’anno di riferimento, comprensivo del periodo luglio – dicembre e dell’eventuale conguaglio relativo al periodo gennaio – giugno;
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso/parziale versamento di una o più rate alle date stabilite dal regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Effettuare una segnalazione all’Ufficio Tributi del Comune di Boretto contattando i seguenti recapiti:
Tel. 0522 963708
E-mail ufficiotributi@comune.boretto.re.it
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
I soggetti individuati all’articolo 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla TARI, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui:
a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.